Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Capo I GENERALITÀ

Art. 52 Definizione

Con riferimento ai sistemi territoriali identificati dal P.I.T. regionale, il territorio del Comune di Pistoia ricade all'interno dei due sistemi denominati "La Toscana dell'Appennino" (artt. 39 e seguenti) e "La Toscana dell'Arno" (artt.46 e seguenti). Pertanto il Piano Strutturale ne assume gli obiettivi e ne osserva le prescrizioni. Per tenere conto delle rilevanti specificità locali e della parziale comprensione nello schema strutturale dell'Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, il sistema della "Toscana dell'Arno" viene, sul territorio Comunale, articolato in due sistemi che distinguono la parte collinare rispetto a quella di pianura ricadente nella citata Area Metropolitana per la quale valgono anche le direttive di cui all'art.66 del P.I.T.

Nei tre sistemi territoriali sono stati individuati, ai fini del presente Piano Strutturale, i sotto-sistemi territoriali (rurali o insediativi) specificati nel seguito.

Sistemi e sub-sistemi territoriali vengono organicamente ricompresi o attraversati da più sistemi funzionali locali (di tipo ambientale, infrastrutturale, dei servizi).

Art. 53 Elenco

Con riferimento a quanto evidenziato nella Carta dei sistemi territoriali (TAV.33), ed in coerenza con le indicazioni del Piano di Indirizzo Territoriale, nell'ambito comunale vengono individuati i seguenti sistemi territoriali:

  • - Sistema Montano Pistoiese, corrispondente al territorio comunale facente parte del sistema territoriale regionale denominato "La Toscana dell'Appennino";
  • - Sistema Collinare Pistoiese, corrispondente al territorio comunale collinare facente parte del sistema territoriale regionale denominato "La Toscana dell'Arno" e parzialmente all'"Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia";
  • - Sistema della Pianura Pistoiese, corrispondente al territorio comunale di pianura facente parte sia del sistema territoriale regionale denominato "La Toscana dell'Arno" che dell' "Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia".

Sulla base del quadro conoscitivo e con riferimento agli obiettivi generali, per i diversi sistemi si definiscono i seguenti obiettivi specifici e si stabiliscono i seguenti indirizzi progettuali.

Art. 54 Il Sistema Montano Pistoiese

Per il Sistema Montano Pistoiese, tenuto conto della rilevanza delle risorse naturali ivi presenti, risulta centrale l'obiettivo della salvaguardia ambientale degli ecosistemi e della tutela idrogeologica del territorio. Tale obiettivo può essere effettivamente perseguito solo coniugandolo con quello di arrestare lo spopolamento dei siti montani, dato che la carenza delle manutenzioni ha comportato il degrado delle sistemazioni umane necessarie a garantire l'equilibrio del territorio montano, storicamente molto antropizzato.

L'indirizzo fondamentale di progetto per questo sistema è di integrare la funzione ambientale primaria e gli usi tradizionali con moderne fruizioni turistiche e produttive, garantendo la tutela delle risorse naturali, il presidio umano del territorio e lo sviluppo sostenibile della comunità locale.

All'interno del Sistema, il Regolamento Urbanistico ed i programmi di settore dovranno:

  • * incentivare il consolidamento ed il rinnovamento tecnologico e funzionale di attività già presenti sul territorio;
  • * ricercare sinergie in iniziative di governo del territorio che, anche applicando strumenti speciali, coinvolgano altre realtà limitrofe che presentano analoghe condizioni socio-ambientali;
  • * consolidare il ruolo degli insediamenti esistenti concentrandovi le eventuali quote di accrescimento abitativo;
  • * stabilire le tipologie edilizie compatibili con quelle tradizionali al fine di evitare discontinuità fisica o morfologica con le preesistenze;
  • * perseguire il riordino ed il miglioramento della rete infrastrutturale, con particolare attenzione al recupero della viabilità minore di impianto storico ed al rilancio della ferrovia Porrettana, secondo le indicazioni specifiche contenuti negli articoli relativi al sistema infrastrutturale, nonché nello Statuto dei Luoghi ed in raccordo con gli altri piani di settore;
  • * disciplinare nelle tipologie e materiali le eventuali recinzioni delle proprietà e le sistemazioni esterne in modo da armonizzarne l'inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale.

Nei boschi e nelle foreste presenti nel sistema valgono le seguenti prescrizioni generali:

  • * sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti e autorizzati in base alle normative vigenti;
  • * non è richiesta l'autorizzazione di cui al T.U. 490/2000 per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali esercitate in zona di vincolo paesaggistico quando queste non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  • * debbono essere favorite opere tendenti al restauro ambientale, anche mediante il recupero di terreni agricoli abbandonati o espansione di terreni agricoli attivi;

Art. 55 il Sistema Collinare Pistoiese

Per il Sistema Collinare Pistoiese, vista la rilevanza paesaggistico-ambientale del territorio, caratterizzato dall'agricoltura tipica della collina arborata e dai numerosi insediamenti di impianto storico, risulta centrale l'obiettivo di favorire la permanenza delle attività agricole tradizionali ed il recupero del rilevante patrimonio edilizio ed urbanistico.

La centralità geografica del sistema nel territorio comunale, comporta la sua valorizzazione quale ambito privilegiato per diminuire la disomogeneità economica e sociale tra montagna ed area metropolitana e per garantire la continuità ecologica con particolare riferimento ai sistemi fluviali.

L'indirizzo fondamentale di progetto del piano Strutturale è di incentivare gli usi agricoli e residenziali tradizionali valorizzando la fruizione turistica di tipo naturalistico e culturale.

All'interno del Sistema, il Regolamento Urbanistico ed i programmi di settore dovranno:

  • * consolidare il ruolo dei nuclei e delle frazioni concentrandovi le eventuali quote di accrescimento laddove indispensabile, garantendo la permanenza dei principali servizi;
  • * stabilire le tipologie edilizie compatibili con quelle tradizionali al fine di evitare discontinuità fisica o morfologica con le preesistenze;
  • * perseguire il riordino ed il miglioramento della rete infrastrutturale, con particolare attenzione al recupero della viabilità minore di impianto storico ed al completamento della rete viaria di collegamento intervallivo, sia con finalità turistico-paesaggistiche, che per ampliare il bacino di utenza dei servizi e delle attività ubicate in collina. Secondo le indicazioni specifiche contenuti negli articoli relativi al sistema infrastrutturale, nonché nello Statuto dei Luoghi ed in raccordo con gli altri piani di settore;
  • * incentivare il rilancio della ferrovia Porrettana quale infrastruttura di supporto alla qualificazione turistico-naturalistica.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente agricoli, gli elementi che il Regolamento Urbanistico dovrà prendere in specifica considerazione sono costituiti da:

  • * le sistemazioni idraulico-agrarie, quali i muri in pietra (di solito realizzati con scaglie di pietra locale, sassi e ciottoli, disposti ad opera incerta con muratura a secco o leggermente interrata) ed i ciglioni in terra inerbiti, costituenti i tipici terrazzamenti collinari;
  • * le opere di regimazione idraulica in pietra;
  • * le vie poderali;
  • * la vegetazione non colturale, quali alberature, macchie e siepi;
  • * le coltivazioni tradizionali (frutteti, oliveti e vigneti);
  • * le possibili forme di incentivazione di attività integrative del reddito, collegate con progetti di valorizzazione turistico-ambientale;
  • * eventuali recinzioni delle proprietà e le sistemazioni esterne in genere dovranno essere disciplinate nelle loro tipologie e nei materiali di esecuzione in modo da armonizzarne l'inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale.

Art. 56 il Sistema della Pianura Pistoiese

Per il Sistema della Pianura Pistoiese, la lettura dei processi in atto richiede in genere una visione a scala di area metropolitana e pertanto viene fatto primario riferimento agli atti di pianificazione e programmazione ad essa relativi.

Tuttavia non devono essere trascurate, proprio per la soluzione di diversi problemi emergenti nelle zone di pianura, le potenzialità presenti ma scarsamente utilizzate dei sistemi collinare e montano, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse naturali ed alla prevenzione dei rischi. Pur trattandosi di un'area fortemente urbanizzata ed infrastrutturata, la presenza dell'agricoltura vivaistico-ornamentale ha contenuto le espansioni insediative anche se non ha impedito la nascita di aree marginali e di frangia e la presenza di interstiziali aree agricole deboli. Inoltre, per le sue caratteristiche di elevata specializzazione ed industrializzazione, l'attività vivaistica ha alterato profondamente gli assetti morfologici e ambientali tradizionali, creando un diverso paesaggio e un accentuato impatto sulle risorse naturali.

