Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 11 Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia

Con riferimento all'ammissibilità degli interventi di trasformazione del territorio la disciplina per la prevenzione del rischio idraulico fa diretto riferimento alle leggi dello Stato ed alle recenti normative della Regione Toscana, in particolare alla Delibera del Consiglio Regionale n° 12 del 25.01.2000 (ex D.C.R.T. 230/94) Piano di Indirizzo Territoriale e Circolare illustrativa "Misure di salvaguardia del PIT. Indirizzi per l'applicazione (art.11 L.R. 5/95)" approvata con Del. Giunta Regionale n° 868 del 07.08.2000.

L'obiettivo del complesso delle normative toscane sul rischio idraulico è la tutela degli interessi pubblici in materia di rischio idraulico con particolare riferimento alla prevenzione dei danni provocati dai fenomeni di esondazione e ristagno.

Inoltre viene fatto riferimento a:

  • * piano stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico del bacino del fiume Arno dell'Autorità di Bacino del fiume Arno;
  • * progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Reno

Art. 12 Zonazioni di pericolosità per fattori idraulici

Il territorio comunale è stato zonizzato in classe di pericolosità che tengono conto dei parametri riportati nella Tav. 16 - Carta della Pericolosità per fattori idraulici.

La zonazione di pericolosità in relazione al rischio idraulico presenta le seguenti classi:

  1. 1 - PERICOLOSITÀ IRRILEVANTE - Aree collinari e montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    • - non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • - sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine, o in mancanza, al ciglio di sponda.
  2. 2 - PERICOLOSITÀ BASSA - Aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    • - non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • - sono in situazione di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine, o in mancanza, al ciglio di sponda.
  3. 3 - PERICOLOSITÀ MEDIA - Aree di fondovalle per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
    • - vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • - sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine, o in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
    La classe 3 è stata suddivisa in tre sottoclassi che rispondono alle seguenti caratteristiche:
    1. 3.1 -PERICOLOSITÀ MEDIA - Aree di fondovalle o di pianura in cui non sono segnalati eventi di ristagno o alluvionamento ma che sono in situazione morfologicamente sfavorevole.
    2. 3.2 -PERICOLOSITÀ MEDIA - Aree di fondovalle o di pianura,, poste in situazione morfologicamente sfavorevole e protette da opere idrauliche, interessate da eventi ricorrenti di ristagno e/o esondazione della rete secondaria, di tracimazioni della rete principale che hanno determinato battenti d'acqua inferiori a cm 30.
    3. 3.3 -PERICOLOSITÀ MEDIA - Aree di fondovalle o di pianura, poste in situazione morfologicamente sfavorevole e protette da opere idrauliche, interessate da eventi ricorrenti di ristagno e/o esondazione della rete secondaria, di tracimazioni della rete principale che hanno determinato battenti d'acqua superiori a cm 30; e/o aree con permanenza di ristagno prolungata generalmente superiore a 3-4 giorni.
  4. 4 - PERICOLOSITÀ ELEVATA - Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
    • - vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • - sono morfologicamente in una situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine, o in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
    La zonazione di pericolosità deriva in modo sostanziale dalla Carta delle aree allagate (Tav. 8); quest'ultimo documento deve essere aggiornato annualmente secondo il dispositivo previsto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno. Qualora detto aggiornamento individui variazioni del grado di pericolosità sarà necessario provvedere alla modifica contestuale della Carta di pericolosità.

Art. 13 Il reticolo idraulico all'interno delle aree a rischio idraulico

Nella Carta delle aree allagate (Tav.8), sono stati individuati i tratti di corsi d'acqua caratterizzati da difficoltà di deflusso ed inefficienza della sezione idraulica. Nei bacini idrografici di questi corsi d'acqua il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere la localizzazione di aree di esondazione e/o di accumulo delle acque sia attraverso impianti tecnici sia attraverso la destinazione di aree con laminazione naturale.

All'interno delle aree classificate a pericolosità idraulica: classe 3.2, classe 3.3 e classe 4 di pericolosità, devono essere perseguite strategie ed indirizzi di gestione della rete idraulica secondaria finalizzata al recupero ed aumento della sua capacità di accumulo; infatti una parte rilevante dei compiti che deve svolgere il reticolo idraulico-agrario è quello di contenere e accumulare volumi consistenti di acque prima dell'immissione diretta nei collettori principali.

