Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 72 Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA)

1. Il Programma Aziendale costituisce lo strumento attraverso il quale l'impresa agraria viene legittimata ad effettuare interventi di modifica territoriale nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola.

2. In tale senso il Programma Aziendale deve costituire il presupposto dal quale emergano le motivazioni ed i benefici in termini produttivi degli interventi proposti e le loro ricadute ambientali.

3. In esso devono essere descritti in modo esauriente: la situazione aziendale attuale, gli obbiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, gli interventi agronomici, ambientali ed edilizi e le relative fasi e tempi di realizzazione, evidenziandone la coerenza con i principi e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e regolamenti vigenti.

4. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di seguito denominato “Programma Aziendale”, è necessario per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e per tutti gli interventi disciplinati dagli artt. 72 e73 della L.R. 65/2014.

5. Contiene i dati prescritti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia con le ulteriori seguenti specifiche:

  • - indicazione e descrizione delle pratiche fito-sanitarie impiegate;
  • - indicazione e descrizione dello stato di impermeabilizzazione e delle aree impermeabilizzate;
  • - indicazione cartografica in scala adeguata (1:2.000 ove disponibile o 1:5.000), descrizione dello stato dei luoghi e dell'uso del suolo in ordine alle “invarianti strutturali” presenti, così come definite dal Piano Strutturale (manufatti e opere d'arte di valore storico testimoniale quali lavatoi, pozzi, muri di sostegno e divisione, fontane impianti dell'acquedotto, manufatti e sistemazioni idrauliche, edicole sacre siepi, ecc) e agli altri elementi indicati dalla normativa regionale;
  • - la documentazione, nel caso di intervento sul reticolo idrografico, relativa all'assetto del reticolo antecedente e successivo agli interventi proposti, con esplicitazione dei loro effetti sullo smaltimento e il consumo delle acque, integrata da un' analisi idrologico-idraulica che attesti la fattibilità dell'intervento senza produrre effetti peggiorativi sul sistema idraulico-agrario locale a monte e a valle dello stesso.

6. Nel caso di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio, per cui sia stata dimostrata la cessazione della sua necessità per le esigenze dell'azienda, dell'imprenditore agricolo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti, valgono comunque le prescrizioni di cui al successivo art. 80.

7. Nel caso di trasformazioni del patrimonio edilizio di valore storico testimoniale, vale quanto prescritto all'art. 38.

8. Qualora, a seguito del Programma Aziendale, risulti la necessità di estendere le reti e le infrastrutture di servizio, dette opere saranno a carico dell'intestatario del Programma.

9. La realizzazione del Programma aziendale, nel caso in cui lo stesso non abbia valore di Piano Attuativo, è garantita da una convenzione o un atto d'obbligo unilaterale concordato con il Comune, da registrare e trascrivere a spese del richiedente ai sensi dell'art. 74 comma 5 della L.R. 65/2014.

10. Il Programma ha valore di Piano Attuativo ed è pertanto corredato dagli elaborati necessari previsti dal Regolamento Edilizio, nei casi in cui la nuova edificazione sia superiore a 1000 mq. di Sul.

11. Il Programma Aziendale sarà accompagnato dal progetto delle opere di sistemazione ambientale e da atto d'obbligo unilaterale; nel caso in cui lo stesso abbia valore di Piano Attuativo sarà accompagnato dalle specifiche disposizioni per la valutazione a scala di dettaglio degli effetti ambientali, ai sensi del precedente art. 52 e da apposita convenzione.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16