Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 62 Sub Sistema degli Ambiti Fluviali di Reno e Orsigna e Sub Sistema degli Ambiti Fluviali Collinari

È costituito dalle due fasce di fondovalle, morfologicamente distinte dai versanti montani dei fiumi Reno e Orsigna e dei versanti collinari di Bure, Brana, Ombrone, Vincio di Brandeglio, Torbecchia e Vincio di Montagnana. Anche se gli andamenti dei corsi d'acqua sono spesso rettilinei, la loro larghezza è fortemente variabile, passando dal ristretto alveo ad ambiti decisamente più estesi. La morfologia e la risorsa acqua hanno favorito la presenza antropica e, di conseguenza, è presente un apprezzabile edificato storico, sia di tipo residenziale che, soprattutto, produttivo con annessi sistemi per la regimazione, deviazione, accumulo e sfruttamento idraulico (briglie, gore, bottacci, laghetti, mulini, ghiacciaie, ferriere).

Come assetti agrari, secondo la definizione indicata dal P.I.T. e nella relazione di Piano Strutturale, si tratta di "aree insediative ad economia agricola debole" (Ains).

Il declino delle produzioni agricole montane e collinari e delle funzioni tradizionali legate all'uso della risorsa acqua ed alla produzione di energia idraulica, ha comportato un diffuso degrado delle relative strutture produttive ed insediative. L'alterazione del paesaggio conseguente al parziale abbandono dell'ambito fluviale (chiusura in selva delle aree agricole aperte, scomparsa dei percorsi minori, crollo delle opere d'arte) è stato solo in piccola parte contrastato dal parziale riuso del patrimonio edilizio a fini residenziali o di servizio.

È necessario incentivare le attività rurali ed il recupero del patrimonio edificato, mirando alla ricostituzione ambientale, percettiva e funzionale dell'intero sistema fluviale.

L'intero ambito, così come perimetrato nella TAV.33, è da intendersi quale corridoio ecologico-ambientale in cui procedere attraverso interventi di rinaturalizzazione o comunque di mitigazione degli effetti derivanti da attività antropiche.

Non sono consentite nuove costruzioni ma solo l'adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d'uso di annessi ai fini residenziali e agrituristici.

I progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente dovranno tener conto delle funzioni originarie degli edifici e delle opere loro pertinenziali, considerando unitariamente il sistema produttivo storico.

È vietata ogni alterazione delle sistemazioni idrauliche e dei percorsi fluviali, al di fuori di specifici progetti volti alla valorizzazione culturale ed ambientale degli ambiti.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11