Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Capo I GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 117 Validità e monitoraggio del Piano Strutturale

Il Piano Strutturale ha validità a tempo indeterminato.

Al fine di verificare lo stato delle risorse essenziali del territorio ed il permanere, o meno, del quadro conoscitivo su cui si fondano le indicazioni strategiche per il governo del territorio in esso contenute, l'Amministrazione Comunale, contestualmente all'avvio del procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico, ovvero delle sue varianti, dovrà procedere ad una verifica sia degli elementi costituenti il quadro conoscitivo sia valutando la coerenza dei processi in atto, sul territorio comunale o nel contesto sovra-comunale, con gli obiettivi e gli indirizzi di Piano Strutturale.

Gli esiti del monitoraggio, valutati in sede di conferenza dei servizi Comunali, dovranno trovare sintesi in uno specifico documento in cui si dovrà dare atto degli esiti raggiunti e dell'opportunità di istruire apposita variante di Piano Strutturale.

Art. 118 Salvaguardie

Il Piano Strutturale si attua mediante il Regolamento Urbanistico ed il Programma Integrato di Intervento. Qualsiasi piano o programma di competenza comunale avente effetti sull'uso e sulla tutela delle risorse del territorio deve essere valutato sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Piano Strutturale.

Il Piano Strutturale ha carattere direttamente precettivo ed operativo relativamente alle localizzazioni ed alle salvaguardie di cui all'art.27 della L.R.5/1995 come specificato nelle presenti norme.

Fatto salvo quanto già prescritto dagli artt. 15, 16, 17, del Capo II Titolo II, nonchè i progetti edilizi e quelli derivati da bandi di gara, presentati prima dell'adozione del Piano Strutturale e considerati conformi agli obbiettivi di pianificazione del territorio, sino all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, le attività urbanistico-edilizie sul territorio comunale restano disciplinate dal vigente Piano Regolatore Generale con le successive limitazioni:

  • * per tutti i beni e le aree ricadenti nell'ambito delle Invarianti Strutturali, non potranno attuarsi trasformazioni o interventi, previsti e ammessi dal vigente strumento urbanistico, che contrastino con le disposizioni previste dallo Statuto dei Luoghi;
  • * sono vietati gli interventi di nuova edificazione nelle aree appartenenti ai Sub-Sistemi territoriali a prevalente funzione rurale (Capo II Titolo V) ricadenti all'interno del limite del Sub-Sistema funzionale delle "Mura verdi del capoluogo", ad esclusione del Caposaldo del Nuovo Presidio Ospedaliero e dell' Arboreto per il quale valgono le norme specifiche;
  • * fatte salve le previsioni del Piano Regolatore vigente all'adozione del presente Piano, nonché la possibilità di ristrutturazione urbanistica di fabbricati con superfici utili legittimate, per l'intero asse attrezzato di via Guicciardini non potranno essere previste e attuate trasformazioni urbanistiche che comportino nuove edificazioni, né nuovi accessi o immissioni stradali, senza la preventiva soluzione dello stato di congestione degli incroci con la via Bonellina e con la via Fiorentina;
  • * per l'intero asse attrezzato di viale Adua, fatte salve le previsioni del Piano Regolatore vigente all'adozione del presente Piano, nonché la possibilità di ristrutturazione urbanistica di fabbricati con superfici utili legittimate, non potranno essere previste trasformazioni urbanistiche che comportino nuove quote di edificazione;
  • * sino all'entrata in vigore del Piano di dettaglio del Centro Storico, all'interno del perimetro delle mura urbane non saranno consentiti nuovi interventi urbanistici che comportino nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica, né nuove sistemazioni degli spazi aperti se non limitate alla manutenzione straordinaria ed al restauro.

Nell'ambito delle previsioni di Piano Strutturale relative al sistema infrastrutturale:

  • * non sono consentiti nuovi accessi alla sede stradale della Strada Provinciale Nuova Pratese (Asse di scorrimento metropolitano);
  • * Ogni modifica, ampliamento o nuova realizzazione ricadente sui tracciati stradali compresi nella prevista "Viabilità delle Colline" dovranno perseguire per quanto possibile l'impiego di tecniche d'ingegneria naturalistica;
  • * Sino alla definizione di un progetto di sistemazione definitiva, che elimini le cause determinanti i punti di criticità di cui all'Art. 107, sono vietati interventi di nuova edificazione in aree libere, nonché ogni nuovo intervento atto a compromettere ulteriormente la situazione esistente.
  • * In corrispondenza con i tracciati stradali definiti nel sistema infrastrutturale, tutte le previsioni di interferenze lungo i tracciati ed all'interno delle relative fasce di rispetto, dovrà essere verificato con gli enti titolari della viabilità nazionale e regionale.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il progetto di atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le salvaguardie contenute nel PIT e nel PTC, ai sensi degli articoli 11,21,33 della L.R. 5/95.

Art. 119 Struttura e Contenuti del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'art.28 della L.R. 16 gennaio 1995 n.5, in coerenza con le finalità e gli indirizzi del Piano Strutturale e nel rispetto delle sue prescrizioni.

La disciplina degli interventi di uso e di trasformazione del territorio dovrà garantire le condizioni per lo sviluppo sostenibile della comunità locale e dovrà perseguire obiettivi di trasparente perequazione, stabilendo precise regole nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Dovrà essere favorita, ovunque consentito dalle leggi vigenti, la partecipazione dei privati alla realizzazione e gestione delle attrezzature e servizi d'interesse generale.

La redazione del Regolamento Urbanistico dovrà raccordarsi con gli altri regolamenti, piani e programmi di settore di competenza comunale aventi effetto sull'uso e sulla tutela delle risorse del territorio attraverso una conferenza dei servizi comunali.

Per trasformazioni di particolare rilevanza e complessità, Il Regolamento Urbanistico potrà prescrivere il ricorso a strumenti, quali il Programma Integrato d'Intervento.

Con scadenza annuale dall'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere alla periodica revisione sullo stato d'attuazione dello strumento urbanistico, con specifico riferimento alle opere di interesse pubblico ed ai piani e programmi comunali di settore.

Art. 120 Struttura e Contenuti del Programma Integrato di Intervento

In coerenza con le finalità e gli indirizzi del Piano Strutturale e secondo la disciplina stabilita dal Regolamento Urbanistico, il Programma Integrato di Intervento individua le trasformazioni del territorio da attuare nel periodo di tempo individuato dall'art.29 della L.R. 16 gennaio 1995 n.5, relativamente agli interventi che per la loro rilevanza e complessità necessitano un'esecuzione programmata.

Art. 121 Piani e Programmi Comunali di Settore

Ogni Piano o Programma Comunale di Settore avente effetti, diretti o indiretti, sull'uso e la tutela delle risorse del territorio dovrà contenere la dettagliata verifica della sua coerenza con obiettivi, indirizzi, prescrizioni, parametri e salvaguardie del Piano Strutturale.

In particolare dovranno essere rese esplicite le valutazioni (ed i relativi esiti) condotte sugli effetti ambientali e sulle conseguenze per il riequilibrio e la riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle necessità di mobilità.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11