Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 81 Recinzioni e altri manufatti

Recinzioni

1. Nelle aree interessate da rischio idraulico medio ed elevato, come definite nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dei due distretti idrografici interessati ogni tipo di recinzione dovrà garantire la trasparenza idraulica con particolare riferimento al battente idraulico se definito nell’ambito degli studi idrologici e idraulici.

2. Le recinzioni in generale non possono in alcun modo interferire con l'area di comptenza dei corsi d'acqua e debbono prevedere idonee soluzioni per il regolare deflusso delle acque nel reticolo idrografico superficiale, né possono creare ostacolo sulla viabilità pubblica o d'uso pubblico.

3. A protezione delle aziende collocate nelle aree agricole specializzate di pianura si possono realizzare due tipi di recinzioni:

  1. a. lungo la viabilità pubblica, le recinzioni possono avere un'altezza massima di m.2,20, dei quali non più di 30 cm possono essere di muratura; tali recinzioni devono essere arretrate rispetto al fronte strada, nel rispetto delle distanze imposte dal Codice della Strada, dalle presenti norme o di eventuali allineamenti previsti da strumenti urbanistici del comune;
  2. b. all'interno della proprietà eventuali divisioni di confine possono essere costituite da paletti in legno o metallici e rete a maglia sciolta, schermate sempre da siepi o da altra vegetazione, con esclusione di cordoli fuori terra.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, le aziende insistenti in aree agricole diverse da quelle di cui al precedente comma 3, per tutelare le colture e gli allevamenti, possono realizzare recinzioni:

  1. a. con pali di legno e rete quadra zincata;
  2. b. con fili elettrificati.

5. Per i resedi degli edifici residenziali, rurali e non, è ammessa la recinzione alle seguenti condizioni:

  • - nei casi dell'esistenza di una parziale recinzione si potrà procedere al completamento della stessa con gli stessi materiali se consoni all'edificio e alla pertinenza;
  • - nel caso di nuova recinzione di un resede, così come definito dal precedente art. 3 comma 5, essa dovrà essere eseguita con pali di legno e maglia quadra zincata o siepi e cancello in ferro con disegno semplice e tipico della campagna toscana, potrà essere realizzato muro in pietra con altezza massima di 2 metri solo sul fronte principale se prospicente la strada;

Attrezzature sportive, Piscine, campi da Tennis etc.

6. Potranno essere realizzate in tutte le zone agricole esclusivamente se costituenti pertinenze di abitazioni civili, rurali e di aziende agrituristiche, nel rispetto di eventuali invarianti strutturali, nonché di valori naturalistici, estetico percettivi e storico culturali presenti, come previsto nelle schede di paesaggio del PIT per gli ambiti 5 e 6.

7. Dovranno essere posizionate il più possibile prossime a fabbricati, piazzali e strade aziendali, in modo che riducano al minimo il consumo di territorio.

8. Le piscine dovranno essere ben inserite architettonicamente e paesaggisticamente nel contesto di riferimento, i rivestimenti del fondale e delle pareti dovranno avere coloritura simile al fondo naturale del terreno, i bordi dovranno essere realizzati con materiali che si mimetizzino nel contesto e i marciapiedi, a bassa visibilità. Nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Dovrà essere dimostrata la possibilità di approvvigionamento idrico senza carico per l'acquedotto pubblico.

10. Il vano tecnico dovrà essere interrato.

11. Per i campi da tennis la superficie di gioco (sottofondo e rifiniture) dovrà essere realizzata in materiali drenanti di colore coerente con l'ambiente circostante.

12. Non sono ammessi locali di servizio.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16