Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)
Art. 8 Piani attuativi
1. Il Regolamento Urbanistico definisce con specifiche campiture grafiche le aree sottoposte a piano attuativo, ad eccezione di quelle derivanti da Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, di cui al successivo art.9.
2. I piani attuativi dovranno di norma essere estesi all'intero comparto individuato dal Regolamento Urbanistico; le schede norma potranno, peraltro, prevedere al loro interno un'articolazione in sub-comparti, attivabili autonomamente individuando eventuali priorità o precedenze in ordine alla loro attivazione, purché sia garantito il raggiungimento degli obbiettivi del piano stesso.
3. Il contenuto dei piani attuativi è quello stabilito dalla normativa regionale, con le seguenti integrazioni utili a definire adeguatamente gli interventi previsti e il loro inserimento nel contesto di riferimento:
- - il progetto dovrà definire le tipologie edilizie degli edifici previsti;
- - le previsioni dovranno essere inquadrate dentro un perimetro allargato di almeno 200 m rispetto al perimetro del piano stesso, per verificare le relazioni col contesto in cui si inseriscono e l'organicità della proposta urbanistica;
- - la convenzione urbanistica, dovrà specificare gli impegni alla cessione delle aree necessarie alla viabilità e agli standard urbanistici e le garanzie finanziarie per la loro realizzazione nonché gli impegni derivanti da eventuali accordi perequativi (atti d'obbligo e/o piani di ricomposizione fondiaria);
- - il progetto dovrà essere corredato dalle Valutazioni di Sostenibilità previste dalle normative vigenti e nei casi di applicazione del dispositivo della perequazione, dagli ulteriori elaborati prescritti dall'Art. 20.
4. I materiali sopraelencati e in particolare le tabelle relative alle quantità di spazi pubblici, volumetrie, superfici dei lotti ecc. dovranno essere redatte in forme chiare e semplificate.
5. L'ufficio urbanistica, in funzione della complessità e della specificità delle diverse situazioni, potrà, in fase di istruttoria, richiedere ulteriori elaborazioni.
6. Per i Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale con caratteristiche di piano attuativo valgono le norme di cui al successivo Art. 72.
7. I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite dalle normative regionali.