Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 76 Serre e bacini irrigui

1. Le serre costituiscono una protezione fissa o provvisoria realizzata al fine di modificare il microclima in cui vive la coltura in essa ospitata.

2. Possono avere forme diverse, e sono caratterizzate da una struttura portante costituita da struttura metallica, con la copertura in vetro o materiale plastico trasparente.

3. Le serre fisse di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 non possono avere funzione diversa da quella di protezione colturale, ad esclusione di quelle disciplinate dal successivo art. 91.

4. La realizzazione di serre fisse è consentita se commisurata alla capacità produttiva dell'azienda.

5. Le serre fisse con inizio lavori successivo al 15/04/2007 (art. 81 della L.R. 65/2014) non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

6. Le serre temporanee sono realizzabili da parte delle aziende agricole del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 63/R/2016 della L.R. 65/2014.

7. Ai fini della tutela paesaggistica del territorio è necessario che i nuovi annessi agricoli, manufatti aziendali comprese le serre, non interferiscano negativamente con i coni visuali verso lo sky-line dell'antico nucleo di Pistoia e dei suoi monumenti, verso gli aggregati e i complessi di rilevanza architettonica e monumentale, nonché verso gli edifici di culto, i complessi ecclesiastici e i manufatti storici

8. I bacini per la raccolta e stoccaggio delle acque a fini irrigui o per compensazione, sono ammissibili laddove consentito dalle presenti norme e dalla normativa regionale vigente, a condizione che vengano dotati di asta graduata con lo zero idrometrico, che indichi il livello che separa i volumi idraulici necessari per il fabbisogno dell'azienda agricola da quelli invasati per la corretta gestione del rischio idraulico, con arginature a filo campagna in modo che sia garantita la trasparenza idraulica.

9. I bacini irrigui o per compensazione possono essere realizzati, ai sensi del presente Regolamento Urbanistico e della normativa regionale vigente corredando gli atti amministrativi dei necessari elaborati tecnici, oltre che della planimetria dell'invaso inserito nell'azienda, con indicazione delle modalità di approvvigionamento idrico, della viabilità di accesso, della durata dell'impianto in relazione a quella dell'attività agricola e delle modalità di ripristino dell'area.

10. Nella relazione geologica, ove necessaria ai sensi di legge, atta valutare anche il rapporto tra falda e capacità dell'invaso, sarà specificata l'eventuale necessità di posa in opera di teli o film atti a garantire il mantenimento della capacità dello stesso.

11. Sono ammessi serbatoi e vasche a fini irrigui a condizione che siano facilmente rimuovibili, parzialmente interrati, con un'altezza massima dal piano naturale di campagna di mt. 2, schermati da una siepe e fatte salve le verifiche idrauliche e sismiche qualora dovute.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16