Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 103 Aree a parco territoriale (Pt)

1. Le aree a parco territoriale Pt sono destinate alla formazione di grandi spazi verdi liberamente accessibili per lo svago e il tempo libero.

2. Salvo diversa indicazione delle schede norma, è vietata la costruzione di nuovi edifici, salvo le seguenti piccole attrezzature: chioschi e costruzioni precarie per il deposito di materiali e attrezzi necessari per la manutenzione del parco, attrezzature per la sosta e il ristoro quali panchine, tavoli all'aperto, fontane, attrezzature per il gioco dei bambini; attrezzature per la ginnastica all'aperto quali percorsi vita, installazioni per servizi igienici privi di impianti fissi.

3. Sono altresì vietate: la realizzazione di nuova viabilità meccanizzata non prevista dal Regolamento Urbanistico, l'apertura di cave, l'installazione di depositi di alcun genere non collegati all'attività del parco.

4. Sugli edifici storici eventualmente esistenti sono consentiti gli interventi ammessi di cui al precedente Art. 38.

5. È consentita l'utilizzazione agricola degli spazi rurali eventualmente interclusi nel perimetro del parco.

6. Dette aree sono espropriabili dagli enti autorizzati, possono comunque essere realizzate anche da privati secondo le modalità sopra disciplinate, previa stipula di convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16