Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 33 Tessuti TS1,TS2,TS3: borghi di pianura e tessuti novecenteschi. Altre disposizioni.

1. Nei tessuti TS1, TS2, TS3, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:

  • * residenziale,
  • * direzionale e di servizio,
  • * commerciale,
  • * turistica ricettiva,
  • * attrezzature pubbliche o di interesse pubblico,
  • * artigianale di servizio alla residenza, alla persona e artigianale in genere, se compatibile con le vigenti norme, in particolare quelle in materia di emissioni e pressione sonora, tali attività non dovranno arrecare disturbo alle residenze presenti o comunque insediabili,
  • * verde privato.

2. Il cambio di destinazione è ammesso a condizione che siano salvaguardate le invarianti tipo-morfologiche disciplinate nelle presenti norme e siano reperiti i parcheggi di cui al seguente articolo 62.

3. La destinazione d'uso commerciale è ammessa fino a medie strutture di vendita di primo livello ( 400 mq di Sv) nei tessuti TS1e TS2; fino alle strutture di vicinato (300 mq di Sv) nei TS3.

4. La possibilità di realizzare interventi edilizi finalizzati ad ottenere le SV ammissibili nei diversi tessuti, tramite l'apertura di nuovi varchi nelle strutture murarie portanti, potrà essere valutata in relazione alla tipologia dell'intervento e del fabbricato.

5. In caso di ristrutturazione edilizia è fatto obbligo raccordare i nuovi corpi di fabbrica con quelli presenti nel tessuto urbanistico, in modo da creare un insieme armonico dal punto di vista architettonico.

6. Le autorimesse interrate sono consentite nei tessuti TS2, TS3 purché la loro costruzione non comporti modifiche alle invarianti tipologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

7. La demolizione e ricostruzione di volumi secondari è ammessa alle condizioni e nei casi di cui ai precedenti artt. 25 e 25bis.

8. In ogni caso si dovrà tutelare l'assetto storico dei giardini e/o degli spazi pertinenziali, preservando le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

9. Interventi sugli spazi pubblici potranno essere di iniziativa pubblica o privata convenzionata e dovranno essere volti al superamento del degrado fisico e ambientale eventualmente presenti, nonché alla riqualificazione dei tessuti storici; preservando le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

10. A tale scopo si prescrivono:

  1. a. la riorganizzazione funzionale ed architettonica degli spazi inedificati per migliorare il decoro, la socializzazione e la prestazione di servizi ai residenti (parcheggio, raccolta rifiuti, etc);
  2. b. la conservazione e/o il ripristino di aree pubbliche a verde esistenti;
  3. c. l'adeguamento delle reti di sottoservizi;
  4. d. l'impiego di tecniche e materiali tradizionali o comunque congruenti con la tradizione tipica dei luoghi per le pavimentazioni e le finiture.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16