Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)
Art. 12 Destinazioni d'uso degli immobili
1. Il I contenuti del RU, confermando le destinazioni d'uso prescritte dal Piano per la Città Storica approvato con Del.CC. n. 30 del 11.02.2008, e stabilendo una specifica disciplina per le aree e gli immobili, valgono come indirizzi con valore prescrittivo per il piano delle funzioni, da redigersi ai sensi dell'Art. 98 della L.R. 65/2014.
2. Le destinazioni d'uso del Regolamento Urbanistico in riferimento a quanto definito dalla normativa regionale per i beni immobili sono:
- - residenziale;
- - industriale, artigianale;
- - commerciale all'ingrosso e depositi;
- - commerciale al dettaglio;
- - turistico-ricettiva;
- - direzionale e di servizio;
- - agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
3. Le destinazioni d'uso elencate sono ulteriormente articolate come indicato nei successivi articoli.
4. Il mutamento della destinazione d'uso è regolamentato e dimensionato dal comma 4 dell'art. 99 della L.R. 65/2014.
5. L'utilizzazione per artigianato di servizio di locali a destinazione d'uso commerciale, se compatibile con le vigenti norme igienico-sanitarie, non costituisce mutamento di destinazione d'uso eccetto che nei Tessuti a destinazione artigianale e industriale.