Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 100 Parchi urbani e giardini pubblici (Pg)

1. Le aree Pg sono destinate a verde attrezzato per luoghi di incontro, gioco, attività spontanee e di tempo libero, quali ad esempio orti per il tempo libero; è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive non specialistiche senza costruzione di nuove volumetrie.

2. Qualora ricadano in ambiti territoriali a bassa o nulla densità residenziale, che siano dotati di una adeguata quantità di parcheggi, sarà altresì possibile organizzarvi manifestazioni temporanee all'aperto, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, tramite procedura ad evidenza pubblica e/o specifico regolamento che salvaguardi comunque la trasparenza e l'imparzialità delle scelte.

3. In ogni caso le aree riservate alla pratica sportiva e ai parcheggi non possono superare il 30% della superficie dell'intera area oggetto di intervento.

4. Il progetto di ristrutturazione o di nuova realizzazione dovrà essere esteso a tutta l'area di intervento e specificare il tipo e le quantità di alberi da mettere a dimora, le caratteristiche delle superfici a prato o pavimentate, i percorsi pedonali e gli accessi e percorsi meccanizzati di servizio, i punti di sosta attrezzati, le attrezzature da installare, gli elementi di arredo.

5. Gli edifici eventualmente esistenti possono essere destinati solo a funzioni di pubblica utilità coerenti con le destinazioni ammesse.

6. Dette aree sono espropriabili dagli enti autorizzati ed in esse è vietata qualsiasi costruzione in contrasto con le funzioni sopra specificate.

7. Anche i privati possono realizzare tali aree sulla base di progetti approvati dal Consiglio Comunale e previa stipula di una convenzione che regoli l'eventuale cessione al Comune, la gestione, il periodo e le modalità d'uso e di manutenzione e quanto altro l'Amministrazione ritenga necessario.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16