Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 7 Piano e politiche di promozione dell'edilizia sociale

1. Il Regolamento Urbanistico prescrive la dotazione obbligatoria del Piano per la Realizzazione di Alloggi per Edilizia Sociale nonché delle relative opere di urbanizzazione (ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 - Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare).

2. Considerato il periodo di validità del RU, il piano di edilizia economica e popolare sarà suddiviso in due fasi, corrispondenti a due RU.

3. Le aree da includere nei piani sono scelte tra quelle destinate nel Regolamento Urbanistico ad edilizia residenziale con le seguenti priorità e criteri:

  • - prevalenza delle aree pubbliche e/o di enti e società pubbliche;
  • - priorità degli interventi nei centri storici, nelle aree soggette a trasformazione urbanistica e di riqualificazione urbanistica e ambientale.

4. Il Piano dovrà privilegiare l'edilizia sostenibile prescrivendo, fra l'altro, norme per il contenimento energetico.

5. Il Piano dovrà promuovere e incentivare tipologie edilizie e forme di abitare innovative capaci di conciliare adeguate prestazioni, comprese quelle sismiche e tecnologiche, con bassi costi di costruzione.

6. Il Piano dovrà prevedere il soddisfacimento delle diverse forme di edilizia sociale previste dalle normative vigenti.

7. La durata dell'affitto temporaneo non può essere inferiore a 15 anni.

8. Ai sensi dell'Art. 11, punto 5.c) del DL 112/2008 (piano casa) il Comune incentiverà, inoltre, con opportuni provvedimenti la ristrutturazione da parte di enti e di privati di edifici esistenti da destinare ad alloggi di carattere sociale, allo scopo di raggiungere l'aliquota di alloggi pubblici in affitto o vendita convenzionata stabilita dal presente RU.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16