Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 92 Aree per bacini idrici e opere di salvaguardia idraulica

1. Sono zone destinate alla realizzazione di bacini per l'approvvigionamento idrico del Comune di Pistoia ovvero per la realizzazione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza idraulica del territorio.

2. In queste zone le previsioni si attuano mediante progetti di iniziativa pubblica con intervento diretto, comprensivi dei progetti delle opere idrauliche e delle sistemazioni delle aree.

3. Prima della realizzazione dei progetti di iniziativa pubblica, sono consentiti:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso;
  • - l'attività agricola compatibile con le finalità idrauliche degli interventi previsti, con esclusione del vivaismo.

4. In ogni caso gli interventi non dovranno pregiudicare la realizzabilità delle opere idrauliche previste.

5. Non sono consentiti:

  • - qualsiasi coltivazione vivaistica sia essa di pieno campo o in contenitore;
  • - l'alterazione dei livelli di campagna, l'impermeabilizzazione anche parziale del suolo e/o le modifiche del reticolo idrografico, anche minore;
  • - nuove costruzioni di ogni genere, comprese serre e annessi agricoli, nonché opere, anche infrastrutturali, che pregiudichino la realizzabilità delle opere idrauliche;
  • - il cambio di destinazione d'uso degli immobili rurali.

6. Al momento della progettazione delle opere strutturali per la messa in sicurezza idraulica, nel rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da perizie idro-geologiche che sono parte degli atti urbanistici, si dovranno favorire sia il recupero degli spazi per le dinamiche fluviali, sia la riqualificazione dell'ambito fluviale attorno alla città di Pistoia.

7. Tale progettazione potrà prevedere lo svolgimento di attività sociali, agricole, sportive e per il tempo libero, salva la preminente funzionalità idraulica dell'opera e garantita la sicurezza per le persone ed i beni in relazione al tipo di attività.

8. A tale scopo:

  • - lo svolgimento delle attività accessorie di cui al comma precedente sarà subordinato, oltre che alle autorizzazioni di legge,alle disposizioni del Piano di Protezione Civile Comunale e alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale;
  • - eventuali viabilità e parcheggi pertinenziali dovranno essere realizzati in modo tale da non impedire la funzionalità dell'opera idraulica;
  • - eventuali nuove strutture coperte a servizio delle attività accessorie dovranno essere posizionate in aree idraulicamente sicure, la cui accessibilità sia sempre garantita nel caso in cui vi sia prevista la presenza di esseri viventi; nel caso invece non siano poste in aree idraulicamente sicure, saranno di norma a carattere temporaneo, di rapida e agevole rimozione ed evacuazione in caso di allerta meteorologica o per rischio idrogeologico, la loro permanenza sarà regolata nell'ambito dell'autorizzazione temporanea rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

9. Nella parte dell'ex Campo di Volo, destinata a interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica sui torrenti Ombrone e Brusigliano, oltre alle opere necessarie per la tutela del nuovo Presidio Ospedaliero di Pistoia, potranno essere organizzati insediamenti temporanei per nomadi, garantendo la loro compatibilità con le opere idrauliche stesse, in accordo con le disposizioni del Piano di Protezione Civile Comunale.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16