Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 27 Ristrutturazione urbanistica (Ru)

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere dei seguenti tipi:

  1. a) Ristrutturazione urbanistica a parità di Superficie Edificabile (SE) esistente (Ru1)
    Sono gli interventi legati alla demolizione e alla ricostruzione di una quantità di SE pari a quella esistente. La riconfigurazione dei fabbricati esistenti dovrà essere effettuata in situ, nel rispetto delle regole di impianto e delle altezze degli edifici previste nel tessuto urbano e nella zona urbanistica in cui l'area d'intervento ricade. Laddove non specificato, ai fini di detta riconfigurazione, si prescrive una H massima di 12,50 m nelle UTOE 5 e 6 e di 9,50 m nel resto del territorio comunale.
  2. b) Ristrutturazione urbanistica con variazione dei parametri (Ru2)
    Consiste in un insieme sistematico di interventi finalizzato a ridefinire l'assetto edilizio e urbanistico esistente. Comprende la demolizione parziale o totale degli edifici esistenti con o senza ricostruzione, la possibilità di una loro diversa collocazione nell'ambito dell'area di intervento, la modifica o la trasformazione della suddivisione in lotti, dei tracciati stradali, del rapporto fra spazi edificati e non, del rapporto fra spazi pubblici e privati. La realizzazione di tali interventi è ammessa solo nei casi previsti dal presente Regolamento.
  3. c) Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale (Ru3)
    Implica un insieme sistematico di interventi che possono comportare, oltre alla ristrutturazione urbanistica come definita in precedenza, anche il risanamento, la modifica e il rimodellamento delle aree degradate finalizzati al recupero dell'equilibrio idrogeologico, alla bonifica ed al ripristino ambientale, alla riqualificazione paesaggistica e della struttura morfologica preesistente.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica Ru1, ove non diversamente indicato dalle norme successive o dalle schede allegate, si attuano mediante intervento edilizio diretto con Permesso di Costruire convenzionato; gli interventi di ristrutturazione urbanistica Ru2 e Ru3 si attuano mediante un progetto unitario convenzionato ai sensi dell'art.. 121 L.R. 64/2014.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16