Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 79 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola sono disciplinati dalla normativa regionale con le precisazioni delle presenti norme.

2. Nei casi in cui si tratti di patrimonio storico o storicizzato, le trasformazioni edilizie sono sottoposte anche alle prescrizioni dell'edilizia storica di cui all'art. 37 delle presenti norme e all'Art. 24 del regolamento Edilizio.

3. Per tutti gli edifici, ai sensi della normativa regionale, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia; è consentito un ampliamento una tantum fino a 25 mq di SCal per addizioni volumetriche agli alloggi esistenti alla data del 17/04/2013 e per ogni unità immobiliare con destinazione d’uso di interesse collettivo esistenti alla data del 31/12/2005, compatibilmente con le prescrizioni per il patrimonio edilizio storico di cui all'art. 38. L’ampliamento una tantum non potrà essere realizzato in posizione distaccata dall'edificio principale.

3bis. In aggiunta agli incrementi “una tantum” di cui al precedente comma 3 può essere realizzato un ulteriore incremento di 10 mq di Scal per alloggio a condizione che:

  • - l'intero immobile (esistente ed in ampliamento) raggiunga la classe energetica B oppure un miglioramento sismico dell'immobile esistente;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 196 della L.R. 65/2014 ed è soggetto alle sanzioni previste dalla stessa legge regionale.

4. In caso di frazionamento di abitazioni esistenti, non sono ammessi nuovi alloggi di Sua inferiore a 80 mq.

5. Sono ammessi alloggi di superficie inferiore, non minore di 45 mq, solo in caso di interventi di edilizia sociale innovativa (tipo co-housing), con un limite massimo del 20% degli alloggi previsti con l'intervento sull'immobile.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16