Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 114 Deroghe in favore delle persone portatrici di handicap gravi

1. Per gli edifici esistenti alla data in vigore del presente Regolamento Urbanistico sono consentite le seguenti agevolazioni per l'adeguamento alle esigenze abitative delle persone con disabilità gravi ivi residenti.

2. Per gli edifici storici gli ampliamenti una tantum di 25 mq di SCal (di cui all'art. 41, comma 11) sono consentiti anche nei casi in cui è ammessa la categoria di trasformazione Rs3 (vedi quadro sinottico – art. 38) a condizione che il rilievo critico dimostri la non alterazione dei caratteri morfologici. Rimangono esclusi gli edifici storici su cui sono attuabili interventi fino alla categorie Rs1 e Rs2.

3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui sopra, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, dai confini e fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli sopraordinati.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti si attuano mediante SCIA corredata da:

  • - una certificazione medica rilasciata dall'ASL attestante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della L. n.104/1992 della persona ivi residente, con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative del portatore di handicap;
  • - una relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, attestante l'impossibilità di reperire spazi adeguati nell'edificio esistente;
  • - il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16