Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 64 Sub Sistema della Collina Valliva

È costituito da ampie fasce imperniate sui corsi fluviali di Buri, Brana, Ombrone, Vincio di Brandeglio, Torbecchia, Vincio di Montagnana, storicamente interessate da insediamenti a piccoli nuclei e da coltivazioni agricole promiscue e castanicole, oggi essenzialmente olivicole e boschive, con ceduo di castagno e di robinia. Sono aree con forti modificazioni apportate dall'uomo, anche di tipo morfologico, con viabilità e sistemazioni idraulico-agrarie, spesso di pregio, in cui i processi di abbandono causano diffusi fenomeni di degrado e dissesto idrogeologico.

La funzione abitativa risulta preminente e comunque legata al territorio circostante, sia agricolo che forestale, con una discreta presenza di aziende agricole o, più spesso, di piccole proprietà che rimangono legate a pratiche di coltivazione o di pura manutenzione.

L'attività selvicolturale risulta di qualità molto scadente, e spesso trascurata. Come assetti agrari, secondo le definizioni indicate nel PIT regionale, si tratta essenzialmente di "aree insediative ad economia agricola debole" (Ains), in cui funzioni, strutture e infrastrutture extra-agricole prevalgono su quelle rurali, e talora di "aree ad agricoltura estensiva" (Aest), con produzioni tradizionali quali oliveti e vigneti. Il Piano individua in queste aree uno dei suoi punti programmatici (la "centralità della collina"), sia privilegiando le funzioni insediative che incentivando la manutenzione del territorio agricolo e la riqualificazione di quello boschivo.

Il Regolamento Urbanistico potrà inserire forme di incentivazione finalizzate al miglioramento qualitativo dei boschi esistenti, non necessariamente indirizzato verso l'alto fusto, ma soprattutto verso una composizione specifica più vicina alla vegetazione potenziale della zona (boschi misti mesofili e termofili a prevalenza di querce) e ad una riqualificazione dei castagneti da frutto.

All'interno del Sub-sistema non sono ammesse attività vivaistiche; nelle aree aperte non interessate dalla coltivazione della vita e dell'olivo, possono tuttavia essere consentite, con specifiche prescrizioni di tutela ambientale e previa sottoscrizione di una convenzione con il Comune contenente un programma colturale, particolari attività vivaistiche, compatibili con l'equilibrio ambientale, la tutela del paesaggio, la morfologia del suolo e favorite dalle condizioni ambientali tipiche della collina. Al termine del programma colturale l'area dovrà essere rimessa in pristino.

Non sono consentite nuove costruzioni ma solo l'adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d'uso di annessi ai fini residenziali.

La costruzione di nuovi annessi rurali è consentita nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11