Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 37 Invarianti tipo-morfologiche: edifici storici in aree agricole e forestali/naturali

1. Ai fini delle trasformazioni dell'edilizia storica ricadente nelle aree agricole e forestali/naturali, costituiscono invarianti tipo-morfologiche, quelle individuate attraverso il rilievo critico di cui al successivo Art. 39, così come ulteriormente disciplinato dall'Art. 24 del regolamento edilizio. I progetti di restauro RS1, RS2, RS3 e di ristrutturazione edilizia RE, devono comunque valutare gli elementi di seguito elencati:

  • Rapporto fra edificio e area di pertinenza
    Al fine di tutelare l'assetto storico dei giardini e degli spazi pertinenziali storicizzanti, l'area di pertinenza, costituita da quella catastale e comprensiva degli eventuali annessi, è individuata attraverso il rilievo critico; a tale area di pertinenza storica (aia, spazi storicizzati, etc.), è estesa la classificazione dell'edificio principale. Gli interventi sugli spazi esterni storicizzati sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39 e non possono essere comunque suddivisi se non mediante l'utilizzo di separazioni che non siano stabilmente infisse al suolo. In ogni caso si dovrà tutelare l'assetto storico dei giardini e/o degli spazi pertinenziali.

Componenti della tipologia

  • - aggregazioni funzionali:
    Ogni intervento deve rispettare il processo di aggregazione delle funzioni abitative con quelle di servizio alla produzione agricola, distinguendo i processi lineari a corpo semplice o doppio rispetto a quelli a corpo triplo con torretta o senza.
  • - scala:
    Il rilievo critico individua i caratteri tipologici dell'edificio storico oggetto degli interventi e il progetto deve garantirne la tutela anche attraverso la conservazione dei collegamenti verticali originari dell'impianto storico che si sono mantenuti. In caso di sovrapposizione storica di diverse tipologie, il rilievo critico indica quella più rilevante dal punto di vista storico/testimoniale. Fa eccezione il caso degli edifici di classe 4, per i quali è ammessa la ristrutturazione edilizia conservativa (RE-c), in cui sia dimostrabile che si è persa la distribuzione interna originaria e laddove non sia sostenibile dal punto di vista tecnico-economico il ripristino o il mantenimento della posizione originaria.
  • - tetto:
    Non è consentito modificare la morfologia e la struttura del tetto e della gronda; in caso di sostituzione dei materiali costitutivi dovranno essere conservati i caratteri originali (materiali della gronda, del manto di copertura, forma e dimensione del colmo e dei comignoli, pendenza); in caso di sostituzione, le coperture dovranno essere a colmo costante in coerenza con le tipologie tradizionali.
  • - elementi del linguaggio architettonico delle facciate
    Gli interventi sulle facciate degli edifici storici sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39. È fatto obbligo conservare gli elementi presenti riconoscibili come nel caso delle tipologie edilizie in ambito urbano; è fatto obbligo inoltre conservare, eventualmente ripristinandole e integrandole per una migliore lettura, anche le finiture più semplici tipiche dell'edilizia rurale (riquadrature a intonaco dipinto delle aperture, balze di intonaco più resistente al basamento dell'edificio, ribattitura nel sottogronda di una fascia dipinta a colore contrastante, eventuale decorazione dipinta negli spigoli degli edifici a imitazione delle pietre, eventuale edicole per immagini sacre, ecc.).
  • - riutilizzazione abitativa
    Sono ammessi gli interventi funzionali alla riutilizzazione abitativa del patrimonio edilizio storico ove ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16