Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 25 bis - Interventi pertinenziali nel resede di riferimento di cui all'art.3

1. Tutti gli interventi pertinenziali, che comportano nuovi organismi edilizi, così come definiti dalla vigente legislazione regionale, sono ammessi laddove consentiti dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio vigente con le seguenti limitazioni:

  • - dovrà essere mantenuta una superficie permeabile pari al 25% del lotto/resede. La metà di detta superficie permeabile dovrà essere destinata a "verde";
  • - nel caso in cui la superficie permeabile del terreno sia inferiore al 25% della superficie fondiaria o comunque del lotto/resede di riferimento, sono ammesse trasformazioni edilizie che non la riducano ulteriormente;
  • - le nuove costruzioni pertinenziali dovranno essere localizzate in posizione defilata, in armonia con la tipologia edilizia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio principale.

2. Non dovranno essere abbattuti alberi senza che siano contestualmente sostituiti con alberi aventi caratteristiche analoghe. Fanno eccezione gli alberi monumentali, per i quali è vietato in ogni caso l'abbattimento se non in caso di comprovata pericolosità della pianta.

3. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini.

4. Sono possibili interventi legati al recupero di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, comprendenti la loro demolizione e ricostruzione, a parità di SE, all'interno del resede di riferimento del bene principale, a parità di SE, con l'obiettivo di perseguire una migliore qualità dell'intervento sotto il profilo architettonico, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a. il progetto di trasformazione dovrà interessare l'intero lotto/resede di riferimento;
  2. b. i volumi potranno essere riuniti in un unico corpo, separato dal corpo principale e di altezza interna netta (Hin) non superiore a m 2,40.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16