Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 75 Tipi di annessi agricoli

1. I nuovi annessi agricoli, fatto salvo il dimensionamento previsto dal PTC in funzione della capacità produttiva dei fondi agricoli, sono riconducibili alle categorie che seguono, anche in relazione alla necessità di tutela paesaggistica del territorio.

2. Ai fini di detta tutela è necessario che le nuove costruzioni non interferiscano negativamente con i coni visuali verso lo sky-line dell' antico nucleo di Pistoia e dei suoi monumenti, verso gli aggregati e i complessi di rilevanza architettonica e monumentale, nonché verso gli edifici di culto, i complessi ecclesiastici e i manufatti storici.

3. Gli Annessi agricoli realizzabili da Imprenditori Agricoli, previa presentazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi dell'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014, non possono avere altezza superiore a 8 metri misurata all'imposta della copertura.

4. La realizzazione di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare, ai sensi dell'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014 e del regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 63/R/2016 e s.m.i., è consentita ai soli imprenditori agricoli:

  1. a. la cui impresa risulti in attività e iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
  2. b. e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
    • - allevamento intensivo di bestiame;
    • - trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti
    • - ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
    • - acquacoltura;
    • - allevamento di fauna selvatica;
    • - cinotecnica;
    • - allevamenti di specie zootecniche minori;
    • - allevamento di equini.

5. Gli annessi agricoli di cui al precedente comma devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali. La prevalenza delle attività di cui al precedente comma sussiste qualora tali attività costituiscano almeno l'80 per cento del prodotto lordo vendibile.

6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, gli annessi di cui al precedente comma 4, sono ammessi ove conformi a tutte le seguenti prescrizioni:

  1. a) sono realizzati in legno secondo gli esempi prodotti dall'ex agenzia regionale A.R.S.I.A., consultabili sul sito istituzionale dell'Ente;
  2. b) sono progettati garantendo la tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio;
  3. c) gli allacciamenti alle reti delle urbanizzazioni, ove previsti dal progetto, conseguono da documentate necessità aziendali e le relative opere non determinano modifiche permanenti all'ambiente circostante (pali e piloni per l'energia elettrica, scavi e movimenti di terra di entità non trascurabile, etc.);
  4. d) l'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, devono essere contenuti al minimo;
  5. e) non sono ubicati su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale;
  6. f) sono rispettate le distanze dagli altri edifici e dalle strade pubbliche prescritte dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale.

7. È ammesso l'utilizzo dei medesimi materiali della consistenza preesistente nelle ipotesi di ampliamento degli annessi di cui al precedente comma 4.

8. Manufatti amatoriali, realizzabili, ai sensi dell'art. 78 della L.R. 65/2014 e del Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016, da “amatori”. Sono tettoie o comunque manufatti in legno, privi di opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, la installazione dei quali non deve comportare modifiche della morfologia dei luoghi. Devono interessare fondi coltivati di superficie non inferiore ai 6.000 mq. Devono presentare tipologia semplice, a pianta rettangolare della superficie massima di 30 mq (ai sensi dell'art. 85, comma 13 del PTCP) con copertura a doppia falda e andranno rimossi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento anche parziale del fondo. Per fondi coltivati di superficie non inferiore a 1.000 mq possono essere realizzati manufatti o tettoie in legno di superficie massima di 10 mq con le stesse caratteristiche di cui sopra. La documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo deve essere accompagnata da un impegno dell'avente titolo alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento della proprietà del fondo o parti di esso. Sono ammessi manufatti, realizzati con materiali lignei o comunque leggeri, semplicemente appoggiati al suolo e che presentino un carattere di temporaneità, per la fruizione degli spazi aperti e capanni per osservazione della fauna, tettoie per aree di sosta e picnic, per ospitalità stagionale di escursionisti o visitatori giornalieri.

9. Manufatti per il ricovero di animali domestici ai sensi dell'art. 78 L.R. 65/2014 e del Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016, realizzabili a servizio di qualunque fondo agricolo, con materiali lignei o comunque leggeri, costruendo strutture semplicemente appoggiate al suolo, che presentino un carattere di temporaneità, manufatti per la fruizione degli spazi aperti e capanni per osservazione della fauna, tettoie per aree di sosta e picnic, per ospitalità stagionale di escursionisti o visitatori giornalieri. Sono disciplinati ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016. La loro installazione è consentita previa comunicazione all' Amministrazione Comunale.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16