Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 65 Sub Sistema della Collina Paesaggistica

È costituito da aree collinari poste a ridosso della pianura, costituenti un arco che abbraccia il capoluogo da NE a SO, di grande pregio paesaggistico, sia attivo che passivo. Sono terreni spesso molto acclivi, ricchi di opere e tracce dell'uomo, come terrazzamenti e appoderamenti, viabilità e una serie di ville storiche, talora di grandissimo pregio; nonostante gli alti valori ambientali, sono aree caratterizzate da diffusi processi di abbandono delle attività agricole e forestali, con relativi fenomeni di degrado e dissesto idrogeologico.

L'agricoltura risulta limitata per lo più al mantenimento delle coltivazioni olivicole, e di tipo tradizionale; l'attività selvicolturale risulta di qualità molto scadente, e spesso trascurata, con ampie zone in cui la robinia ha sostituito i castagneti ed i boschi misti a prevalenza di querce termofile (leccio e roverella). Come assetti agrari, secondo le definizioni indicate nel PIT regionale, si tratta essenzialmente di "aree insediative ad economia agricola debole" (Ains), in cui funzioni, strutture e infrastrutture extra-agricole prevalgono su quelle rurali, e talora di "aree ad agricoltura estensiva" (Aest), con produzioni tradizionali quali oliveti e vigneti. In queste aree il Regolamento Urbanistico dovrà privilegiare le funzioni insediative mediante il riuso del patrimonio esistente e quelle agricolo-forestali incentivando la manutenzione del territorio agricolo e la riqualificazione di quello boschivo.

I grandi pregi paesaggistici e ambientali ne fanno aree di buone potenzialità agrituristiche ben collegabili ai centri della pianura, ed il R.U. potrà quindi inserire forme finalizzate alla incentivazione di tali attività, come anche al miglioramento qualitativo dei boschi esistenti, non necessariamente indirizzato verso l'alto fusto, ma soprattutto verso una composizione specifica più vicina alla vegetazione potenziale della zona (boschi misti termofili a prevalenza di querce) e ad una riqualificazione dei castagneti da frutto. Gli annessi rurali realizzati con convenzione o atto d'obbligo saranno oggetto di specifiche prescrizioni di RU inerenti funzioni e tipologia di intervento.

Nuovi usi agricoli specialistici potranno essere ammessi solo eccezionalmente in limitati ambiti definiti dal RU nel rispetto dello statuto dei luoghi, dovranno avere carattere temporaneo, con prescrizioni al ripristino dopo un determinato periodo da concordarsi con specifica convenzione, e nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi

Non sono consentite nuove costruzioni ma solo l'adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d'uso di annessi ai fini residenziali;

La costruzione di nuovi annessi rurali è consentita nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11