Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 26 Demolizione senza ricostruzione e sostituzione edilizia

Demolizione senza ricostruzione (D)

1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione interessano le aree che il Regolamento Urbanistico intende recuperare come spazi inedificati, o necessari per la realizzazione di opere pubbliche .

2. La loro sistemazione dovrà avvenire secondo le prescrizioni stabilite nei diversi casi nelle norme successive.

3. Sui fabbricati assoggettati a demolizione senza ricostruzione sono ammessi interventi fino al restauro di tipo Rs1 senza cambio di destinazione d'uso degli edifici.

4. Salvo diversa prescrizione nelle schede norma o negli articoli successivi, questo tipo di intervento si attua con SCIA.

Sostituzione edilizia (S)

5. Si tratta degli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione, così come definiti dalla normativa regionale ed eseguiti nell'ambito del resede di riferimento di cui all'art.3.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16