L'indirizzo fondamentale di progetto per questo sistema è di superare il disordine morfologico ed ambientale attraverso la ricomposizione ed il consolidamento dei margini degli insediamenti, con particolare riferimento alle periferie del capoluogo, nonchè attraverso la definizione di regole e limiti di sostenibilità per le attività produttive umane, agricole e industriali.

All'interno del Sistema, il Regolamento Urbanistico ed i programmi di settore dovranno:

  • - riqualificare il tessuto urbanistico degli insediamenti attraverso il recupero delle situazioni di degrado rilevate ed attraverso il consolidamento dei margini inseddiativi anche con operazioni di integrazione funzionale atte a concludere in modo corretto il tessuto edilizio verso l'esterno;
  • - individuare le possibili polarità urbane, intese quali spazi idonei per le funzioni di relazione e di interesse generale;
  • - definire i percorsi protetti non carrabili, le reti ecologiche, le "cinture a verde", naturale o attrezzato, ed altri elementi atti a favorire la connessione tra i diversi sub-sistemi;
  • - soddisfare le necessità di crescita degli insediamenti privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre nuove espansioni sono da limitarsi ad operazioni di completamento urbano;
  • - incentivare il ricorso al modo ferroviario per la mobilità delle persone e delle merci, perseguendo il miglioramento dell'accessibilità sia in termini quantitativi (aumento del numero di stazioni e fermate) che qualitativi (adeguamento dei posteggi e dei servizi agli utenti) assumendo l'integrazione intermodale quale criterio fondamentale di governo dei sistemi di mobilità. Secondo le indicazioni specifiche contenuti negli articoli relativi al sistema infrastrutturale, nonché nello Statuto dei Luoghi ed in raccordo con gli altri piani di settore
  • - ricercare soluzioni per migliorare la qualità residenziale degli insediamenti lineari lungo le grandi direttrici viarie, superando il conflitto tra l'uso della strada come canale di traffico e come spazio di aggregazione sociale, migliorandone al tempo stesso la percorribilità in sicurezza delle stesse strade.

Capo II SUB SISTEMI TERRITORIALI A PREVALENTE FUNZIONE RURALE

Art. 57 Definizione

Nell'ambito dei sistemi territoriali precedentemente descritti e disciplinati e con particolare riferimento alle loro porzioni destinate a prevalente o esclusiva funzione agricola, si individuano i seguenti sub-sistemi che individuano aree assoggettabili a disciplina omogenea di progetto in sede di Piano Strutturale. In tutti i sub-sistemi opera comunque la disciplina generale contenuta nel presente capitolo. Tale disciplina trova dettaglio e limite nelle norme specifiche di ciascun sub-sistema.

Art. 58 Disciplina generale delle aree a funzione agricola

Sono aree destinate all'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse con riferimento non solo alla funzione produttiva ma anche alla funzione di salvaguardia del paesaggio e delle risorse naturali del territorio. In queste zone, fatte salve le immediate pertinenze specializzate come parchi e giardini ed ulteriori specificazioni e limitazioni di cui ai punti successivi, sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 64/1995 e sue successive modifiche, nel rispetto degli indirizzi, criteri e parametri definiti dalla Provincia nell'ambito delle sue competenze.

Si definiscono aree ad esclusiva funzione agricola quelle comprese nel sub-sistema dell'agricoltura specializzata (Tav.33), tutte le altre sono definite a prevalente funzione agricola.

Gli effetti di qualsiasi intervento che comporti apprezzabili trasformazioni edilizie, ambientali, produttive, colturali, urbanistiche devono essere preventivamente valutati al fine di garantire che:

  • - nessuna risorsa naturale del territorio possa essere ridotta in modo significativo ed irreversibile, in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente;
  • - siano tutelati e valorizzati il paesaggio, i documenti materiali della cultura, il patrimonio edilizio ed infrastrutturale storico;
  • - non venga alterato in misura apprezzabile l'equilibrio idrogeologico della pianura se non per realizzare interventi di miglioramento idraulico ambientale;
  • - venga favorito lo sviluppo sostenibile dal territorio delle attività agricole, garantendo alle aziende uguali possibilità di crescita economica e sociale, sia in termini attuali che potenziali.

Per gli interventi che realizzano trasformazioni colturali che incidono in qualsiasi modo e misura sulla morfologia, sul consumo delle risorse, sulla permeabilità e sulla regimazione idraulica dei suoli, ivi compresa la produzione di piante in contenitore, deve essere prevista una preventiva valutazione degli effetti ambientali sulla base di criteri da stabilirsi prima della formazione del Regolamento Urbanistico.

I criteri di valutazione dovranno controllare, in primo luogo, le relazioni esistenti tra la trasformazione dell'uso agricolo e la tutela delle risorse essenziali presenti sul territorio comunale fissando ambiti di ammissibilità per le trasformazioni riferiti almeno ai seguenti tipi di intervento:

  • - impermeabilizzazione del suolo;
  • - alterazione dei livelli di campagna;
  • - modifica del reticolo idrografico, anche minore;
  • - modifica dell'organizzazione tradizionale del territorio;
  • - accentuazione nell'uso, senza recupero, della risorsa acqua;
  • - accentuazione nell'uso delle sostanze chimiche.

Il Regolamento Urbanistico dovrà recepire quanto specificato e previsto dallo Statuto dei Luoghi, ed agli indirizzi generali di gestione e obiettivi di governo del territorio espressi per ciascun sistema.

In particolare, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ciascun sub-sistema:

  • - Promuovere, anche attraverso specifici atti di pianificazione, una strategia di valorizzazione economica degli insediamenti e dei territori rurali in declino per garantirne l'assetto paesaggistico e culturale più specifico.
  • degli elementi qualificanti il paesaggio, di muri a secco e ciglionamenti, della rete di scolo, vie poderali, alberature e in genere la struttura territoriale storica, con finanziamenti ed incentivazioni fiscali o di aiuti connessi con i Regolamenti Comunitari.
  • - Sviluppare la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale. Definendo una disciplina puntuale degli interventi edilizi ammessi, nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche costruttive tradizionali.
  • - Disciplinare le destinazioni d'uso degli immobili, in raccordo con gli indirizzi programmatici di Piano.

Le nuove costruzioni, gli ampliamenti ed i lavori di manutenzione ristrutturazione e ripristino non dovranno arrecare pregiudizio alle preesistenze architettoniche individuate nell'Atlante delle Permanenze.

Ferme restando le disposizioni in materia di regolamento forestale e di tutela paesistico-ambientale, non è richiesta valutazione preventiva per le normali lavorazioni del terreno, concimazioni, livellazioni, zollature e ripristino dalle zollature.

Non dovranno essere consentiti, al di fuori dello stretto ambito di pertinenza di interventi edilizi autorizzati, l'asportazione dell'intero franco di terreno coltivabile o la trasformazione strutturale irreversibile del terreno vegetale, nel senso di una profonda modifica della sua composizione granulometrica-mineralogica, o delle sue caratteristiche chimico-biologiche, o della sua compattezza e consistenza.

Le aziende agricole con più corpi aziendali dovranno concentrare gli edifici nel corpo principale o in quello meglio collegato alla viabilità, al fine di evitare la disseminazione di edifici sul territorio agricolo ed il consumo di territorio per infrastrutture. Scelte diverse dovranno essere giustificate nel Programma di miglioramento agricolo-ambientale.

Art. 59 Sub-sistemi: elenco

Con riferimento a quanto evidenziato nella Carta dei sistemi territoriali (TAV. 33), nei diversi sistemi territoriali si individuano i seguenti sub-sistemi a prevalente funzione rurale:

  • nel Sistema Montano Pistoiese:
    • - Sub-sistema dei rilievi principali;
    • - Sub-sistema delle alte valli di Reno e Orsigna;
    • - Sub-sistema degli ambiti fluviali di Reno e Orsigna;
  • nel Sistema Collinare Pistoiese:
    • - Sub-sistema dell'alta collina;
    • - Sub-sistema della collina valliva;
    • - Sub-sistema della collina paesaggistica ;
    • - Sub-sistema degli ambiti fluviali collinari;
  • nel Sistema della Pianura Pistoiese:
    • - Sub-sistema dell'agricoltura tradizionale;
    • - Sub-sistema dell'agricoltura specializzata;
    • - Sub-sistema degli ambiti fluviali di pianura;

Per ciascun sub-sistema, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi progettuali e delle funzioni specifiche, valgono le seguenti norme integrative di quelle generali del sistema di appartenenza.

Art. 60 Sub Sistema dei Rilievi Principali

È costituito da una vasta area montana a prevalente copertura boscata ed a bassa presenza antropica, che prosegue senza discontinuità anche nei Comuni limitrofi.

Come assetti agrari, secondo le definizioni indicate dal P.I.T. e nella relazione del Piano Strutturale, si tratta di "aree decentrate e marginali ad economia agricola debole "(Adec).

