Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 90 Aree agricole multifunzionali con valenza ambientale

1. Il Regolamento Urbanistico individua con questa zonizzazione gli ambiti di pertinenza fluviale con valore ambientale/naturalistico, paesaggistico, e le aree destinate alla realizzazione di interventi strutturali dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli Ambiti fluviali dei principali torrenti, per i quali valgono le norme sovraordinate, oltre alle seguenti prescrizioni.

Indirizzi colturali e funzioni

2. Sono consentiti

  • - le attività agricole tradizionali, il seminativo e il vivaio a pieno campo;
  • - le reintegrazioni delle condizioni pedologiche iniziali attraverso rialzamenti del piano di campagna ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni. Pertanto il ripristino dei livelli, rilevabili dalla quota dei terreni dei confinanti o dalla cartografia, dovrà avvenire senza alterare la proprietà di invaso dovuta alla libera esondazione delle acque di allagamento ne' produrre alterazioni della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali nel pieno rispetto del funzionamento idraulico del reticolo minore. In questi casi l'azienda dovrà produrre una perizia tecnico-agronomica e idraulica comprendente la certificazione delle terre impiegate, ai sensi di legge, ed una rilevazione morfologica dell'azienda espressa in quote assolute, attraverso un modello digitale in formato elettronico compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
  • - al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici in genere non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa con trasferimenti a valle della risorsa idrica, per fini diversi da quello idropotabile o agricolo che devono comunque rispettare i limiti della normativa vigente.

3. Non sono consentiti:

  • - gli impianti a vasetteria;
  • - la compattazione ed impermeabilizzazione del suolo;
  • - l'alterazione, la modifica e/o l' interruzione della viabilità presente, siano esse strade pubbliche, vicinali o comunque di uso pubblico. Tale viabilità deve conservare le proprie caratteristiche (forma, dimensione, tracciato) ed essere accessibile a terzi.

Interventi edilizi

4. Non sono consentiti:

  • - nuovi annessi agricoli, manufatti temporanei di durata superiore a due anni e/o amatoriali;
  • - nuove costruzioni residenziali di nessun genere.

5. È consentito il recupero dell'edilizia esistente con interventi fino al restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali.

6. È prescritto il mantenimento e il ripristino: dei muri in pietra presenti lungo certe tratte del corso dei torrenti, della viabilità campestre, dell'orientamento e della dimensione dei campi, delle sistemazioni idrauliche-agrarie, delle eventuali piantate presenti, delle siepi, delle alberature (a gruppi, in filari o isolate), della vegetazione riparia.

7. Nella progettazione di opere idrauliche nell'alveo fluviale, verificata la compatibilità idraulica, dovrà essere garantita la conservazione delle caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali, il rispetto delle aree di naturale espansione e relative zone umide collegate; tali opere dovranno essere realizzate tenendo conto dei criteri i cui al Titolo V delle presenti norme (condizioni di fragilità ambientali e conseguenti limitazioni); è comunque vietato rivestire le sponde con calcestruzzo a vista.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16