Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 80 Cambiamenti della destinazione d'uso

1. Fatte salve le prescrizioni per il patrimonio edilizio storico di cui agli artt. 37 e 38, il cambiamento di destinazione d'uso del patrimonio edilizio con destinazione agricola è disciplinato dalla normativa regionale e dalle norme del presente Regolamento Urbanistico nell'ambito delle diverse sottozone in cui ricadono.

2. Il cambio di destinazione d'uso di abitazioni rurali in abitazioni civili è consentito previa la stipula di un atto unilaterale d'obbligo per la individuazione del lotto/resede di riferimento ai sensi dell'art.3 del fabbricato rurale nel suo complesso, che dovrà rimanere indivisa anche in caso di frazionamento dell'edificio stesso.

3. L'estensione del lotto/resede di riferimento varia in funzione della zona omogenea in cui ricade.

4. I lotti/resedi di riferimento ricadenti nelle aree agricole di cui agli articoli 84 e 85 delle presenti norme, salvo casi di dimostrata impossibilità, devono avere una superficie di 2000 mq. e comunque non potranno essere inferiori a 600 mq.

5. Il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli è ammesso nei seguenti casi:

  1. a) annesso agricolo organicamente inserito nell'edificio colonico e/o rurale;
  2. b) annesso agricolo separato dall'edificio colonico e/o rurale, ma ricompreso nel patrimonio edilizio storico con superficie non inferiore a 38 mq di SU nella sua interezza;

6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 5, è ammesso il mutamento di destinazione per gli annessi agricoli, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la nuova destinazione d'uso sia verificata con il dimensionamento previsto dal piano strutturale;
  2. b) sia riutilizzato al massimo il 80% della SE esistente, qualora l'annesso originario abbia una SE superiore a 160 mq per realizzare al massimo n. 2 abitazioni. Il restante 20% se mantenuto, dovrà essere destinato a manufatto pertinenziale;
  3. c) sia realizzata una sola unità abitativa in caso di mutamento di destinazione di annessi rurali con Sul inferiore a 160 mq il resto potrà essere destinato a manufatto pertinenziale;

7. È comunque consentito destinare tutti gli altri annessi agricoli per attività che costituiscono parte integrante di quelle agricolo-forestali, quali agriturismo, annessi per attività agricole amatoriali, uffici e residenze dell'imprenditore agricolo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, nonché servizi per aree di sosta, impianti collettivi per energie da fonti rinnovabili di cui agli artt. 84 e 86, fattorie educative e allestimento di spazi per il trasferimento dei saperi e delle conoscenze legate al mondo rurale, trattandosi di attività connesse e funzionali alla riqualificazione e valorizzazione delle risorse agro-ambientali presenti. È altresì consentito ristrutturare detti annessi agricoli per funzioni pertinenziali di abitazioni civili poste i prossimità degli stessi.

8. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso degli annessi agricoli di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, con superficie utile lorda superiore a 300 mq deve essere mantenuta una di superficie accessoria minima pari al 10% di quella oggetto di mutamento di destinazione d'uso, funzionale alla conduzione del fondo e/o alle nuove aree pertinenziali.

9. Qualora le aree interessate siano prive di urbanizzazioni, detti cambi d'uso saranno possibili a condizione che vengano contestualmente realizzate forme di autoproduzione e smaltimento.

10. In particolare dovranno esser previsti sistemi per l'approvvigionamento idrico, la produzione di energia rinnovabile, lo smaltimento delle acque reflue in conformità alle vigenti normative in materia.

11. Per le serre e i manufatti temporanei non è possibile neppure la ristrutturazione.

12. Il cambio d'uso del patrimonio edilizio a destinazione non agricola, compresi anche immobili legittimati dal condono edilizio, è ammissibile a condizione che la nuova destinazione d'uso sia agricola e/o connessa con la medesima ai sensi di legge, fatta eccezione per i locali organicamente inseriti negli edifici di civile abitazione posti all'interno della sagoma degli stessi, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 5 lettera a).

13. Salvo diverse prescrizioni per le singole aree di cui agli Art. 84 e seguenti, è fatto divieto di mutare la destinazione d'uso di edifici rurali in attività commerciali e produttive.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16