Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 86 Aree agricole tradizionali di collina e di montagna

1. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni.

2. Sono consentiti:

  • - gli allevamenti;
  • - le attività agricole sia tradizionali sia specializzate con le limitazioni di cui alla presente norma;
  • - gli interventi localizzati ed i movimenti di terra per quelle modifiche strettamente necessarie alla realizzazione degli accessi ai fabbricati o alle superfici interrate degli stessi;
  • - nuovi impianti arborei ed arbustivi anche specializzati di tipo vivaistico in pieno campo, purchè conservino gli assetti vegetali esistenti e presentino sistemazioni a girapoggio o cavalca poggio. Detti impianti specializzati, da definirsi mediante programmi colturali a termine, dovranno riguardare colture finalizzate al miglioramento qualitativo dei boschi esistenti, tramite composizioni vicine alla vegetazione potenziale della zona, compatibili con l'equilibrio ambientale, la tutela del paesaggio, la morfologia del suolo e favorite dalle condizioni ambientali tipiche della collina;
  • - le attività integrative dell'attività agricola, compatibili con l'ambiente, di carattere ricreativo (parchi e aree di sosta e per pic-nic, aree per gioco per bambini, ecc.) artistico-culturale (esposizioni e laboratori d'arte che utilizzano materiali locali, corsi di istruzione, orti didattici connessi alle scuole, aule scientifico naturalistiche all'aperto, ecc.);
  • - aree di sosta per l'ospitalità extralberghiera in spazi aperti, come definita all'articolo 82.

3. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di impianti di vivaio in contenitore;
  • - l'alterazione della morfologia del territorio e quindi dei relativi piani di campagna, salvo modeste alterazioni morfologiche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal precedente comma 2;
  • - l'alterazione del reticolo idrografico esistente e delle sistemazioni idraulico agrarie presenti, sia nella forma che nell'estensione;
  • - la realizzazione di nuova viabilità, se non finalizzata all'agricoltura;
  • - l'interruzione e chiusura della viabilità pubblica storica;
  • - la delimitazione delle proprietà mediante recinzioni, sono fatte salve le recinzioni strettamente necessarie per la difesa delle colture;
  • - eliminazione degli assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde arboreo ed arbustivo lineare o elementi arborei ed arbustivi isolati;
  • - nuovi impianti arborei o arbustivi con sistemazioni "a rittochino" (ossia disposti in filari perpendicolari alle curve di livello);
  • - impianti con specie esotiche;
  • - alterazione dei corpi coltivati nella loro forma e dimensione.

Interventi edilizi

4. Sono consentiti:

  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso degli annessi e delle abitazioni rurali, a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima, sulla quale è possibile realizzare lievi movimenti di terra, se disponibile, corrispondente al fondo produttivo di riferimento. Qualora l'estensione del fondo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia inferiore a un ettaro sarà possibile, nei limiti di legge, separare il fondo dal fabbricato agricolo;
  • - il restauro della viabilità di accesso ai fabbricati nel rispetto dei valori paesaggistici presenti, per favorire il riuso dell'edificato esistente e il mantenimento di percorsi sostenibili per la mobilità dolce;
  • - la realizzazione di annessi stabili;
  • - la realizzazione di annessi amatoriali;
  • - la realizzazione di annessi temporanei;
  • - la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili, ad esclusione degli impianti eolici di potenza superiore a 5Kw, nonché sistemi di fitodepurazione nel rispetto della normativa regionale in materia, del regolamento edilizio e del regolamento di igiene; tali impianti dovranno essere collocati in località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico e paesaggistico, volti alla tutela di eventuali invarianti strutturali, nonché di valori naturalistici, estetico percettivi e storico culturali presenti anche al di fuori dell'area, come previsto nelle schede di paesaggio del PIT per gli ambiti 5 e 6.

5. È vietata:

  • - la realizzazione di edifici residenziali di ogni genere;
  • - la realizzazione di serre fisse e di quelle di durata superiore a due anni.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16