La funzione generale di connessione naturalistica e paesaggistica propria sia delle aree boscate che di quelle aperte risulta collegata all'uso ed alla valorizzazione delle attività pastorali e selvicolturali integrate, facenti parte del ciclo produttivo del bosco (coltivazione, raccolta, taglio, lavorazione del legname, reimpianto) che sono dunque confermate quali funzioni ammissibili ed anzi da sostenere per l'equilibrio ecologico e ambientale del sistema. Inoltre la già diffusa fruizione turistica di tipo escursionistico può essere integrata con attività agri-turistiche anche allo scopo di mantenere il patrimonio edilizio storico sparso e le relative sistemazioni morfologiche ed infrastrutturali.

Per ragioni paesaggistiche e per l'equilibrio generale del sistema, è opportuno favorire il mantenimento delle aree aperte contrastando la tendenza alla selva incolta.

Non sono ammesse attività vivaistiche. Possono tuttavia essere consentite, con specifiche prescrizioni di tutela ambientale e previa la sottoscrizione di una convenzione con il Comune, contenente un programma colturale, particolari attività vivaistiche compatibili con l'equilibrio ambientale, la tutela del paesaggio, la morfologia del suolo e che sono favorite dalle condizioni ambientali tipiche della collina o della montagna.

Sarà consentita per lo stretto periodo previsto dal ciclo colturale espressamente autorizzato, la coltivazione di essenze erbacee, bulbose, arbustive ed arboree. Al termine del programma colturale l'area dovrà essere rimessa in pristino.

Non sono consentite nuove costruzioni ma solo il recupero, l'adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d'uso di annessi ai fini residenziali;

La costruzione di nuovi annessi rurali è consentita se non comporta realizzazione di nuova viabilità, e nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi.

Art. 61 Sub Sistema delle Alte Valli di Reno e Orsigna

È costituito da due aree montane caratterizzate da un'esposizione climatica favorevole e dal rapporto con i primi bacini di raccolta dei due corsi d'acqua, condizioni che hanno comportato una buona presenza antropica storica, sia di tipo insediativo che produttivo primario (agricolo, pastorale e selvi-colturale). Si tratta dei presidi umani di più alta quota nel territorio comunale: oltre i 1100 m/slm nella valle dell'Orsigna, poco sotto i 1000 m/slm nella valle del Reno.

Come assetti agrari, secondo le definizioni indicate dal P.I.T. e nella relazione del Piano Strutturale, si tratta di "aree decentrate e marginali ad economia agricola debole" (Adec).

La funzione generale naturalistica e paesaggistica risulta connessa alla presenza insediativa, accentrata o diffusa, ed alle relative attività umane con particolare riferimento alle filiere specializzate come quella relativa alla castanicoltura (selva-seccatoio-molino). Inoltre la già diffusa fruizione turistica, sia di tipo residenziale che escursionistico, può essere integrata con attività agri-turistiche anche allo scopo di mantenere il patrimonio edilizio storico e le relative sistemazioni morfologiche ed infrastrutturali.

Per ragioni paesaggistiche e per l'equilibrio generale del sistema, è opportuno favorire il mantenimento delle aree aperte contrastando la tendenza alla selva incolta;

Nuovi usi agricoli specialistici dovranno avere carattere temporaneo, con prescrizioni al ripristino dopo un determinato periodo da concordarsi con specifica convenzione, e nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi

La costruzione di nuovi annessi rurali è consentita se non comporta realizzazione di nuova viabilità, e nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi.

Art. 62 Sub Sistema degli Ambiti Fluviali di Reno e Orsigna e Sub Sistema degli Ambiti Fluviali Collinari

È costituito dalle due fasce di fondovalle, morfologicamente distinte dai versanti montani dei fiumi Reno e Orsigna e dei versanti collinari di Bure, Brana, Ombrone, Vincio di Brandeglio, Torbecchia e Vincio di Montagnana. Anche se gli andamenti dei corsi d'acqua sono spesso rettilinei, la loro larghezza è fortemente variabile, passando dal ristretto alveo ad ambiti decisamente più estesi. La morfologia e la risorsa acqua hanno favorito la presenza antropica e, di conseguenza, è presente un apprezzabile edificato storico, sia di tipo residenziale che, soprattutto, produttivo con annessi sistemi per la regimazione, deviazione, accumulo e sfruttamento idraulico (briglie, gore, bottacci, laghetti, mulini, ghiacciaie, ferriere).

Come assetti agrari, secondo la definizione indicata dal P.I.T. e nella relazione di Piano Strutturale, si tratta di "aree insediative ad economia agricola debole" (Ains).

Il declino delle produzioni agricole montane e collinari e delle funzioni tradizionali legate all'uso della risorsa acqua ed alla produzione di energia idraulica, ha comportato un diffuso degrado delle relative strutture produttive ed insediative. L'alterazione del paesaggio conseguente al parziale abbandono dell'ambito fluviale (chiusura in selva delle aree agricole aperte, scomparsa dei percorsi minori, crollo delle opere d'arte) è stato solo in piccola parte contrastato dal parziale riuso del patrimonio edilizio a fini residenziali o di servizio.

È necessario incentivare le attività rurali ed il recupero del patrimonio edificato, mirando alla ricostituzione ambientale, percettiva e funzionale dell'intero sistema fluviale.

L'intero ambito, così come perimetrato nella TAV.33, è da intendersi quale corridoio ecologico-ambientale in cui procedere attraverso interventi di rinaturalizzazione o comunque di mitigazione degli effetti derivanti da attività antropiche.

Non sono consentite nuove costruzioni ma solo l'adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d'uso di annessi ai fini residenziali e agrituristici.

I progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente dovranno tener conto delle funzioni originarie degli edifici e delle opere loro pertinenziali, considerando unitariamente il sistema produttivo storico.

È vietata ogni alterazione delle sistemazioni idrauliche e dei percorsi fluviali, al di fuori di specifici progetti volti alla valorizzazione culturale ed ambientale degli ambiti.

Art. 63 Sub Sistema dell'Alta Collina

È costituito da una vasta fascia di territorio caratterizzata da forte acclività e da prevalente copertura boscata di tipo mesofilo, compresa fra i crinali principali (fin oltre i 1000 metri sul l.m.) e le sistemazioni colturali tipicamente collinari (al di sotto dei 600 metri sul l.m.). È pertanto zona di transizione, con marcati caratteri montani, oggi del tutto disabitata al di fuori delle poche frazioni come Cireglio, Castagno, Fabbiana, S.Mommè, Signorino e Collina. Permangono pochissime aree agricole aperte, in genere di rilevante valore paesaggistico, mentre vi è un diffuso patrimonio edilizio storico per lo più abbandonato e costituito soprattutto da annessi legati alle pratiche castanicole e zootecniche.

Come assetti agrari, secondo le definizioni indicate dal Piano di Indirizzo Territoriale e nella relazione del Piano Strutturale, si tratta di "aree decentrate e marginali ad economia agricola debole" (Adec).

Le funzioni primarie attuali sono quasi esclusivamente per la produzione di legno di bassa qualità (legna da ardere, pali, truciolato) mentre resta ancora una buona potenzialità castanicola non sfruttata ma da favorire.

Deve essere incentivata la fruizione turistica di tipo escursionistico, integrandola con attività agri-turistiche anche allo scopo di mantenere il patrimonio edilizio storico sparso e le relative sistemazioni morfologiche ed infrastrutturali.

Per ragioni paesaggistiche e per l'equilibrio generale del sistema, è opportuno favorire il mantenimento delle aree aperte contrastando la tendenza alla selva incolta ed all'estendersi del bosco coltivato.

Nuovi usi agricoli specialistici dovranno avere carattere temporaneo, con prescrizioni al ripristino dopo un determinato periodo da concordarsi con specifica convenzione, e nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi

Non sono consentite nuove costruzioni ma solo l'adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d'uso di annessi ai fini residenziali;

La costruzione di nuovi annessi rurali è consentita nel rispetto degli elementi costitutivi lo Statuto dei Luoghi.

Art. 64 Sub Sistema della Collina Valliva

È costituito da ampie fasce imperniate sui corsi fluviali di Buri, Brana, Ombrone, Vincio di Brandeglio, Torbecchia, Vincio di Montagnana, storicamente interessate da insediamenti a piccoli nuclei e da coltivazioni agricole promiscue e castanicole, oggi essenzialmente olivicole e boschive, con ceduo di castagno e di robinia. Sono aree con forti modificazioni apportate dall'uomo, anche di tipo morfologico, con viabilità e sistemazioni idraulico-agrarie, spesso di pregio, in cui i processi di abbandono causano diffusi fenomeni di degrado e dissesto idrogeologico.

