Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 104 Aree a verde privato, parchi e giardini storici privati

1. Nelle aree a verde privato è vietato ogni tipo di costruzione stabile, salvo i manufatti pertinenziali consentiti dagli artt. 136 e 137 della L.R. 65/2014 e l'incremento una tantum pari a mq 25 di SCal.

2. Sono consentiti la sistemazione del suolo e gli interventi pertinenziali quali, le autorimesse interrate, parcheggi inerbiti, le piscine e strutture prive di rilevanza urbanistica, salvo per i parchi e giardini storici, per i quali è vietato ogni intervento di impermeabilizzazione del suolo.

3. Sono sempre ammessi interventi di riqualificazione e restauro degli spazi a verde.

4. Si evidenziano i grandi parchi privati con particolare vocazione artistica quali: Il Parco di Arte Ambientale della Villa di Celle e il Parco della Fondazione Jorio Vivarelli, ove sono consentite le trasformazioni correlate con le loro finalità culturali e artistiche, nel rispetto dei valori storico-paesaggistici esistenti.

5. Le aree a verde privato, che fanno parte di lotti produttivi, possono essere sistemate anche a piazzali drenanti.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16