Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 32 Frazionamento e cambi di destinazione d’uso nei tessuti storici TS

1. Nei tessuti di impianto storico TS i frazionamenti immobiliari e i cambi di destinazione d'uso sono consentiti alle condizioni che seguono.

2. Fatto salvo quanto specificato nei commi successivi, negli interventi di frazionamento o cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti non è ammessa la formazione di nuovi alloggi di SU inferiore a mq 45.

3. Il frazionamento delle unità immobiliari esistenti deve prevedere la localizzazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità; esso dovrà essere reperito nel resede di riferimento o entro di un raggio di m 500, in aree legate da vincolo, da trascriversi nei registri immobiliari. In caso di impossibilità di reperimento dei posti auto, è consentita la monetizzazione.

4. Nei tessuti TS5, TS6, negli interventi di ristrutturazione edilizia, ove ammessi, è consentito formare nuove unità abitative con SU non inferiore a 45 mq, compatibilmente col rispetto dei caratteri tipologici, alle seguenti ulteriori condizioni fino alla realizzazione di un solo alloggio per piano negli edifici a schiera, fino al raddoppio del numero degli alloggi negli edifici in linea, fino a due alloggi per piano nelle ville o palazzine isolate.

5. L'ulteriore aumento del numero degli alloggi per tipologia potrà essere ammesso per i soli complessi ampi e articolati nell'ambito di un progetto che preveda, oltre al rispetto delle invarianti tipo-morfologiche presenti, anche la sistemazione urbanistica unitaria degli spazi a standard, degli impianti a rete, della viabilità di accesso e mostri come tali spazi si connettono agli spazi circostanti.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16