Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 74 Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali

1. I soggetti aventi titolo, potranno realizzare nuovi annessi agricoli nel rispetto delle norme vigenti, nel caso in cui sia stata dimostrata l'impossibilità di destinare a tale uso altri locali del proprio patrimonio edilizio.

1 bis. Gli annessi di cui all'art. 70 comma 3 lett. b) e art. 73 devono avere le seguenti caratteristiche.

2. I nuovi annessi agricoli, dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di strade e di fabbricati preesistenti e attorno ad un resede comune con altri immobili agricoli preesistenti, allo scopo di creare un complesso di spazi, attrezzature e ambienti destinati a funzioni connesse con l'agricoltura.

3. I nuovi edifici rurali, destinati ad usi direzionali, espositivi o altro, devono rappresentare occasione di riqualificazione dell'Azienda e utilizzare sistemi costruttivi passivi che utilizzino prevalentemente i tetti e le pareti verdi.

4. I nuovi annessi agricoli funzionali allo svolgimento dell'attività vivaistica e con destinazioni diverse da quelle di cui al precedente comma, devono avere caratteristiche improntate alla semplicità architettonica e devono essere realizzati con i seguenti materiali:

  1. a) in acciaio e vetro con l' inserimento, laddove necessario, di alcune parti in muratura o in cemento armato lisciato e/o colorato;
  2. b) in acciaio e/o legno;
  3. c) in muratura, ma in tal caso, è fatto obbligo di trattare le facciate esterne come pareti verdi, con la possibilità di utilizzare anche specie rampicanti su idonei sostegni.

5. Il Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale della Provincia di Pistoia potrà sottoporre all'Amministrazione Comunale uno o più modelli di annesso agricolo, con materiali e forme diverse da quelle di cui ai precedenti commi, selezionati attraverso concorso pubblico di idee per architetti, ingegneri e agronomi forestali. La realizzazione dei modelli così selezionati è subordinata all'approvazione degli stessi da parte del Comune di Pistoia.

6. Le caratteristiche delle serre fisse e dei manufatti di cui all'art. 70 comma 3 lett. b) della L.R. 65/2014 sono quelle indicate dal Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016 oltre a quelle indicate nel presente articolo.

7. I nuovi annessi agricoli destinati ad attività agricola diversa da quella vivaistica devono essere realizzati in legno, salvo motivate esigenze connesse alla lavorazione dei prodotti agricoli.

8. I manufatti non soggetti a Programma Aziendale sono realizzabili secondo le procedure dell'art. 70 della L.R. 65/2014.

8 bis. Le caratteristiche dei manufatti aziendali ad uso agricolo di cui all’art. 70 commi 1 e 3 lett. a) della L.R. 65/2014 sono quelle indicate nel Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016.

9. Tutti i nuovi annessi agricoli ed i manufatti aziendali non potranno mutare la destinazione d'uso agricola ai sensi della normativa regionale vigente.

10. Per ogni tipo di annesso e di manufatto sono vietate tutte le dotazioni che consentono un'utilizzazione di tipo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo (ad esempio, cucina, riscaldamento, controsoffittature, bagni e servizi igienici, ecc.) salvo specifiche necessità di adeguamento o di rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro (spogliatoi, luoghi per il lavaggio degli operatori etc.) in cui sarà consentita l'installazione di strutture igieniche limitatamente alle prescrizioni di legge ed in particolare all'art. 85 comma 10 e tabella C del vigente PTCP.

11. Non è consentita la realizzazione di annessi agricoli e manufatti che per materiali e forma siano riconducibili ai capannoni industriali e artigianali.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16