Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 24 Restauro e risanamento conservativo (Rs1/Rs2/Rs3)

1. La categoria del restauro e risanamento conservativo è articolata in tre sotto-classi che interessano soprattutto, ma non solo, il patrimonio edilizio storico censito (urbano ed extraurbano) e sono: restauro scientifico, restauro tipologico, restauro morfologico.

2. Sono ammessi i seguenti interventi comuni alle tre sottoclassi:

  • - eliminazione di elementi o parti che alterano l'organismo edilizio nei suoi caratteri tipologici e strutturali (superfetazioni e interventi incongrui);
  • - ricostruzione di parti dell'edificio crollate o demolite o gravemente alterate, previo il reperimento di un'adeguata documentazione nell'ambito del rilievo critico di cui al successivo art. 39;
  • - nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende anche l'intervento di consolidamento strutturale nel rispetto delle normative per gli interventi su edifici storici;
  • - nel caso di beni immobili situati nelle zone a pericolosità idraulica elevata in base alla normativa vigente, il restauro comprende anche l'intervento di messa in sicurezza idraulica, nel rispetto delle normative per gli interventi su edifici storici;
  • - modifica del numero delle unità immobiliari preesistenti previa dimostrazione specifica della compatibilità con le caratteristiche tipologiche distributive e architettoniche dell'edificato e con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39 (ad eccezione degli immobili di cui all'art. 119);
  • - il cambio di destinazione d'uso dell'edificio o porzione di esso, purchè compatibile con le destinazioni d'uso ammissibili della zona in cui il fabbricato ricade e con le caratteristiche architettoniche e spaziali dell'edificato, e con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

3. La sostituzione di elementi strutturali e non strutturali può essere effettuata con materiali identici a quelli originari o con materiali diversi a seconda della sottoclasse di restauro come indicato nei commi successivi.

4. Le tre sottoclassi individuate graduano le modalità di intervento come segue:

  1. a) il restauro scientifico (Rs1): ha per obiettivi la conservazione e il ripristino filologico degli elementi storici e architettonici, come documentati dal “rilievo critico”. La sostituzione degli elementi costruttivi esterni ed interni può essere effettuata esclusivamente con materiali identici a quelli originari salvo dimostrazione dell'impossibilità tecnica dell'impiego di materiali identici. Non è consentito alcun aumento di SE. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende anche l'intervento di consolidamento strutturale senza modifica della posizione degli elementi storici strutturali, quali murature portanti interne ed esterne, solai e volte, scale e coperture nel rispetto delle normative per gli interventi su edifici storici.
  2. b) il restauro tipologico (Rs2) ha per obiettivi la conservazione dei caratteri tipologici originari residui e il ripristino delle fondamentali “invarianti tipo-morfologiche” così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39; dovranno essere garantite le qualità dei materiali da costruzione e il miglioramento delle prestazioni energetiche, in relazione alla tipologia dell'edificio. Gli interventi interessano gli organismi edilizi degradati o parzialmente demoliti o trasformati di particolare interesse testimoniale di cui è possibile reperire documentazione, anche parziale, della loro organizzazione tipologica originaria, individuabile anche attraverso la comparazione con altri fabbricati dello stesso periodo storico e della stessa tipologia edilizia.
    Sono ammessi: nuovi materiali purché coerenti con l'impianto antico, spostamenti di pareti non strutturali; l'eliminazione, modifica o inserimento di nuovi elementi ed impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; Eventuali modifiche di prospetto dovranno essere ricomprese nel rilievo critico al fine di un riequilibrio compositivo delle facciate. L'aumento di Superficie Utile (SU) è consentito unicamente mediante la costruzione di soppalchi lignei o metallici, laddove i requisiti igienico-sanitari e l'altezza interna dei locali lo consentano. L'intervento non dovrà ledere la percezione dei valori architettonici e decorativi e/o la proporzione di spazi rappresentativi, il soppalco dovrà essere tenuto ad adeguata distanza dalle pareti finestrate.
  3. c) il restauro morfologico (Rs3) Tale intervento interessa gli organismi edilizi degradati o profondamente trasformati dei quali è possibile reperire documentazione, anche parziale, della loro organizzazione tipologica originaria, individuabile anche attraverso la comparazione con altri fabbricati dello stesso periodo storico e della stessa tipologia edilizia. Ha per obiettivi la conservazione e il ripristino degli elementi e dei caratteri riferiti alle invarianti morfologiche, nonché la riqualificazione, secondo le moderne metodologie del restauro, dei caratteri alterati. Sono pertanto consentiti la sostituzione dei materiali originari con materiali contemporanei come l'acciaio. Eventuali modifiche di prospetto dovranno essere ricomprese nel rilievo critico al fine di un riequilibrio compositivo delle facciate. L'aumento di SU è consentito nei limiti previsti per il Restauro tipologico Rs2 per i piani intermedi, mentre per il piano soffitta/sottotetto è consentito anche tramite lo spostamento del solaio di soffitta/sottotetto a condizione che non vengano modificate le quote d'imposta delle finestre.

5. Gli interventi di restauro scientifico (Rs1) di restauro tipologico (Rs2) e morfologico (Rs3) si attuano con SCIA, in caso di vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.aa., dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'Amministrazione a ciò preposta. In tutti gli interventi di restauro, in cui si preveda un aumento di unità immobiliari pari o superiori a sei, la SCIA deve essere preceduta dallo schema di inquadramento urbanistico, atto a dimostrare la sostenibilità dell'intervento, disciplinato dal precedente articolo 9, che, in particolare, dovrà verificare:

  • - le condizioni delle opere di urbanizzazione, dimostrando la compatibilità delle stesse con l'incremento di carico urbanistico. Nel caso di necessità di implementazione delle urbanizzazioni e degli standard urbanistici, la SCIA dovrà essere accompagnata da atto d'obbligo per la realizzazione degli stessi, preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale;
  • - l'inserimento nel contesto urbano e paesaggistico delle trasformazioni previste, quali recinzioni, parcheggi, accessi, viabilità, ecc.;
  • - le altre condizioni di cui al precedente articolo 9.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16