Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 42 Tessuti a destinazione artigianale e industriale (TP)

1. Sono tessuti localizzati prevalentemente nel sistema della pianura produttiva (UTOE 5).

2. I tessuti a prevalente destinazione produttiva sono assimilati alle zone territoriali omogenee D ai sensi del DM 1444/1968.

3. I tessuti TP sono articolati in sottozone:

  • - TP1, Tessuti per attività industriali e artigianali;
  • - TP2, Tessuti esistenti per attività industriali e artigianali da riordinare o riqualificare;
  • - TP3, Tessuti misti prevalentemente produttivi;
  • - TP4, Insediamenti esistenti produttivi isolati in ambito urbano;
  • - TP5, Insediamenti esistenti produttivi isolati in territorio aperto;
  • - TP6, Aree per attrezzature logistiche;
  • - TP7, Aree per depositi.

4. Al fine di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, in tali tessuti il Comune promuove, anche attraverso incentivi di bonus edificatorio, la formazione e la partecipazione a consorzi tra i proprietari.

5. Le destinazioni d'uso ammesse, salvo le limitazioni e le specificazioni di cui alla disciplina delle singole sottozone successive, sono le seguenti:

  1. a) industriali e artigianali;
  2. b) artigianato di servizio (alla persona, alle cose ed ai mezzi);
  3. c) servizi dedicati alla ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
  4. d) magazzini, depositi e silos legati alle attività produttive;
  5. e) una abitazione per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti (per una superficie max pari a 0,10 mq/mq di SE, con un massimo di 120 mq di SE; non è consentita la costruzione di abitazioni per lotti fondiari inferiori a 1.000 mq);
  6. f) servizi aziendali per gli addetti;
  7. g) servizi sociali, culturali, sportivi e ricreativi;
  8. h) commercio all'ingrosso e deposito non alimentare e lavorazione all'aperto di materiali;
  9. i) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  10. j) direzionale;
  11. k) commerciale al dettaglio con superfici di vendita ammissibili fino alle medie strutture di secondo livello sia alimentare che non alimentare (fino a 800mq di Sv - cfr. Allegato A);
  12. l) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  13. m) esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita.

6. Salvo diversa disciplina prevista dalle schede norma, è ammessa la realizzazione di tettoie aperte su tre lati, nei limiti di altezza e superficie coperta previsti per le diverse sotto zone TP; non rilevano ai fini dei limiti della superficie coperta le strutture retrattili in PVC e simili, a condizione che non riducano la superficie permeabile e quella destinata a parcheggi, e siano conformi al Regolamento Edilizio per quanto riguarda le distanze dai confini di proprietà.

7. Salvo diversa disciplina prevista dalle schede norma, sono ammessi interventi fino alla di ristrutturazione urbanistica Ru1; essi si attuano con Permesso di Costruire convenzionato.

8. I Per i nuovi edifici, gli ampliamenti o gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, ai fini della tutela e della valorizzazione degli insediamenti, dovranno essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad esse correlate nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati, nonché alla riduzione del fabbisogno energetico e idrico, incrementando l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili.

9. Detti progetti dovranno garantire sempre il miglioramento delle prestazioni energetiche anche nei casi di esposizione non ottimale all'irradiazione solare o di estese ombre dovute ad altri edifici vicini, dovrà essere assicurato l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili in conformità alla legislazione vigente, fatta salva la dimostrata impossibilità tecnica.

10. Il Comune, con apposito regolamento, potrà prevedere forme di incentivazione per quegli interventi che garantiscano il rispetto di requisiti di carattere ambientale (gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, della mobilità, dei servizi, delle reti e degli impianti tecnologici, delle acque meteoriche e dei reflui, delle emissioni inquinanti e di quelle acustiche, efficienza energetica, ecc.) propri della APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, di cui all'Art. 26 del Dlgs n. 112/98 e ss. aa.).

11. Nel caso di insediamento di attività che permettono l'uso di impianti di cogenerazione e/o di sistemi di recupero o risparmio energetico, è fatto obbligo di presentare studi e programmi applicativi ai sensi dell'Art. 70, comma 4, lettera b, delle NTA del PTC vigente.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16