La funzione abitativa risulta preminente e comunque legata al territorio circostante, sia agricolo che forestale, con una discreta presenza di aziende agricole o, più spesso, di piccole proprietà che rimangono legate a pratiche di coltivazione o di pura manutenzione.

L'attività selvicolturale risulta di qualità molto scadente, e spesso trascurata. Come assetti agrari, secondo le definizioni indicate nel PIT regionale, si tratta essenzialmente di "aree insediative ad economia agricola debole" (Ains), in cui funzioni, strutture e infrastrutture extra-agricole prevalgono su quelle rurali, e talora di "aree ad agricoltura estensiva" (Aest), con produzioni tradizionali quali oliveti e vigneti. Il Piano individua in queste aree uno dei suoi punti programmatici (la "centralità della collina"), sia privilegiando le funzioni insediative che incentivando la manutenzione del territorio agricolo e la riqualificazione di quello boschivo.

Il Regolamento Urbanistico potrà inserire forme di incentivazione finalizzate al miglioramento qualitativo dei boschi esistenti, non necessariamente indirizzato verso l'alto fusto, ma soprattutto verso una composizione specifica più vicina alla vegetazione potenziale della zona (boschi misti mesofili e termofili a prevalenza di querce) e ad una riqualificazione dei castagneti da frutto.

All'interno del Sub-sistema non sono ammesse attività vivaistiche; nelle aree aperte non interessate dalla coltivazione della vita e dell'olivo, possono tuttavia essere consentite, con specifiche prescrizioni di tutela ambientale e previa sottoscrizione di una convenzione con il Comune contenente un programma colturale, particolari attività vivaistiche, compatibili con l'equilibrio ambientale, la tutela del paesaggio, la morfologia del suolo e favorite dalle condizioni ambientali tipiche della collina. Al termine del programma colturale l'area dovrà essere rimessa in pristino.

Non sono consentite nuove costruzioni ma solo l'adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d'uso di annessi ai fini residenziali.

La costruzione di nuovi annessi rurali è consentita nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi.

Art. 65 Sub Sistema della Collina Paesaggistica

È costituito da aree collinari poste a ridosso della pianura, costituenti un arco che abbraccia il capoluogo da NE a SO, di grande pregio paesaggistico, sia attivo che passivo. Sono terreni spesso molto acclivi, ricchi di opere e tracce dell'uomo, come terrazzamenti e appoderamenti, viabilità e una serie di ville storiche, talora di grandissimo pregio; nonostante gli alti valori ambientali, sono aree caratterizzate da diffusi processi di abbandono delle attività agricole e forestali, con relativi fenomeni di degrado e dissesto idrogeologico.

L'agricoltura risulta limitata per lo più al mantenimento delle coltivazioni olivicole, e di tipo tradizionale; l'attività selvicolturale risulta di qualità molto scadente, e spesso trascurata, con ampie zone in cui la robinia ha sostituito i castagneti ed i boschi misti a prevalenza di querce termofile (leccio e roverella). Come assetti agrari, secondo le definizioni indicate nel PIT regionale, si tratta essenzialmente di "aree insediative ad economia agricola debole" (Ains), in cui funzioni, strutture e infrastrutture extra-agricole prevalgono su quelle rurali, e talora di "aree ad agricoltura estensiva" (Aest), con produzioni tradizionali quali oliveti e vigneti. In queste aree il Regolamento Urbanistico dovrà privilegiare le funzioni insediative mediante il riuso del patrimonio esistente e quelle agricolo-forestali incentivando la manutenzione del territorio agricolo e la riqualificazione di quello boschivo.

I grandi pregi paesaggistici e ambientali ne fanno aree di buone potenzialità agrituristiche ben collegabili ai centri della pianura, ed il R.U. potrà quindi inserire forme finalizzate alla incentivazione di tali attività, come anche al miglioramento qualitativo dei boschi esistenti, non necessariamente indirizzato verso l'alto fusto, ma soprattutto verso una composizione specifica più vicina alla vegetazione potenziale della zona (boschi misti termofili a prevalenza di querce) e ad una riqualificazione dei castagneti da frutto. Gli annessi rurali realizzati con convenzione o atto d'obbligo saranno oggetto di specifiche prescrizioni di RU inerenti funzioni e tipologia di intervento.

Nuovi usi agricoli specialistici potranno essere ammessi solo eccezionalmente in limitati ambiti definiti dal RU nel rispetto dello statuto dei luoghi, dovranno avere carattere temporaneo, con prescrizioni al ripristino dopo un determinato periodo da concordarsi con specifica convenzione, e nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi

Non sono consentite nuove costruzioni ma solo l'adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d'uso di annessi ai fini residenziali;

La costruzione di nuovi annessi rurali è consentita nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi.

Art. 66 Sub Sistema dell'Agricoltura tradizionale

Prima diffusa nell'intera piana pistoiese, risulta oggi circoscritta ai territori "alti" in gronda alla Bure, racchiusi fra il torrente e la via Montalese. Sono frutto del secolare processo di appoderamento, tuttora ben leggibile nella maglia fondiaria, edilizia e infrastrutturale, con frequenti esempi di grande pregio, sia nei singoli elementi che nell'insieme.

L'attività agricola di tipo tradizionale (specie con seminativi) è molto diffusa, con funzioni abitative legate ai grandi edifici poderali o a quelli più recenti diffusi verso la via Montalese.

Le definizioni regionali di assetti agrari le indicano come "aree ad agricoltura estensiva" (Aest), in cui l'antica strutturazione promiscua (seminativi e prati con piantate arboree sulle prode) è stata drasticamente semplificata a causa della progressiva meccanizzazione degli ultimi 40-50 anni.

Non sono ammesse nuove costruzioni; la costruzione di nuovi annessi rurali è consentita nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi.

I grandi pregi paesaggistici e ambientali ne fanno aree di buone potenzialità agrituristiche ben collegabili ai centri della pianura, ed il Regolamento Urbanistico potrà quindi inserire forme di incentivazione di tali attività, come anche forme di tutela del patrimonio rurale e ambientale o di ripristino della vegetazione non colturale, come alberate e siepi lungo le strade ed i fossi.

Art. 67 Sub Sistema dell'Agricoltura Specializzata

Diffusasi progressivamente nella piana pistoiese, risulta oggi prevalente in modo pressochè assoluta nel territorio comunale a sud della ferrovia; rispetto alle vecchie trame aziendali ha semplificato drasticamente la diversità colturale e ambientale, ma senza fenomeni vistosi di accorpamenti poderali e fondiari. L'intensità sempre più spinta delle colture si manifesta per infrastrutturazioni progressive (piazzali per colture in contenitore, viabilità, serre, tunnel ed ombrari, impianti tecnologici, ecc.). All'interno del sub-sistema si ritrovano aree a diffuso rischio idraulico ed aree di ricarica della falda freatica, con forte vulnerabilità della prima falda acquifera da parte di eventuali inquinanti, individuate nella Carta delle unità di paesaggio e degli ecotopi (TAV. 31) Il Regolamento Urbanistico dovrà quindi inserire norme finalizzate alla tutela di tali aree a rischio nei confronti delle attività ritenute di impatto sui parametri idraulici e idrici. La progressiva specializzazione colturale ha prodotto un notevole impoverimento ambientale (con relativa bassa "bio-potenzialità"), che fanno di questo sub-sistema della pianura un'area con una scarsissima omeostasi ecologica e perciò da questo punto di vista molto fragile.

L'attività agricola specializzata (vivai in piena terra, vasetterie, serre e tunnel) risulta pressoché esclusiva e collegata a nuove funzioni abitative e produttive (con tipologie di annessi rurali molto vicine a quelle industriali). Le definizioni regionali di assetti agrari le indicano come "aree ad agricoltura specializzata" (Asp), in cui la coltura promiscua tipica della piana (seminativi e prati, piantate arboree sulle prode) è stata drasticamente semplificata, specie nella vegetazione non colturale e nelle aree con problemi idrici, prima non coltivati ed ora tutti bonificati, a causa del fortissimo valore fondiario.

A causa della sua bassa "bio-potenzialità" ed inversamente alta fragilità ecologica, è opportuno che il Regolamento Urbanistico inserisca forme di incentivazione finalizzate alla tutela del residuo patrimonio ambientale ed al ripristino della vegetazione non colturale, come alberate e siepi lungo le strade ed i fossi, o aree ad hoc lasciate a vegetazione spontanea.

Il riuso del patrimonio edilizio, sia abitativo che produttivo agricolo, dovrà risultare privilegiato rispetto a eventuali nuove realizzazioni.

Non è consentito il tombamento dei corsi d'acqua, compreso i capofossi, se non per opere di attraversamento stradale.

