Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 3 Modalità e strumenti di attuazione

1. Il RU si attua con interventi diretti, interventi diretti convenzionati, piani attuativi, progetti di opere pubbliche e con tutti gli altri strumenti previsti dalle presenti norme, da leggi e regolamenti vigenti che concorrono a determinare l'uso e l'assetto dei suoli e degli edifici. In tutti questi casi valgono le prescrizioni di cui al successivo Titolo V.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi normativi e regolamentari vigenti in materia di scarichi idrici, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento del carico urbanistico, compreso il cambio di destinazione d’uso, sono sempre subordinati alla verifica preventiva dell’esistenza di adeguate opere di urbanizzazione e di standard commisurati alle trasformazioni previste. In particolare, per gli insediamenti ricompresi nei limiti urbani di cui alla tav. Pc, tali interventi sono subordinati necessariamente all’allaccio alla rete acquedottistica, ove presente. In tutti gli altri casi l’allaccio all’acquedotto può essere sostituito da forme di autoproduzione, subordinatamente alla presentazione, a corredo dell’istanza edilizia, dei previsti atti (comunicazione/autorizzazione al/del Genio Civile e certificato di idoneità all’uso potabile rilasciato dalla ASL).

3. All'interno di una medesima tipologia di tessuto (zona omogenea), indipendentemente dal suo essere lotto “esistente” o lotto “di progetto”, è possibile utilizzare gli indici di progetto in ampliamento di eventuali fabbricati esistenti su lotti contigui.

4. Gli interventi diretti di addizione volumetrica, ristrutturazione edilizia, costruzione di annessi pertinenziali e sostituzione edilizia, così come disciplinati dal presente RU e dalla normativa vigente, andranno applicati al bene principale e al suo lotto/resede di riferimento di seguito definito.

5. Ai fini dell'attuazione del RU ed eccezione fatta per i TS, TR, e le zone agricole, si definisce lotto/resede di riferimento di un edificio o complesso edilizio la proprietà catastale (costituita anche da più particelle) che ricade all'interno della stessa zona omogenea del bene principale.

6. Nei TS, TR e in zona agricola, nel caso di patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, il resede di riferimento è costituito dall'area che comprende il bene principale e i suoi annessi pertinenziali o comunque da quell'ambito territoriale storicizzato anche costituito da più particelle e delimitato da elementi naturalistici e/o artificiali consolidati nel tempo: detto resede comprende il resede catastale se individuato, ma non comprende i parchi e giardini storici, di cui all'Art. 104 del RU, eventualmente presenti.

7. In caso di patrimonio edilizio esistente in zona agricola da deruralizzare, il lotto/resede di riferimento coincide con quello pertinenziale (Art. 83 L.R. 65/2014).

8. Il resede di riferimento come sopra definito dovrà in ogni caso risultare al catasto come resede di pertinenza di edifici e/o agglomerati, con dimostrazione al Comune dell'espletamento delle pratiche catastali contestualmente alla fine dei lavori.

9. I piani attuativi sono:

  • - il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale di cui all'Art. 74, c.13 della L.R. 65/2014 ;
  • - i piani attuativi di cui al Titolo V Capo II della LR 65/2014, art.107 e seguenti
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16