Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 73 Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale: Opere di miglioramento ambientale

1. Gli interventi di miglioramento ambientale sono obbligatori ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e devono costituire una adeguata compensazione in termini di benefici collettivi del maggior impegno del territorio conseguente agli interventi programmati.

2. Per opere di miglioramento ambientale si intendono tutti quegli interventi e/o processi finalizzati alla tutela, valorizzazione, ricostituzione ed incremento delle risorse naturali ed al risanamento delle situazioni di degrado, non riconducibili alla ordinaria programmazione e conduzione aziendale.

3. L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di miglioramento e sistemazione ambientale.

4. Sono invece considerati tra gli interventi di miglioramento la realizzazione di percorsi ciclopedonali pubblici e l'adeguamento di viabilità pubbliche individuati in cartografia, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza geomorfologica, idraulica, delle sistemazioni idraulico-agrarie superiore a quanto strettamente necessario per le aziende qualora risponda a bisogni di ordine più generale e i rimboschimenti.

5. Qualora le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguati interventi di miglioramento ambientale, questi, sulla base di adeguate e motivate proposte dell'imprenditore, potranno essere localizzati anche fuori dall'ambito aziendale e potranno consistere in realizzazione o “adozione di aree a verde” di proprietà pubblica.

6. Per “adozione di aree a verde” si intende la gestione, a titolo gratuito e temporaneo, di aree a verde di proprietà pubblica per la valorizzazione, manutenzione, cura e vigilanza del verde urbano, secondo le prescrizioni fissate dall'Ufficio competente.

7. È consentita peraltro l'installazione all'interno dell'area “adottata” di un cartello riportante gli estremi identificativi del soggetto autorizzato.

8. I bacini irrigui, quando siano realizzati a servizio di più aziende e venga documentata una significativa razionalizzazione e recupero della risorsa idrica, nonché la possibilità di fungere da strumento collettivo di autocontenimento, potranno essere considerati interventi di miglioramento.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16