Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 20 Perequazione

1. Al fine di aumentare la dotazione di spazi pubblici e di migliorare l'organizzazione degli insediamenti, ai sensi dell'art. 102 della L.R. 65/2014 e del suo Regolamento di attuazione, si applica la perequazione urbanistica a tutte le proprietà immobiliari ricomprese negli ambiti complessi di trasformazione (ACT), salvo casi particolari (ambiti a totale o prevalente proprietà pubblica) comunque indicati specificamente nelle schede norma.

2. La capacità edificatoria dell'ambito di trasformazione è definita in base all'attribuzione dell'indice convenzionale di edificabilità (ICE) relativo alle diverse aree comprese nell'ambito di trasformazione, distinte per classi di suolo ed in funzione dello stato di diritto.

3. La capacità edificatoria risultante è espressa in SE convenzionale a destinazione residenziale o terziaria; per destinazioni diverse si applicano appositi coefficienti di conversione.

4. La SE effettiva così determinata viene allocata su aree a destinazione privata appositamente quantificate ed indicate nelle schede norma; i suoli eccedenti le aree private e le relative dotazioni minime di legge (standard, opere di urbanizzazione primaria), si definiscono "extra-standard" e sono ceduti gratuitamente al Comune.

5. L'attuazione dell'ambito perequativo è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione (con relativo piano di ricomposizione fondiaria, ai sensi del Regolamento n. 32/R del 2017) alla quale partecipano i proprietari delle aree implicate che sancisca:

  • - l'assetto urbanistico delle aree sulla base della scheda norma del RU;
  • - la distribuzione della capacità edificatoria nelle aree di trasformazione sulla base della scheda norma del RU;
  • - il progetto delle opere a standard e delle opere di urbanizzazione primaria;
  • - la cessione gratuita al Comune delle aree extra-standard;
  • - l'eventuale attuazione per sub-comparti funzionali qualora espressamente consentito dalla scheda norma, e, in questo caso, i tempi di realizzazione e il rilascio delle fideiussioni necessarie.

6. Il Comune, in caso abbia necessità di disporre di aree destinate a standard nell'ambito delle schede relative alle ACT, può procedere all'esproprio.

7. In tal caso la successiva applicazione del dispositivo perequativo dovrà ricalcolare la quota di SE spettante ai privati in proporzione alla riduzione della quota di standard espropriata.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16