Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 47 Insediamenti produttivi esistenti isolati in territorio aperto (TP5)

1. Sono insediamenti esistenti posti al di fuori delle zone industriali, ritenuti compatibili con il contesto, di cui viene confermata la destinazione produttiva, ferma restando, laddove necessaria, la predisposizione di interventi di riordino urbanistico e di mitigazione degli impatti.

2. Sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru1 attuabili con Permesso di Costruire convenzionato con le precisazioni sottoindicate.

3. Sono consentite le attività previste nei tessuti TP1, escludendo le attività produttive classificabili come "insalubri", ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie con elenco aggiornato periodicamente dal Ministero della Sanità, iscritte nella prima classe, a meno che non si dimostri e sia dichiarato dagli organi competenti in materia (Arpat e Asl) la possibile compatibilità con le residenze e l'ambiente circostante.

4. Fatte salve le limitazioni derivanti da salvaguardie di tipo ambientale, è consentito l'ampliamento "una tantum" dei fabbricati, per una SE massima del 50% della SE esistente con la limitazione dell'altezza massima che non potrà superare i mt 8,00, o, se maggiore, quella del fabbricato produttivo esistente.

5. L'ampliamento dovrà essere motivato da specifiche esigenze produttive documentate mediante un piano di sviluppo industriale contenente le relative ricadute occupazionali o analoga documentazione giustificativa.

6. Dovrà essere presentato un apposito progetto unitario corredato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo che contempli i relativi impegni da parte del proponente e preveda la realizzazione degli standard necessari e delle opportune opere di mitigazione dell'impatto ambientale.

7. L'ampliamento "una tantum" potrà essere effettuato esclusivamente nel resede di riferimento del fabbricato esistente così come risulta indicata nelle cartografie del RU.

8. In caso di condizioni di degrado (ex Art. 82 NTA PS) gli interventi suddetti sono consentiti subordinatamente alla bonifica e al ripristino ambientale.

9. In questi casi il Permesso di Costruire convenzionato dovrà essere accompagnato dalla documentazione prescritta dalla legislazione vigente e da uno schema di inquadramento urbanistico.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16