Nelle aree a rischio idraulico ed in quelle a rischio freatico il Regolamento Urbanistico individuerà norme specifiche per la mitigazione degli stessi, nell'ambito delle misure previste dal "documento di valutazione degli effetti ambientali" di cui all'Art. 23.

Le eventuali recinzioni delle proprietà e le sistemazioni esterne in genere dovranno essere disciplinate nelle loro tipologie e nei materiali di esecuzione in modo da armonizzarne l'inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale.

Art. 68 Sub Sistema degli Ambiti Fluviali di Pianura

I fiumi ed i torrenti della piana pistoiese sono stati nei secoli fortemente modificati, con arginature, muri di contenimento, rettifiche, lasciandoci oggi un paesaggio fittamente coltivato solcato da veri e propri "monumenti" idraulici costituiti dall'insieme degli alvei ed argini.

Le coltivazioni arrivano al piede degli argini rendendo queste zone aree agricole quasi sempre intensive, secondo le definizioni regionali di assetti agrari "Aree ad agricoltura specializzata" (Asp).

La naturalità e la diversificazione biologica di questi neo-ecosistemi risultano ovviamente molto bassi, in contrasto con le esigenze di un'area, quella vivaistica, connotata da un notevole impoverimento ambientale, e quindi bisognoso di un insieme di elementi e di corridoi ad alta "bio-potenzialità", per ricostituire una seppur semplice "rete ecologica".

A parte le ovvie funzioni idrauliche, sui terreni contermini agli argini fluviali l'attività agricola specializzata arriva al piede degli stessi in maniera pressoché continua, impedendo sia la presenza di aree di non coltivazione (se non rinaturalizzate) che sistemi di continuità infrastrutturale.

A causa della "bio-potenzialità" molto bassa di gran parte della pianura pistoiese, è opportuno che il suo sistema fluviale sia indirizzato verso una riqualificazione ecologica che valorizzi le sue grandi potenzialità, oggi molto svilite. È necessario, pertanto, regolare le attività agricole mirando alla ricostituzione ecologico-ambientale e funzionale dell'intero sistema fluviale.

In questa ottica, si dovrà incentivare la tutela del residuo patrimonio ambientale e soprattutto il ripristino di vegetazione non colturale, come alberate, siepi, aree ad hoc lasciate a vegetazione spontanea, sfruttando le possibilità già insite nella normativa esistente (come i Piani di Miglioramento Agricolo-Ambientale) o inserendo nuove forme di incentivazione, oltre che di ripristino o la nuova realizzazione di percorsi accessibili al pubblico sia di tipo pedonale che ciclabile.

Capo III SUB SISTEMI TERRITORIALI A PREVALENTE FUNZIONE INSEDIATIVA

Art. 69 Definizione

Il sistema insediativo é da considerarsi una risorsa essenziale del territorio comunale e presenta una ricca articolazione di tipologie, che possono essere raggruppate sotto tre fondamentali categorie di riferimento, per le quali il Piano Strutturale individua gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dal Regolamento Urbanistico:

  • * INSEDIAMENTI STORICI;
  • * INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI;
  • * INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 70 Norme generali relative agli insediamenti

Al fine di ridurre il consumo di territorio non edificato, contestualmente ad una migliore utilizzazione delle aree edificate, nonché al fine di concentrare le risorse ed utilizzare in modo ottimale le urbanizzazioni esistenti, il Piano Strutturale persegue:

  • il mantenimento ed il ripristino dei caratteri architettonici ed urbanistici di valore storico-testimoniale e paesistico, favorendo il risanamento degli edifici e del tessuto urbano storicizzato;
  • * la salvaguardia dei centri storici;
  • * la riqualificazione interna ed il riordino delle funzioni urbane dei tessuti periferici;
  • * la riqualificazione dei margini dei tessuti urbani sia sotto l'aspetto morfologico che ambientale;
  • * il risanamento ed adeguamento degli spazi esterni, della viabilità e degli impianti a rete, tutelando la struttura urbana storicamente definita.

L'atlante delle permanenze e le schede di analisi del sistema insediativo contenute nel quadro conoscitivo costituiscono il riferimento primario, per l'individuazione da parte del Regolamento Urbanistico degli elementi di valore significativo presenti sul territorio comunale ed i relativi indirizzi progettuali.

Le rispettive perimetrazioni di ciascun sub-sistema, riferimento primario nel definire il campo di applicazione delle presenti norme, potranno essere suscettibili di correzioni purché collocate all'interno di Programmi complessi o Piani di Recupero urbano.

Preliminarmente alla stesura del Regolamento Urbanistico il Comune provvederà, ad un'analisi tipologica, morfologica, storica, funzionale e del degrado dei sub-sistemi di cui al presente Capo III.

Detta analisi sarà riferita, oltre che ai singoli edifici o complessi edilizi, anche alle modalità di aggregazione degli stessi, con particolare riferimento alla lettura, interpretazione e classificazione degli spazi pubblici e di relazione.

Nella definizione progettuale degli interventi il regolamento Urbanistico dovrà:

  • * valutare, con riferimento sia ai singoli insediamenti che a ciascuna U.T.O.E., le disponibilità attuali e potenziali di approvvigionamento idrico, di depurazione delle acque reflue e di smaltimento dei rifiuti, aggiornando il quadro conoscitivo del Piano Strutturale;
  • * vincolare le previsioni di nuove edificazioni al rilascio di specifica certificazione da parte delle autorità competenti o dai gestori dei servizi (approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti, depurazione ecc), nonché a contestuali prescrizioni per colmare eventuali carenze di approvvigionamento idrico, di depurazione delle acque reflue e di smaltimento dei rifiuti;
  • * definire la disciplina di intervento relativa al patrimonio edilizio esistente, individuando per i Centri Storici le tipologie edilizie appartenenti al "netto storico", rappresentato nell'Atlante delle Permanenze, su cui impostare la relativa metodologia operativa di progetto, intervento e definizione delle destinazione d'uso;
  • * privilegiare gli interventi che possono essere attuati con limitato impegno di risorse ed attraverso il coinvolgimento di pochi soggetti;
  • * consentire la ristrutturazione urbanistica, finalizzata alla valorizzazione e formazione di luoghi di centralità urbana anche mediante la sostituzione edilizia dei tessuti edificati;
  • * individuare appositi strumenti di gestione che facilitino la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 71 Sub-sistemi: elenco

Con riferimento a quanto evidenziato nella TAV. 33, nei sistemi territoriali si individuano i seguenti sub-sistemi a prevalente funzione insediativa:

  • INSEDIAMENTI STORICI (con funzione prevalentemente residenziale)
    • - Sub-sistema dei centri antichi e nuclei minori;
    • - Sub-sistema della città murata;
    • - Sub-sistema della città storicizzata;
    • - Sub-sistema delle espansioni consolidate lungo le direttrici principali;
  • DELLE ESPANSIONI RECENTI (con funzione prevalentemente residenziale)
    • - Sub-sistema delle espansioni recenti nelle aree collinari e montane;
    • - Sub-sistema delle espansioni recenti del capoluogo e della pianura
    • - Sub-sistema degli interventi residenziali unitari;
  • DELLE AREE APERTE DI PERTINENZA AGLI INSEDIAMENTI
    • - Sub-sistema delle aree di pertinenza degli insediamenti;
    • - Sub-sistema delle aree di frangia;
    • - Sub-sistema delle aree marginali e degradate;
  • DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
    • - Sub-sistema degli insediamenti produttivi nel territorio aperto;
    • - Sub-sistema degli insediamenti produttivi in aree specializzate;

Per i sub-sistemi, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi progettuali e delle funzioni specifiche, valgono le seguenti norme integrate dalle specifiche del sistema funzionale. A partire dagli specifici elementi evidenziati nei contenuti dell'atlante delle permanenze e nelle schede di analisi del sistema insediativo, allegate al quadro conoscitivo, il Regolamento Urbanistico dovrà perseguire organicamente i seguenti indirizzi progettuali.

Art. 72 Sub-Sistema Residenziale dei Centri Antichi e Nuclei Minori

Comprende i borghi ed i centri di antica fondazione, o i nuclei originari delle frazioni. Ciascuno, con origine storica diversa ( insediamenti religiosi, presidi territoriali di tipo difensivo, ospitaliero o agricolo ) e con assetto morfologico connesso alla diversificata geografia della zona, ha costituito luogo di certo riferimento nel proprio ambito territoriale.

Si prevede una distribuzione di funzioni prevalentemente residenziali, di servizi ed attrezzature alla residenza, nonché di strutture ed attrezzature per ricettività turistica e relativi servizi.

