Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 89 Aree forestali di boschi e radure

1. Le Aree forestali e naturali sono così suddivise:

Bosco misto e bosco ceduo

2. Sono aree sottoposte a tutela e qualificazione; gli indirizzi colturali dovranno guidare l'evoluzione verso colture tradizionali (latifoglie).

3. Gli interventi dovranno essere mirati a realizzare o migliorare invasi antincendio e alla sistemazione idraulica-forestale compresa la pulizia degli impluvi.

Bosco di alto fusto

4. Sono aree sottoposta a tutela e a stabilizzazione.

5. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione della biodiversità o del paesaggio; sono consentiti percorsi, opportunamente segnalati, per la fruizione naturalistica del bosco.

Castagneto da frutto

6. Le norme che seguono hanno validità per tutti i castagneti da frutto esistenti, ancorché non rappresentati cartograficamente.

7. Fatti salvi gli interventi previsti all'Art. 88, sono consentiti:

  • - interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli dei castagneti da frutto;
  • - il recupero di viabilità esistente;
  • - il recupero, la manutenzione e il consolidamento delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • - la recinzione con pali di legno a maglia quadra zincata per la realizzazione di aree di raccolta e commercializzazione.

8. Non sono consentiti:

  • - la rimozione delle sistemazioni idraulico-agrarie presenti siano esse costituite da sistemazioni continue (fossi,dreni etc) o discontinue (ciglionamenti e terrazzamenti e le relative forme di collegamento fra terrazzi);
  • - la demolizione di edifici rurali per lo stoccaggio e o trasformazione della castagna ancorché in precarie condizioni;
  • - le trasformazione dei castagneti da frutto;
  • - impianti o reimpianti con materiale vegetale alloctono o costituito da organismi geneticamente modificati.

Radure e pascoli

9. Fatti salvi gli interventi previsti all'Art. 88, sono consentiti:

  • - interventi di recupero e miglioramento degli spazi aperti, nelle praterie secondarie e nelle radure abbandonate attraverso decespugliamento dei pascoli colonizzati o in via di colonizzazione da parte di specie arbustive (taglio delle ginestre, diradamento dei ginepri), allo scopo di "restituire" al pascolo superfici oggi inutilizzabili;
  • - interventi di realizzazione e mantenimento di corridoi ecologici (siepi, fasce alberate e arbustive), nelle zone aperte e a basso indice di boscosità;
  • - ripristino di recinzioni e di ripari notturni per il bestiame, costruzione di abbeveratoi;
  • - recupero e realizzazione di piccole zone umide per scopi sperimentali di conservazione e tutela.

10. Non sono consentiti:

  • - l'impianto con essenza arboree e/o arbustive o comunque il rimboschimento;
  • - l'alterazione dei piani e del sistema di deflusso delle acque;
  • - il sovrappascolo con conseguenti fenomeni erosivi.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16