Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)
Art. 25 Ristrutturazione edilizia conservativa (Re-c) e Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Re-r) e Addizione Volumetrica
Ristrutturazione edilizia conservativa:
1. Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla vigente legislazione, sono ammessi laddove consentito dalle presenti norme con le seguenti limitazioni:
- - nel caso in cui la superficie permeabile del terreno sia inferiore al 25% della superficie fondiaria o comunque del resede di riferimento, sono ammesse trasformazioni edilizie che non la riducano ulteriormente. Eventuali addizioni volumetriche dell’edificio dovranno essere localizzate in armonia con la tipologia edilizia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio oggetto di intervento e di quelli contermini;
- - le addizioni per realizzare i volumi tecnici, devono essere localizzate in modo da non alterare i prospetti principali e ridurre al minimo le modifiche alla copertura, in particolare nel caso di edifici aggregati a schiera;
- - salvo vincoli preesistenti, il rialzamento del sottotetto nella misura massima consentita dalla normativa vigente è ammesso nell'ambito di un progetto che interessi tutta la copertura, a condizione di non modificare la tipologia della copertura né di creare nuove unità immobiliari. La relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 1212/05 dovrà comunque verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto, laddove richiesto;
- - la ricostruzione di volumi secondari che comporti addizione volumetrica in aderenza all'edificio principale dovrà avvenire sul retro o in posizione defilata rispetto al fronte principale, a parità di SE e con altezza pari a quella delle quote dei solai esistenti;
- - non dovranno essere abbattuti alberi senza che siano contestualmente sostituiti con alberi aventi caratteristiche analoghe. Fanno eccezione gli alberi monumentali, per i quali è vietato in ogni caso l'abbattimento, se non in caso di comprovata pericolosità;
- - dovranno essere rispettate le “invarianti tipo-morfologiche” così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39, a meno che un rilievo critico non ne abbia dimostrato la perdita.
2. Per i fabbricati residenziali, in applicazione della LR 5/2010, è altresì ammessa la ristrutturazione edilizia con recupero ai fini abitativi dei sottotetti secondo quanto disciplinato dalla legge stessa.
Ristrutturazione edilizia ricostruttiva:
Si rinvia alle normative vigenti.