Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 62 Parcheggi: dotazioni

1. Salve diverse indicazioni delle schede norma per i singoli interventi disciplinati, le prescrizioni relative alla quantità minima di parcheggi sono stabilite nella apposita tabella in funzione delle diverse destinazioni urbanistiche e delle caratteristiche della zona e degli interventi.

2. In caso di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, nelle zone classificate AT, occorre la verifica della dotazione di parcheggi in riferimento al quadro sinottico, che segue. 3. Qualora l'aumento del carico urbanistico interessi il patrimonio edilizio esistente, occorre la verifica dei soli parcheggi di relazione e pertinenziali.

4. Sono fatte salve le eccezioni ammesse dalle presenti norme nei diversi tessuti edificati.

5. La quota residua di standard necessaria per ottemperare alle dotazioni minime definite nella colonna AT della tabella "Standard minimi obbligatori per aree di trasformazione e destinazioni" di cui all'articolo 19 e valide anche per le aree esterne agli ambiti di trasformazione (ACT,ATP e AT), è destinata a verde pubblico, se maggiore di quella indicata nella Tabella "Quadro sinottico parcheggi" che segue.

6. Le superfici a parcheggio indicate sono comprensive degli spazi di manovra e di accesso degli autoveicoli e devono essere disposte planimetricamente in modo tale che vi sia la possibilità di un posto auto accessibile (rettangolo delle dimensioni minime di m. 2,50 per 5,00) ogni 25 mq di superficie complessiva di parcheggio (comprensiva cioè degli spazi di manovra).

7. È possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza 1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio.

8. I posti auto pertinenziali ubicati nei piani interrati dei fabbricati non dovranno essere chiusi singolarmente entro strutture murarie ma essere inseriti in un unico spazio aperto al fine di salvaguardare la loro prerogativa funzionale di spazio per la sosta.

9. Nel caso di interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente in generale, qualora non sia possibile reperire le aree per la sosta pertinenziale nel resede di riferimento, il richiedente deve reperirle nel raggio massimo di m. 500; tale utilizzo dovrà essere garantito attraverso atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari.

Tab. Quadro sinottico Parcheggi
Destinazione area Parcheggi pubblici Parcheggi di relazione (ex Del. CRT. n. 233/99) Parcheggi privati pertinenziali "sosta stanziale"; (L. 122/89) Volume da calcolare ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.G. 39/r
Residenza 3,5 mq/ab (Standard 24 mq/ab., da PS) --- mq 1/10mc (e comunque almeno 1 posto auto per ogni U.I.)
Tessuti produttivi (TP-attività industriali e artigianali) 7% SF --- mq 1/10mc
Direzionale 0,70 mq/mq --- mq 1/10mc
Commerciale (distinto in tipologie, vedi tabella relativa) 0,70 mq/mq (vedi tipologie tab. relativa) mq 1/10mc
Commercio all'ingrosso 0,70 mq/mq --- mq 1/10mc
Tessuti misti (TP3) In relazione all'incidenza delle singole destinazioni del mix funzionale (vedi sopra) --- mq 1/10mc
Ricettiva-alberghiera Campeggi 0,70 mq/mq --- 1 posto auto ogni camera
1 posto auto ogni piazzola
Attrezzature e servizi Da 0,20 a 0,40 (in relazione al tipo di attrezzatura specifiche Titolo IV) --- mq 1/ 10 mc
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16