Il Regolamento Urbanistico dovrà pertanto prevedere norme ed incentivi che attuino tali indicazioni; i progetti di urbanizzazione, i progetti di infrastrutture, piani di miglioramento agricolo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

  • - non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi anche costituenti la rete agraria campestre;
  • - devono essere vietati restringimenti di sezione in corrispondenza di attraversamenti;
  • - deve essere ampliata la sezione di deflusso;
  • - nel caso di piani attuativi di cui all'Art.31 della L.R. 5/95 a all'Art. 4 L:R: 64/95 il progetto delle opere di urbanizzazione deve comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali e garantire anche che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel caso in cui i collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata liquida il progetto di urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti.

Art. 14 Le aree a pericolosità idraulica (classe 3 e classe 4 di pericolosità)

Per le aree inserite in classe 3 di pericolosità per fattori idraulici deve essere allegato al Regolamento Urbanistico uno studio, anche a livello qualitativo, che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione e di ristagno.

All'interno delle aree ricadenti in classe di pericolosità 3.3, interessate da fenomeni significativi di ristagno delle acque e tracimazioni non si debbono prevedere espansioni urbanistiche; potranno essere consentiti completamenti del tessuto urbanizzato esistente e le dotazioni a servizio delle attività agricole.

Per le aree inserite in classe 4 di pericolosità per fattori idraulici deve essere allegato al Regolamento Urbanistico uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi. Nel caso in cui l'area interessata sia soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi fra 0 e 20 anni il Regolamento Urbanistico non dovrà consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura. Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio ma non alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.

Nelle aree classificate a rischio medio-alto, classi 3.2, 3.3, 4, dovrà essere avviato uno studio sugli effetti delle impermeabilizzazioni in uso per le attività vivaistiche specializzate, in particolare dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle norme attualmente vigenti e proposte eventuali variazioni anche alla luce dello sviluppo dei materiali impiegabili; in particolare dovranno essere verificate le possibilità di utilizzo di sottofondi pacciamanti naturali in sostituzione di teli anti-alga semipermeabili.

Art. 15 Salvaguardia del rischio per fattori idraulici

In mancanza di studi idraulici e fino alla loro definizione vengono applicate le disposizioni previste dalla Deliberazione Consiglio regione Toscana n. 12 del 25 gennaio 2001 (art. 11 L.R. 5/95) relative a:

  1. Salvaguardie per l'ambito A1 di cui all'art.75 - 79
  2. Salvaguardie per l'ambito A2 di cui all'art.76 - 79
  3. Salvaguardie per l'ambito B di cui all'art. 77 - 79
  4. Salvaguardie per la riduzione dell'impermeabilizzazione di cui all'art. 78

Art. 16 Disposizioni attuative delle salvaguardie

L'intero tracciato dei corsi d'acqua in elenco è soggetto alle presenti norme, con la sola eccezione delle parti tombate precedentemente all'entrata in vigore della presente disciplina nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del tombamento.

Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili non potranno comunque ridurre l'area della sezione idraulica preesistente. Non rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d'acqua.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si precisa quanto segue:

  1. a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione dei nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia.
  2. b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
  3. c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione.

La documentazione prevista dalla presente disciplina è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio o l'emanazione degli atti su cui si applicano le salvaguardie e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l'emanazione degli stessi atti.

Quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione o dello Stato, dovrà essere richiesta preliminarmente all'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio, alla Provincia di Pistoia o al Provveditorato delle Opere Pubbliche, secondo le rispettive competenze, l'autorizzazione idraulica prevista dalla normativa vigente. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono parte dell'opera a cui si riferiscono, in particolare si precisa che:

  • - nella edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie;
  • - nella urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici servizi.

L'elenco dei corsi d'acqua significativi ai fini della prevenzione del rischio e ricadenti all'interno del territorio comunale è il seguente, con relativa sigla e ambiti idraulici associati (è opportuno segnalare che la toponomastica fra la cartografia della carta tecnica regionale e la cartografia di riferimento per l'applicazione della norma, allegata alla deliberazione 230/94, sono talvolta discordanti):

