Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 91 Aree per la commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Nell'ambito delle zone agricole sono individuate alcune aree esistenti con annessi stabili e serre, poste in prossimità di infrastrutture viarie e destinate ad attività complementari all'agricoltura, quali l'esposizione e vendita di prodotti connessi con il vivaismo, il giardinaggio e l'agricoltura in genere.

2. Tali aree sono finalizzate alla promozione della produzione agricola.

3. E' esclusa ogni attività promozionale e di vendita di automezzi, ancorché agricoli.

4. Nel caso di dismissione di dette attività, per gli immobili non sono ammesse funzioni diverse da quelle di tipo agricolo o strettamente connesse, secondo quanto previsto all'articolo 80 delle presenti norme sul cambio di destinazione d'uso.

5. Interventi di trasformazione potranno interessare esclusivamente le superfici dei fabbricati legittimati sotto il profilo urbanistico.

6. Sono consentiti:

  • - interventi di trasformazione, fino alla ristrutturazione urbanistica Ru1 dei soli annessi stabili allo scopo di migliorarne la funzionalità, la qualità edilizia e l'inserimento ambientale e paesaggistico nel territorio agricolo;
  • - interventi di trasformazione definiti all'articolo 38 per gli edifici classificati come storici o storicizzati;
  • - nuovi parcheggi pertinenziali, purché realizzati senza impermeabilizzazione del suolo e per superfici non superiori a 500 mq.

7. Per i manufatti già realizzati (prima dell'adozione del presente regolamento) sulla base di autorizzazioni temporanee rilasciate dall'Amministrazione Comunale, poiché trattasi di beni strumentali, è possibile il loro mantenimento a condizione che venga sottoscritto un atto unilaterale, che obblighi il proprietario alla loro demolizione al momento della cessazione dell'attività esistente.

8. L'atto dovrà essere accompagnato da una fideiussione a copertura delle spese, nel caso di sostituzione dell'Amministrazione per inadempimento del proprietario circa l'obbligo di demolizione.

9. Non sono consentiti:

  • - il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti, se non per fini agricoli o strettamente connessi;
  • - l'ampliamento delle superfici utili lorde degli edifici, fatta salva la possibilità di incremento del 15% di SE per le aziende che attestino la elaborazione di progetti innovativi del settore, legati anche alla promozione e valorizzazione del territorio;
  • - gli interventi edilizi sulle serre comportanti la loro trasformazione tipologica, da serre a edifici.

10. In ambito urbano, nelle aree soggette a trasformazione previste dal Regolamento Urbanistico (ACT, ATP e AT), è possibile individuare zone agricole, tramite variante allo strumento di pianificazione urbanistica, nelle quali perimetrare nuove aree per la commercializzazione dei prodotti agricoli, alle seguenti condizioni:

  • - presenza in loco di un’azienda agricola già attiva e proprietaria delle aree al momento dell’adozione della variante n. 6 al Regolamento Urbanistico relativa alla modifica della scheda AT8/TU1 “Parcheggi scambiatori”;
  • - riduzione di almeno il 50% delle superfici utili (SU) previste dal Regolamento Urbanistico. I nuovi manufatti non temporanei, comprese le serre fisse, dovranno essere realizzati ai sensi del Titolo IV Capo III della Legge Regionale 65/2014 e suo Regolamento Attuativo.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16