Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 28 Nuova edificazione (N)

1. Per nuova edificazione si intendono gli interventi diversi dalle categorie precedenti e finalizzati alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi.

2. Tali interventi interessano lotti edificati o non edificati, per i quali il Regolamento Urbanistico consente una trasformazione radicale, anche con eventuali ampliamenti, tanto da assimilarli a interventi di nuovo impianto.

3. La realizzazione degli edifici e delle quantità di spazi pubblici dovrà avvenire, quando specificato e secondo le modalità definite dal presente Regolamento Urbanistico.

4. Ove non diversamente specificato nelle norme successive e nelle schede norma, gli interventi di nuova edificazione, se relativi a singoli edifici, si attuano con Permesso di Costruire convenzionato.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16