  1. FOSSO ACQUALUNGA - PT811 AB
  2. RIO BARBARO - PT2000 A
  3. FOSSO BOLLACCHIONE - PT895 AB
  4. TORRENTE BRANA - PT2490 AB
  5. FOSSO BRUSIGLIANO DI - PT916 AB
  6. FOSSO BULICATA DI O DI S.LUCIA - PT927 AB
  7. TORRENTE BURE DI S.MORO E BURE DI PRATALE - PT2 496 A
  8. TORRENTE BURE DI VILLA - PT2497 AB
  9. TORRENTE BURE E BURE DI BAGGIO - PT2494 AB
  10. FOSSO DI CASTAGNO O FIUME SARICI - PT1028 AB
  11. FOSSO DI CAVACCIA - PT1041 AB
  12. FOSSO CILICEIA DI O CIRICEA - PT1069 A
  13. FOSSO CIREGLIO DI O VINCIO DI CIREGLIO - PT1067A
  14. FORRA FABBRICA - PT763 A
  15. FOSSO FALDO DEL - PT1143 A
  16. RIO FALLITA DELLA - PT2105 AB
  17. FOSSO DELLE FORRE O CASTELLARE - PT1201 A
  18. FOSSO DI GROPPOLI E DELLA GRILLAIA - PT1282 A
  19. RIO GUGLIANO - PT2164 A
  20. BORRO O LA FORRA - PT1290 A
  21. TORRENTE LIMENTRA DI SAMBUCA - PT2670 AB
  22. RIO LIZZANELLO O IL RIO - PT2184A
  23. FORRA DEL LOCO O DI FABBRICACCIA - PT1354 AB
  24. FOSSO MARTELLANO - PT1394 A
  25. TORRENTE OMBRONE PISTOIESE - PT2728 AB
  26. TORRENTE ORSIGNA - PT2736 AB
  27. FORRA PIAN DI NENNE - PT770 A
  28. TORRENTE PIESTRO - PT2762 A
  29. FORRA DI PRATALE - PT773 A
  30. FOSSO QUADRELLI E GORA DI DOGAIA - PT2062 AB
  31. FOSSO RAGNAIA DELLA - PT1588 A
  32. FIUME RENO, RENO DI PRUNETTO E RENO DI - PT743 AB
  33. BORRO DI S. ALESSIO IL RIO - PT196 AB
  34. TORRENTE SETTOIA O SETTOLA - PT2848 AB
  35. FOSSO SILLORA - PT1770 A
  36. RIO SIROBBIO - PT2359 A
  37. FOSSO SORDIGNA - PT1773 A
  38. FOSSO DELLE SPIAGGE E FORRA DELLE PIAGGE - PT2990 A
  39. TORRENTE STELLA - PT2868 AB
  40. FOSSO TAZZERA - PT1821 AB
  41. FOSSO DI TAZZERA - PT1822 AB
  42. FORRA TONINI DI O DI DONNINI - PT779 A
  43. TORRENTE TROBECCHIA O TORBECCHIA - PT2916 AB
  44. FOSSO DI VILLA - PT1924 A
  45. FORRA VINCIGLIAIA O FOSSO VETERANA - PT780 A
  46. TORRENTE VINCIO DI BRANDEGLIO - PT2953 A
  47. TORRENTE VINCIO DI MONTAGNANA - PT2954 AB

Art. 17 Prescrizioni di salvaguardia per Interventi Edilizi e urbanistici

Sino all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, che dovrà recepire gli approfondimenti derivati da studi idraulici specifici, si individuano le seguenti prescrizioni

All'interno delle aree ricadenti in classe di pericolosità 3 valgono le seguenti prescrizioni:

  • * qualsiasi intervento deve salvaguardare la rete idraulica che insiste nell'area, devono essere mantenute le aree di accumulo delle sezioni dei fossi presenti, non devono essere introdotti restringimenti di sezioni negli attraversamenti stradali;
  • * nel caso di interventi insediativi rilevanti il progetto delle opere di urbanizzazione deve comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali e garantire anche che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel caso in cui i collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata liquida il progetto di urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti;
  • * deve essere garantita la sorveglianza sulla rete idraulica secondaria tramite opportuni regolamenti per garantire l'efficienza della rete stessa, la ordinaria manutenzione da parte dei frontisti e proprietari, il rilievo delle eventuali modifiche ai tracciati ed alle sezioni.

