Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 67 Sub Sistema dell'Agricoltura Specializzata

Diffusasi progressivamente nella piana pistoiese, risulta oggi prevalente in modo pressochè assoluta nel territorio comunale a sud della ferrovia; rispetto alle vecchie trame aziendali ha semplificato drasticamente la diversità colturale e ambientale, ma senza fenomeni vistosi di accorpamenti poderali e fondiari. L'intensità sempre più spinta delle colture si manifesta per infrastrutturazioni progressive (piazzali per colture in contenitore, viabilità, serre, tunnel ed ombrari, impianti tecnologici, ecc.). All'interno del sub-sistema si ritrovano aree a diffuso rischio idraulico ed aree di ricarica della falda freatica, con forte vulnerabilità della prima falda acquifera da parte di eventuali inquinanti, individuate nella Carta delle unità di paesaggio e degli ecotopi (TAV. 31) Il Regolamento Urbanistico dovrà quindi inserire norme finalizzate alla tutela di tali aree a rischio nei confronti delle attività ritenute di impatto sui parametri idraulici e idrici. La progressiva specializzazione colturale ha prodotto un notevole impoverimento ambientale (con relativa bassa "bio-potenzialità"), che fanno di questo sub-sistema della pianura un'area con una scarsissima omeostasi ecologica e perciò da questo punto di vista molto fragile.

L'attività agricola specializzata (vivai in piena terra, vasetterie, serre e tunnel) risulta pressoché esclusiva e collegata a nuove funzioni abitative e produttive (con tipologie di annessi rurali molto vicine a quelle industriali). Le definizioni regionali di assetti agrari le indicano come "aree ad agricoltura specializzata" (Asp), in cui la coltura promiscua tipica della piana (seminativi e prati, piantate arboree sulle prode) è stata drasticamente semplificata, specie nella vegetazione non colturale e nelle aree con problemi idrici, prima non coltivati ed ora tutti bonificati, a causa del fortissimo valore fondiario.

A causa della sua bassa "bio-potenzialità" ed inversamente alta fragilità ecologica, è opportuno che il Regolamento Urbanistico inserisca forme di incentivazione finalizzate alla tutela del residuo patrimonio ambientale ed al ripristino della vegetazione non colturale, come alberate e siepi lungo le strade ed i fossi, o aree ad hoc lasciate a vegetazione spontanea.

Il riuso del patrimonio edilizio, sia abitativo che produttivo agricolo, dovrà risultare privilegiato rispetto a eventuali nuove realizzazioni.

Non è consentito il tombamento dei corsi d'acqua, compreso i capofossi, se non per opere di attraversamento stradale.

Nelle aree a rischio idraulico ed in quelle a rischio freatico il Regolamento Urbanistico individuerà norme specifiche per la mitigazione degli stessi, nell'ambito delle misure previste dal "documento di valutazione degli effetti ambientali" di cui all'Art. 23.

Le eventuali recinzioni delle proprietà e le sistemazioni esterne in genere dovranno essere disciplinate nelle loro tipologie e nei materiali di esecuzione in modo da armonizzarne l'inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11