Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 87 Terrazzamenti collinari di valenza paesaggistica

1. Per queste zone si applica la disciplina di cui al precedente articolo 86 con le precisazioni che seguono.

2. Sono consentiti il restauro e ripristino dei terrazzamenti secondo la tecnica e i materiali tradizionali, con le opportune opere di smaltimento delle acque oppure applicando tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di vivai, né vasetteria né in pieno campo;
  • - la delimitazione delle proprietà mediante recinzioni, sono fatte salve le recinzioni strettamente necessarie per la difesa delle colture e degli allevamenti;
  • - l'alterazione o lo spianamento delle aree terrazzate e ciglionate, anche se non individuate nelle tavole del Regolamento Urbanistico, salvo per dimostrate esigenze agricole e/o silvocolturali;
  • - la sostituzione dei muretti a secco anche con opere che ne imitino esteticamente la struttura, ma ne alterino o compromettano la funzionalità;
  • - la rimozione di muretti a secco e della viabilità di connessione tra una terrazza e l'altra sia essa costituita da sentieri, da scale in terra, legno o pietra;
  • - il tombamento di fossi e fossati;
  • - la impermeabilizzazione dei suoli, fatti salvi gli interventi consentiti.

Interventi edilizi

4. Sono consentiti:

  • - nuovi annessi agricoli, manufatti amatoriali e temporanei, che non interferiscano con le visuali panoramiche dalla viabilità, né la visibilità delle emergenze insediative ed infrastrutturali individuate;
  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso degli annessi e delle abitazioni rurali, a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima, se disponibile, corrispondente al fondo produttivo di riferimento, sulla quale è possibile realizzare lievi movimenti di terra. Qualora l'estensione del fondo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia inferiore a un ettaro sarà possibile, nei limiti di legge, separare il fondo dal fabbricato agricolo.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16