All'interno delle aree ricadenti in classe di pericolosità 3.2, interessate da fenomeni di ristagno delle acque valgono le seguenti prescrizioni:

  • - i progetti di insediamento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti dovranno essere corredati da opportuni progetti di attenuazione del rischio di ristagno attualmente rilevato, le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche gli interventi di sistemazione della rete di drenaggio superficiale senza che questo comporti aggravi alle aree poste più a valle. All'interno dell'area di intervento la disponibilità di accumulo delle acque di ruscellamento e ristagno alterata dal nuovo insediamento dovrà essere recuperata in considerazione dei nuovi volumi realizzati e delle nuove superfici impermeabilizzate. Il progetto di sistemazione dei terreni e del reticolo idraulico deve seguire, se possibile ed in attesa di più precise indicazioni, gli indirizzi richiamati all'Art. 13;
  • - verifica che le quote assolute di progetto del piano di calpestio siano adeguate alla situazione morfologica locale in un intorno significativo dell'area, facendo riferimento ai tiranti d'acqua attesi nell'area;
  • - i locali interrati non possono essere realizzati nelle aree classificate C nella Carta delle aree allagate (Tav. 08);
  • - i locali seminterrati sono consentiti nelle aree classificate B nella carta delle aree allagate (Tav. 08) alle seguenti condizioni:
    1. a. i seminterrati devono essere realizzati fuori terra per almeno il 50% dell'altezza utile;
    2. b. deve essere verificato, per i locali seminterrati dotati di scarichi, che le quote assolute siano idonee allo smaltimento delle acque tramite fognatura a gravità;
    3. c. deve essere realizzato un sistema di difesa dei locali seminterrati dall'ingresso di acque di ristagno o correnti tramite opportune tecniche di impermeabilizzazione, il progetto degli accessi e delle aperture deve prevedere quote superiori al tirante riscontrato nell'area, considerando un franco di sicurezza. Eventuali finestrature devono essere dotate di sufficiente tenuta stagna per garantire l'incolumità delle persone e la riduzione del danno. Il regolamento urbanistico preciserà le specifiche tecniche per la realizzazione in sicurezza degli impianti elettrici e tecnologici.
  • - Sono vietati, di norma, rialzamenti del terreno; le sistemazioni agrarie e le sistemazioni esterne dei lotti in edificazione dovranno mantenere le quote di campagna preesistenti salvo modesti lavori di regolarizzazione delle superfici riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole, nel caso essi avvengano è obbligo compensare i volumi sottratti alla libera esondazione delle acque come prescrive sia la norma 6 del D.P.C.M.5.11.1999, che la D.C.R. 12/2000 artt. 78 e 79.

All'interno delle aree ricadenti in classe di pericolosità 3.3, interessate da fenomeni di ristagno o tracimazione delle acque valgono le seguenti prescrizioni:

  • - In queste aree sono vietate sia le nuove costruzioni sia la realizzazione di locali interrati o seminterrati. Sul patrimonio immobiliare esistente alla data di adozione delle presenti norme, sono consentitti gli interventi edilizi fino alla lettera "D" dell'art. 31 della legge 457/78. Tuttavia, qualora siano presenti locali interrati e seminterrati, essi non potranno essere destinati ad uso abitativo né allo svolgimento di attività produttive. Sono altresì ammessi limitati ampliamenti "una tantum" sulla superficie coperta che non superino il 10% nel caso di abitazioni e il 5% nel caso di annessi agricoli. È inoltre ammessa la demolizione e la successiva ricostruzione degli immobili per i quali è stata rilasciata la concessione a sanatoria ai sensi della legge 47/85, capo IV, nei soli casi in cui sia verificata la necessità di tale intervento ai fini del miglioramento tipologico del manufatto e del suo inserimento nel contesto ambientale. Sono vietati, di norma, i rialzamenti di terreno; le sistemazioni agrarie e quelle comunque esterne agli edifici dovranno mantenere le quote di campagna preesistenti salvo modesti lavori di regolarizzazione delle superfici riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole.
  • - Qualsiasi intervento deve salvaguardare la rete idraulica che insiste nell'area, devono essere mantenute le aree di accumulo delle sezioni dei fossi presenti, non devono essere introdotti restringimenti di sezioni negli attraversamenti stradali.

Art. 18 Corsi d'acqua demaniali

A tutti i corsi d'acqua demaniali si applicano le disposizioni di cui all'art. 96, punto f) del R.D. 523/1904 con la prescrizioni che il limite di mt. 10 per le costruzioni e gli scavi si misura dal piede esterno degli argini oppure dal ciglio di sponda nel caso di corso d'acqua non arginato.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11