Le attività terziarie ed artigianali potranno insediarsi solo se compatibili con la qualità residenziale e con la struttura tipologica (urbana ed edilizia) dell'insediamento.

Il Regolamento urbanistico dovrà sviluppare l'approfondimento dei caratteri degli edifici ed in particolare:

  • * precisare gli interventi per gli edifici di valore architettonico, tipologico, ambientale e per gli edifici recenti, che possono essere di manutenzione, restauro, ristrutturazione, ripristino filologico, ripristino tipologico, ampliamento.
  • * disciplinare le destinazioni d'uso degli immobili, in raccordo con un progetto di valorizzazione turistico-ambientale, per le quali prevedere oltre alla residenza anche attività ricettive, ristoro, foresterie e per la promozione di prodotti tipici;
  • * individuare gli interventi necessari per la riorganizzazione delle reti infrastrutturali e dei servizi.
  • * individuare, ferma restando la priorità del recupero del patrimonio edilizio esistente e delle condizioni di degrado, aree libere nelle quali prevedere spazi pubblici, in particolare parcheggi e attrezzature e consentire il completamento edilizio. I progetti edilizi andranno di norma localizzati in continuità con le aree edificate esistenti e dovranno essere metodicamente conseguenti alla rilettura dei processi storico tipologici di formazione dei borghi.
  • * prevedere un apposito Piano di dettaglio degli spazi aperti, dell'intera area del centro o nucleo, in cui definire la sistemazione ed il recupero degli spazi pubblici e di relazione, con particolare attenzione all'impiego di materiali, finiture ed arredi compatibili.

Art. 73 Sub-sistema della Città Murata

Comprende il Centro Storico cittadino delimitato dal tracciato delle mura urbane. Oltre a rappresentare il luogo custode della memoria storica della città, accoglie importanti funzioni amministrative direzionali e di servizio a scala territoriale. Si caratterizza in una zona centrale antica, corrispondente al perimetro della seconda cerchia muraria, per l'alta densità edilizia, caratterizzata da isolati compatti, storicamente consolidati e di alto pregio architettonico ed urbanistico; e da una seconda zona a più bassa densità edilizia, caratterizzata da ampi spazi ancora liberi (orti, giardini), in cui il tessuto storico, che presenta diversi aspetti di valore architettonico (complessi religiosi), è stato alterato nel corso dell'ultimo secolo da interventi, prevalentemente residenziali, che ne ha modificato i rapporti urbani.

Si prevede un'adeguata distribuzione delle funzioni, con particolare incentivazione alla funzione residenziale, in misura nettamente superiore alle altre funzioni presenti, che garantisca il riequilibrio del centro e sia compatibile con i caratteri architettonici ed urbanistici di edilizia storica.

La dotazioni di standard ed attrezzature per la funzione turistica tali che non la rendano concorrenziale con la residenziale.

È ammessa la presenza di servizi, attrezzature ed attività terziarie nonché piccoli laboratori artigianali, comunque in misura inferiore alla superficie residenziale.

Preliminarmente al Regolamento Urbanistico il Comune dovrà provvedere alla stesura di un apposito Piano di dettaglio per il Centro Storico.

Tale piano deve discendere dall'analisi storico - tipologica, sulla base della quale individuare il processo di formazione e trasformazione delle strutture edilizie, come si sono adattate e come a loro volta hanno condizionato la morfologia urbana. Caratteri dell'edilizia e relativa suddivisione dei lotti, uso degli spazi aperti pubblici e privati, che nel loro insieme danno luogo al contributo antropico alla forma urbana.

In particolare si dovrà:

  • * classificare il tessuto edilizio secondo i caratteri tipologici prevedendo gli interventi, appropriati per le diverse specifiche caratteristiche tipologiche, che possono essere di manutenzione, restauro, ristrutturazione, ripristino filologico, ripristino tipologico, controllato ampliamento e solo in determinate tipologie edilizie. Le funzioni ammesse sono residenza, attrezzature e servizi pubblici o privati, con attività sociali, assistenziali, culturali, ricreative, commerciali, ricettive, direzionali e produttive che non comportino inconvenienti per la residenza. Tenendo conto di un confronto equilibrato fra i requisiti maggiormente significativi dell'edilizia tradizionale e gli standards abitativi contemporanei, l'obiettivo è quello di creare le migliori condizioni per il riuso del patrimonio edilizio da parte della popolazione e delle attività tale da garantire uno scenario fisico di grande qualità culturale e potenzialità economica;
  • * individuare i rapporti funzionali fra le diverse parti del centro in modo da razionalizzare il sistema dei parcheggi e organizzare percorsi ciclabili e pedonali di collegamento che uniscano anche le aree edificate recenti esterne e i vari parchi e spazi pubblici;
  • * individuare le aree e gli edifici che presentano u degrado urbanistico ed edilizio per i quali prevedere piani di recupero di iniziativa pubblica o privata che puntino alla realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico, residenze, attività ricettive, con la riqualificazione dei manufatti.

In prima analisi si possono indicare alcuni tipi edilizi che il Piano per il Centro Storico potrà precisare ulteriormente:

  • * Specialistico religioso: chiese, conventi e monasteri, oratori;
  • * Specialistico civile: palazzi per il governo e per la giustizia, caserme, fortificazioni e mura, ospedali, teatri, edifici per attività produttive con carattere di documento storico;
  • * Palazzo, con carattere nodale che condiziona il tessuto urbano o seriale inserito nello stesso;
  • * Palazzetto, di rifusione a due, o più interassi, mono o plurifamiliare;
  • * Residenziale di base;
  • * Modulare semplice: casa torre, casa a schiera monofamiliare con o senza bottega, con o senza corte, con varianti per la diversa disposizione delle scale;
  • * Modulare di fusione: casa a schiera a due o più interassi, mono o plurifamiliare, con o senza corte; in genere realizzati nel XIX° secolo.

La diversa appartenenza tipologica deve determinare gli interventi ammessi che sono di manutenzione, restauro, ristrutturazione (precisando sia il metodo sia la tipologia a essa ristrutturazione compatibile), ripristino filologico, ripristino tipologico, ampliamento che non può comunque superare una determinata percentuale della superficie utili esistente e gli usi compatibili.

Gli ampliamenti sono prevedibili per raggiungere standard abitativi accettabili, in rapporto con le regole storiche di crescita del tipo edilizio e con la posizione nel tessuto urbano. Ampliamenti valutabili edificio per edificio e unicamente nella tipologia modulare (semplice e di fusione).

L'obiettivo generale è quello di mantenere intatti i valori storico/formativi e di garantire l'organicità degli interventi nonché la morfologia consolidata e storicizzata. L'organicità è la coerenza fra la possibilità di vita e di fruizione dell'abitazione, gli aspetti strutturali e la leggibilità delle fasi di produzione edilizia e del diverso concetto di casa che si sovrappone nel tempo.

Particolare attenzione sarà posta anche al ripristino delle parti cromatiche e dell'arredo urbano riguardante le pavimentazioni stradali, l'illuminazione, la segnaletica pubblica e privata e le vetrine dei negozi (con l'individuazione delle botteghe storiche) nonché di tutte le componenti che determinano lo scenario fisico del Centro storico di Pistoia.

Gli interventi previsti dovranno favorire il recupero e conservazione del tessuto urbano e degli edifici esistenti. Nelle parti consolidate e riconoscibili nel netto storico di cui all'Atlante delle permanenze, si dovranno favorire il mantenimento delle condizioni esistenti, l'adeguamento alle nuove esigenze funzionali, il recupero e la conservazione dei manufatti. Nelle parti considerate incompatibili con il sub-sistema, o di alterazione urbanistica ed edilizia, si potrà operare con interventi di ristrutturazione urbanistica, favorendo l'uso residenziale ed il recupero di spazi aperti sia ad uso pubblico che privato.

Gli spazi aperti dovranno essere definiti attraverso un progetto dettagliato di suolo esteso a tutta l'area compresa dal perimetro delle mura, che definisca usi e materiali in particolare di piazze e strade.

Sono consentite le demolizioni di superfetazioni ed in quei casi in cui l'intervento edilizio è finalizzato al recupero di un contesto architettonico ed urbano di notevole pregio, o comunque in opere di miglioramento urbano per progetti all'interno di piani attuativi (Piano di Recupero).

Il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre garantire l'accessibilità dei ai mezzi pubblici, limitare il traffico veicolare privato mediante creazione di parcheggi scambiatori Localizzazione e regolamentazione di aree pedonali e ciclabili; nonché garantire adeguate relazioni con i quartieri immediatamente esterni al perimetro della cerchia, il sistema delle mura verdi e tutto il territorio comunale in merito a funzioni servizi e infrastrutture.

