Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 56 Aree per impianti logistici TP6

1. Sono aree destinate alla localizzazione di impianti e di servizi per le attività di movimentazione di merci e materiali.

2. Dovrà essere data priorità alla rilocalizzazione delle attività attualmente collocate in aree inadeguate per problemi di natura urbanistica e ambientale, legati all'accessibilità ed alla incompatibilità con il contesto.

3. Sono ammissibili le attività individuate con le lettere a),b),d),h),i) e m) all'articolo 42.

4. Salva diversa disciplina indicata in schede norma, l'attuazione degli interventi è subordinata a Permesso di Costruire convenzionato.

5. È fatto obbligo rispettare le destinazioni d'uso previste e i parametri urbanistici sotto indicati:

  • - Uf = 0,20 mq/mq
  • - H max = 9 mt
  • - Rc max= 30%

6. Il progetto dovrà prevedere i necessari requisiti di accessibilità, una adeguata protezione dell'ambiente circostante con la localizzazione di fasce verdi alberate con essenze autoctone, le attrezzature di servizio per l'attività (uffici, servizi comuni, etc.).

7. La progettazione delle fasce alberate deve rispondere ai parametri ex Art. 98 comma 7 delle presenti norme.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16