Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 51 Aree a destinazione turistico-ricettiva esistenti

1. Si tratta di zone ove sono già esistenti attività ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande, e residenze turistico-alberghiere.

2. In queste zone, allo scopo di potenziare e adeguare le strutture turistico-ricettive ai requisiti prescritti dalla normativa regionale in materia, nel rispetto delle disposizioni relative all'edilizia storica, è possibile:

  • - riqualificare i fabbricati esistenti con interventi edilizi diretti fino alla sostituzione edilizia, senza aumento di SE, nei limiti del Rapporto di Copertura definito al seguente Art. 60;
  • - incrementare "una tantum" la SE esistente, fino ad un massimo del 20%, a condizione che vengano migliorate le prestazioni energetiche delle strutture ricettive; detti incrementi possono arrivare fino al 30% della SE nel caso di miglioramento delle prestazioni energetiche passive delle stesse.

In entrambi i casi dovrà essere fatto ricorso a fonti energetiche rinnovabili per soddisfare almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria.

3. Gli incrementi, realizzabili anche con interventi non accorpati al fabbricato principale, sono attuabili con intervento edilizio diretto subordinato alla redazione di un preliminare piano di inquadramento paesaggistico e urbanistico che dimostri: il rispetto delle tipologie architettoniche dei fabbricati e dei caratteri paesaggistici presenti all'intorno, nonché di eventuali invarianti strutturali presenti; l'adeguatezza delle reti infrastrutturali, del sistema degli accessi e la relativa connessione con la viabilità, verificando l'idoneità del sistema proposto rispetto al traffico indotto sia in entrata che in uscita.

4. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri:

  • - Parcheggi pubblici 0,35 mq/mq
  • - Parcheggi pertinenziali per la sosta stanziale: 1 posto auto per camera, per almeno il 50% delle camere.
  • - Eventuali ampliamenti non potranno superare l'altezza massima dei fabbricati preesistenti e si dovranno inserire adeguatamente nel contesto paesaggistico.

5. Nel resede di riferimento della strutture ricettive è consentita la realizzazione di attrezzature per attività complementari.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16