Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 77 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

1. Gli imprenditori agricoli potranno realizzare edifici rurali ad uso abitativo nelle sole Aree agricole specializzate di pianura e nel caso in cui sia stata dimostrata l'impossibilità di destinare all'uso di abitazione rurale altri locali del proprio patrimonio edilizio.

2. Gli edifici rurali ad uso abitativo, in relazione alla necessità di tutela paesaggistica del territorio e fatto salvo il dimensionamento previsto dal PTC in funzione della capacità produttiva dei fondi agricoli, potranno essere realizzate nella misura massima di una abitazione ogni 2,5 ha di superficie coltivata.

3. Nel caso di nuova costruzione non potranno essere superati i due piani, fino ad una H max di m 6,50.

4. La superficie utile di ogni unità abitativa, non potrà superare i 150 mq di SU, ai quali potranno essere aggiunti altri 20 mq di SE destinabili a vani tecnici, depositi e/o autorimesse.

5. Potrà altresì essere addossato al fabbricato un portico esterno di misura non superiore al 20% della SE residenziale.

6. La realizzazione di nuovi edifici abitativi è autorizzabile con Permesso di Costruire, fatta salva la possibilità di procedere tramite SCIA, nei casi in cui il Programma Aziendale abbia valore di piano attuativo, secondo quanto definito al precedente articolo 72.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16