Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 98 Aree a verde pubblico e privato: norme generali

1. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposita campitura le aree pubbliche a verde distinguendole con le seguenti sigle in base alla loro funzione prevalente:

  • - Pg parchi urbani e giardini pubblici
  • - Va verde attrezzato
  • - Vc verde di connettività urbana e territoriale
  • - Ag aree verdi per grandi attrezzature sportive
  • - Zo giardino zoologico
  • - Ps parchi e giardini storici privati
  • - Vp verde privato
  • - Pt parco territoriale

2. Nell'ambito delle singole UTOE, non è consentito ridurre gli spazi per pratiche sportive gratuite al di sotto dello standard di 9 mq/ab.

3. L'insieme di tali aree costituisce il sistema del verde urbano che, ai sensi del Regolamento di attuazione dell'Art. 37 comma 3 della LR 3/1/2005 n. 1, è finalizzato a garantire l'equilibrio ecologico e a compensare le emissioni di anidride carbonica del sistema urbano.

4. Nelle aree a verde è di norma è vietato l'abbattimento di alberi d'alto fusto o comunque di individui adulti.

5. Nelle nuove aree dovranno essere piantati alberi appartenenti alle specie tipiche autoctone del territorio e caratterizzanti il paesaggio locale, anche allo scopo di migliorare la qualità ambientale degli insediamenti, ad eccezione del caso del CE.SPE.VI., che per sua natura ha finalità scientifiche collegate alle attività vivaistiche.

6. La progettazione di dettaglio è guidata e orientata dagli schemi direttori, laddove predisposti dall'Amministrazione Comunale.

7. La progettazione delle fasce di mitigazione e dei filtri ecologici dovrà soddisfare i seguenti parametri: un albero ad alto fusto tipologia pronto effetto ogni 50 mq di superficie verde, profondità della fascia pari almeno al doppio dell'altezza dell'edificio più alto da schermare.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16