Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 108 Condizioni di fattibilitè idraulica

1. Ogni intervento previsto nel territorio comunale, a integrazione di quanto indicato nella tabella 2, è soggetto alle disposizioni della L.R.T. 41/2018 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014.

2. Le opere di messa in sicurezza idraulica possono essere realizzate prima o contestualmente all'attuazione delle trasformazioni previste e condizioneranno l'abitabilità/agibilità dei locali.

3. Ai fini della determinazione della quota di sicurezza si deve sommare un franco di sicurezza di 50 cm ai battenti idraulici indicati nelle tavole 1 e 12 del presente RU e nella tavola 8 del Piano Strutturale. Nei casi in cui il battente atteso sia inferiore a 50 cm, il franco di sicurezza può essere ridotto fino a 30 cm.

4. Nei casi di interventi edilizi che interessano il patrimonio edilizio storico, le opere necessarie per la sua messa in sicurezza, dovranno rispettare le invarianti strutturali di cui agli articoli 36 e 37 e potranno fare ricorso a sistemi passivi di autodifesa idraulica, dimensionati solamente sul battente atteso per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

5. I volumi sottratti alla libera esondazione delle acque a seguito di interventi edilizi, quali nuove costruzioni, ampliamenti o modifiche al piano di campagna, dovranno essere dimensionati considerando i battenti attesi per eventi con tempo di ritorno di 200 anni e recuperati attraverso l’impiego di sistemi idraulici di compensazione dei volumi.

6. Ai fini del buon assetto idrogeologico del territorio comunale, nelle aree individuate da classi di pericolosità idraulica P2 e P3 del PGRA, pericolosità idraulica I3, I4 dal Regolamento Regionale 26R/2007, nonché nelle aree individuate nella tavola n° 7 del presente Regolamento Urbanistico, si pone il divieto del rialzamento del piano di campagna, se non necessario per la reintegrazione delle condizioni pedologiche iniziali ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16