Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 53 Aree residenziali di nuovo impianto: AER - AES

1. Sono aree non urbanizzate o urbanizzate in modo parziale o aree dismesse per le quali il Regolamento Urbanistico prevede un nuovo assetto urbanistico a destinazione prevalentemente residenziale.

2. Sono consentite le seguenti destinazioni:

  • - residenziale;
  • - commerciale fino a 400 mq di SV;
  • - attrezzature di servizio alla residenza.

3. Il solo 20% della SE totale dell'intervento potrà essere destinato ad attività commerciali e/o di servizio.

4. Le schede norma distinguono le aree che possono essere realizzate con intervento diretto convenzionato e quelle con piano attuativo e stabiliscono per ogni area i parametri e gli indici urbanistici.

5. Nel caso sia prevista residenza sociale, è obbligatoria la convenzione che stabilisca, a seconda dei casi, il canone e la durata dell'affitto o il prezzo di cessione; in caso di affitto, la durata non può essere inferiore a quindici anni.

6. Non è ammessa la formazione di alloggi di SE inferiore a 45 mq.; fanno eccezione:

  • - degli interventi di edilizia sociale innovativa (tipo co-housing) nei quali la SE può essere ridotta a 38 mq per alloggio purché tale dimensione non interessi più del 20% degli alloggi ricavati e previa verifica della corrispondenza con gli standard;
  • - degli interventi di edilizia residenziale pubblica soggetti alla specifica normativa.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16