Art. 74 Sub-sistema della Città Storicizzata

Comprende quegli insediamenti a destinazione prevalentemente residenziale che hanno costituito la prima crescita della città di Pistoia fuori il perimetro delle mura urbane. È costituito da un tessuto edilizio, con tipologie edilizie in linea ed a villino, in parte modificato ed in alcuni casi profondamente alterato.

Il Piano Strutturale prevede una nuova distribuzione delle funzioni in modo da ridurre fenomeni di mobilità e superare la monofunzionalità insediativa. La funzione principale è rappresentata dalla residenza, il Regolamento Urbanistico dovrà perseguire il rafforzamento della struttura urbana mediante nuove dotazioni di servizi ed attrezzature nonché l'inserimento di funzioni commerciali ed attività artigianali di piccole dimensioni, compatibilmente con la tipologia edilizia ed il disegno del tessuto originario.

Gli interventi sugli edifici e le parti consolidate e morfologicamente riconoscibili, dovranno perseguire il mantenimento di tali caratteristiche.

Nelle parti di tessuto alterate, o definite incompatibili con il sub-sistema si potrà intervenire, attraverso processi di ristrutturazione urbanistica, con demolizione e ricostruzione di edifici, cambio di destinazione d'uso, modifica al tessuto urbano purché subordinato ad una migliore relazione con il disegno del tessuto storicamente consolidato. Percorsi pedonali e ciclabili di relazione fra varie parti della città, sia con il centro storico che con le espansioni recenti, attraverso il recupero qualitativo degli spazi aperti e della viabilità, la formazione di corridoi verdi integrati al sistema dei parchi e giardini.

Art. 75 Sub-Sistema delle Espansioni Consolidate lungo le Principali Direttrici Viarie della Pianura

Comprende quegli insediamenti a destinazione prevalentemente residenziale che si sono attestati lungo le principali direttrici di accesso alla città. Si tratta di sviluppi lineari consolidatisi soprattutto lungo le infrastrutture a carattere provinciale e nazionale, sovrapponendosi a case isolate, vecchie borgate o piccoli centri di pianura che ne rappresentavano il tessuto insediativo storico, definendo una quinta edilizia più o meno densa, i cui retri si affacciano su ampi spazi di campagna aperta.

La funzione prevalente è la residenza ma sono presenti anche attrezzature, attività commerciali, produttive artigianali o legate alla produzione e commercializzazione dei prodotti dei sottosistemi confinanti.

Si prevede il consolidamento della residenza con relativi servizi ed attrezzature.

È consentita la presenza di attività terziarie ed artigianali purché compatibili con la qualità residenziale; nonché la realizzazione di servizi e attrezzature di interesse locale a servizio dei sistemi e sub-sistemi confinanti.

Il rafforzamento della struttura insediativa, incentivando un sistema di relazioni trasversale alla longitudinalità dell'asse stradale.

Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere un progetto di riorganizzazione urbanistica dell'insediamento che persegua:

  • * il mantenimento, attraverso la cortina edificata, dei varchi più significativi, in funzione dell'identità dei diversi nuclei e delle visuali verso il territorio aperto;
  • * la ricucitura ed il completamento degli aggregati attraverso la progettazione degli spazi aperti, e l'inserimento di quote di edificato all'interno dei perimetri urbani;
  • * il riordino della circolazione pedonale, ciclabile, veicolare motorizzata e del trasporto pubblico in riferimento all'ambito locale ed extraurbano;
  • * la creazione di parcheggi pertinenziali;
  • * il trasferimento e nuova collocazione di attività incompatibili eventualmente presenti;
  • * la riqualificazione degli standard abitativi nel rispetto delle strutture morfologiche e tipologiche dei tessuti urbani.

Art. 76 Sub-Sistema delle Espansioni Recenti nelle Aree Collinari e Montane

Comprende quegli insediamenti, a destinazione prevalentemente residenziale, in aggiunta ai nuclei originari dei centri antichi e nuclei minori, cresciuti sulla base di singole iniziative, in genere private, di dimensioni medio piccole.

La caratteristica saliente di questi interventi è rappresentata dalla disomogeneità delle tipologie edilizie, dall'alterazione o sostituzione dei materiali costruttivi tradizionali, dalla discontinuità con la tipologia edilizia ed urbana del centro o nucleo, dalla frammentarietà dello spazio urbano, sia nel disegno che nella fruibilità e nei materiali di finitura.

Laddove il sub-sistema risulta sfrangiato o frammentato nel tessuto urbano, la perimetrazione comprende anche aree inedificate ma funzionali al completamento ed alla riqualificazione dell'insediamento.

Si prevede la funzione principalmente residenziale, da integrarsi con attrezzature, servizi, esercizi commerciali che non rechino pregiudizi all'accesso ed alla struttura urbana e paesaggistica del luogo. relativi servizi ed attrezzature, attività terziarie ed artigianali compatibili con la qualità residenziale.

Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere un progetto di riorganizzazione urbanistica dell'insediamento che persegua:

  • * il rafforzamento della struttura urbana mediante nuove dotazioni di servizi, infrastrutture ed attrezzature pubbliche, che favoriscano l'insediamento e la permanenza di residenti stabili anche in relazione ad eventuali tessuti insediativi storici limitrofi;
  • * la riqualificazione dei tessuti radi, informi o comunque degradati mediante localizzazione di nuove residenze o di attività artigianali, terziarie e direzionali compatibili, che siano anche a servizio di ambiti più ampi;
  • * il recupero delle situazione di degrado ambientale e valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio.
  • * la tutela e valorizzazione delle aree libere mediante progetti di arredo urbano che migliorino l'accessibilità e in generale la qualità urbana;
  • * la ricucitura ed il completamento degli aggregati attraverso la progettazione degli spazi aperti, e l'inserimento di quote di edificato all'interno dei perimetri urbani;
  • * il riordino della circolazione pedonale, ciclabile, veicolare motorizzata e del trasporto pubblico in riferimento all'ambito locale ed extraurbano;
  • * la creazione di parcheggi pertinenziali;
  • * il trasferimento e nuova collocazione di attività incompatibili eventualmente presenti;
  • * la riqualificazione degli standard abitativi anche attraverso lo sviluppo di nuove tipologie di tessuto urbano e l'impiego di tecniche costruttive di architettura bioclimatica

Art. 77 Sub-Sistema delle Espansioni Recenti (del Capoluogo e della Pianura Produttiva)

Comprende i quartieri urbani e l'espansione insediativa della pianura realizzati prevalentemente dal secondo dopoguerra ad oggi, attraverso episodi principalmente di iniziativa privata. La caratteristica di questi luoghi è data dalla episodicità degli interventi, spesso disarticolati e privi di un disegno organico, dalla scarsità e frammentarietà degli spazi pubblici nonché disomogeneità dei tipi edilizi.

La funzione principale è rappresentata dalla residenza per la quale dovranno essere garantiti i relativi servizi ed attrezzature; è consentito l'inserimento di attività terziarie, anche a servizio di ambiti più ampi del quartiere o del centro, e di attività artigianali, specie se connesse alla residenza e comunque di piccole dimensioni, purché non rechino pregiudizio alla qualità della residenza: evitando ogni forma di inquinamento e di sovraccarico dei flussi di traffico presenti.

Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere un progetto di riorganizzazione urbanistica dell'insediamento che persegua:

  • * il mantenimento dell'identità dei diversi nuclei e delle visuali verso il territorio aperto;
  • * la ricucitura ed il completamento degli aggregati attraverso la progettazione degli spazi aperti, e l'inserimento di nuove quote di edificato;
  • * la ristrutturazione degli edifici e degli spazi aperti annessi, nonché la ristrutturazione urbanistica di interi comparti, al fine di una migliore qualità urbana dei tessuti e dello spazio pubblico;
  • * il riordino della circolazione pedonale, ciclabile, veicolare motorizzata e del trasporto pubblico in riferimento all'ambito locale ed extraurbano;
  • * la creazione di parcheggi pertinenziali ed a servizio del Centro Storico;
  • * il trasferimento e nuova collocazione di attività incompatibili eventualmente presenti;
  • * la riqualificazione degli standard abitativi nel rispetto delle strutture morfologiche e tipologiche dei tessuti urbani.

Art. 78 Sub-Sistema degli Interventi Residenziali Unitari

Comprende quegli insediamenti rappresentati dai quartieri residenziali della città realizzati per interventi unitari e morfologicamente riconoscibili.

La funzione principale è rappresentata dalla residenza, gli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia dovranno avere carattere unitario. La ristrutturazione urbanistica, all'interno di quei quartieri che per degrado fisico o condizioni di disagio abitativo implichino un ripensamento degli assetti urbani e dei rapporti architettonici, sarà finalizzata ad ambienti di vita organici e polifunzionali.

Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere un progetto di riorganizzazione urbanistica dell'insediamento che persegua:

  • * l'integrazione della funzione residenziale con attrezzature, servizi ed esercizi commerciali;
  • * il mantenimento dell'identità dei diversi nuclei e delle visuali verso il territorio aperto;
  • * la ricucitura ed il completamento degli aggregati attraverso la progettazione degli spazi aperti;
  • * la ristrutturazione degli edifici e degli spazi aperti annessi, al fine di una migliore qualità urbana dei tessuti e dello spazio pubblico;
  • * il riordino della circolazione pedonale, ciclabile, veicolare motorizzata e del trasporto pubblico in riferimento all'ambito locale ed extraurbano;
  • * la creazione di parcheggi pertinenziali ed a servizio delle aree limitrofe;
  • * il trasferimento e nuova collocazione di attività incompatibili eventualmente presenti;
  • * la riqualificazione degli standard abitativi.

Art. 79 Sub-Sistema delle Aree Aperte di pertinenza agli insediamenti

Comprende le aree aperte adiacenti i centri, che per la loro ubicazione nel paesaggio, per il rapporto di pertinenza con gli insediamenti limitrofi, per la presenza di particolari sistemazioni agrarie o di manufatti di valore storico-testimoniale, svolgono un ruolo determinante nel definire i rapporti tra ambiente naturale ed ambiente costruito.

Sono consentite le attività agricole e la collocazione di servizi ed attrezzature di prevalente interesse pubblico che non comportino la realizzazione di nuovo edificato.

Possono essere ammessi chioschi e manufatti precari annessi ai servizi e alle attrezzature presenti o previste, purché realizzati con tipologie e materiali definiti nell'ambito di un progetto unitario di valorizzazione e tutela delle aree;

La realizzazione di nuove costruzioni rurali per le attività agricole esistenti non potrà essere consentita all'interno di questo sub-sistema.

Il Regolamento urbanistico dovrà:

  • * perseguire la tutela e valorizzazione degli elementi di interesse culturale, agrario e ambientale caratterizzanti l'area;
  • * prevedere la definizione di progetti specifici, che utilizzino le risorse dell'area a servizio degli insediamenti di cui costituiscono pertinenza, o più in generale dei sistemi funzionali ambientali di appartenenza, con particolare riferimento a percorsi anche di interesse turistico;
  • * la cinturazione arborea a filari lungo il perimetro degli insediamenti per definire un "confine-diaframma" interfacciato con il territorio aperto;
  • * l'inserimento di zone sportive all'aperto ed aree boscate, per la creazione di verde attrezzato da riconnettere al tessuto insediativo.

Art. 80 Sub-Sistema Insediativo delle Aree di frangia

Sono quelle aree, originariamente agricole, interne all'insediamento urbano del capoluogo, marginalizzate da espansione urbana o da infrastrutture, ma che presentano notevoli potenzialità per la riqualificazione urbana.

Vi si possono collocare funzioni residenziali, attrezzature di interesse generale, terziario, verde urbano attrezzato e sportivo

Al fine di concludere all'esterno l'abitato con un disegno continuo ed unitario, pur se variato per tipologie e morfologia, attraverso la ricucitura ed il completamento degli elementi di sfrangiatura della maglia urbana, il Regolamento Urbanistico dovrà individuare ambiti unitari di Progettazione ed i relativi comparti di intervento, facendo riferimento al sistema di relazioni esteso a tutto il comparto urbano interessato, prevedendo:

  • * la ricomposizione ed il consolidamento delle peculiarità di spazio aperto urbano, attraverso un'organico progetto degli spazi pubblici;
  • * la ricucitura e completamento degli elementi di sfrangiatura della maglia urbana, mediante interventi di completamento o di cinturazione con edilizia privata, pubblica e per servizi, al fine di creare elementi di continuità che concludano correttamente al'esterno il tessuto edilizio;
  • * la realizzazione di servizi e attrezzature di interesse generale;
  • * l'inserimento di zone sportive ed aree boscate, per la creazione di verde attrezzato da connettere con i luoghi urbani centrali;
  • * la relazione con il sistema delle "Mura Verdi", mediante definite penetrazioni del verde di frangia da riconnetere con le aree aperte, ed i corridoi ecologici;
  • * l'alleggerimento ed il decongestionamento dei flussi di traffico della viabilità esistente;
  • * il completamento della viabilità urbana;
  • * il recupero dei tracciati della viabilità storica;
  • * la previsione di viali alberati, attrezzati con percorsi pedonali e ciclabili;
  • * la salvaguardia delle visuali verso gli elementi morfologico-paesaggistici e architettonici di pregio.

Art. 81 Sub-Sistema Insediativo delle Aree Marginali e Degradate

Comprende aree ed insediamenti sia di origine residenziale che produttiva, che presentano condizioni di abbandono, di degrado funzionale, sociale ed ambientale.

Inoltre rientrano in questa categoria zone ove si sono insediate funzioni marginali quali discariche, depositi di materiali per l'edilizia, aree di escavazione di inerti, cave, depositi di rottamazione degli autoveicoli, aree per fiere, spettacoli e mercati itineranti, aree di sosta per nomadi.

Sono caratterizzate da totale abbandono, marcata sotto utilizzazione o da utilizzazione palesemente impropria.

Rappresentano una potenziale risorsa per il territorio, in quanto vi si possono insediare funzioni più adeguate e necessarie allo sviluppo, attraverso nuovi interventi senza che gli stessi producano ulteriori consumi di suolo.

Per il presente sub-sistema non vi sono indirizzi specifici di funzioni se non quelle definiti nell'ambito del Sistema Funzionale, in rapporto al contesto ambientale o urbano.

Il Regolamento urbanistico disciplina gli interventi di recupero e riqualificazione funzionale ed ambientale, promuovendo tramite Piani Attuativi e progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, interventi di ingegneria naturalistica e progettazione ambientale, nel rispetto della normativa e programmazione regionale e provinciale

Art. 82 Sub-Sistema Insediativo degli Insediamenti Produttivi in territorio aperto

Sono gli edifici industriali sparsi nel territorio aperto, caratterizzati da aree e luoghi dove nel corso degli anni, spesso al di fuori di una pianificazione urbanistica coordinata, si sono insediate attività artigianali o industriali ubicate in un contesto prevalentemente agricolo e comunque inadeguato, per insufficienza delle infrastrutture, incompatibilità al contesto ambientale e paesaggistico. Questa collocazione al di fuori di aree specializzate o comunque opportunamente servite, determina spesso disagio e limitazioni allo sviluppo aziendale;

Previa verifica della sostenibilità ambientale delle funzioni insediate, ne è consentita la permanenza subordinata al riordino urbanistico ed al recupero delle eventuali condizioni di degrado.

Tuttavia é auspicato il trasferimento delle attività insediate in zone più adeguate sotto il profilo urbanistico ambientale. Sarà il Regolamento Urbanistico a specificare le nuove funzioni in rapporto al contesto ambientale, ed individuare le aree compatibili per la ricollocazione delle attività che risultino insostenibili dal sito attuale, attivando anche specifici incentivi al trasferimento;

Art. 83 Sub-Sistema degli Insediamenti Produttivi in Aree Specializzate

Comprendono le zone industriali ed artigianali esistenti, di completamento e di nuovo progetto.

Il Piano Strutturale individua all'interno del sub-sistema i seguenti ambiti di intervento: Sant'Agostino; i capisaldi produttivi della piana di Bottegone, Casenuove di Masiano, Castel degli Agresti; l'area ex Permaflex di Gello. La destinazione d'uso prevista per i suddetti comparti è esclusivamente industriale ed artigianale.

Il sub-sistema è caratterizzato dalla destinazione d'uso prevalentemente produttiva, in misura superiore rispetto alle altre funzioni ammesse, di seguito indicate:

  • - laboratori di ricerca e di analisi legati alle attività industriali;
  • - magazzini, depositi e silos;
  • - abitazioni per il titolare e/o per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti;
  • - servizi ed attrezzature aziendali per gli addetti;
  • - deposito e lavorazione all'aperto di materiali.

Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere la dotazione di una adeguata accessibilità ai comparti attraverso il riordino della viabilità.

La dotazione di adeguate infrastrutture e servizi collettivi per le persone e le imprese.

La riqualificazione ambientale tramite un miglior uso e recupero delle risorse, in particolar modo acqua ed energia, anche attraverso l'inserimento di zone per impianti tecnologici innovativi sotto il profilo del risparmio energetico e della compatibilità ambientale, ed aree ecologicamente attrezzate.

La programmazione urbanistica tesa a favorire lo sviluppo delle aree più deboli.

Le modalità di inserimento ambientale dei nuovi insediamenti, e di miglioramento di quelli esistenti.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11