Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 60 Sub Sistema dei Rilievi Principali

È costituito da una vasta area montana a prevalente copertura boscata ed a bassa presenza antropica, che prosegue senza discontinuità anche nei Comuni limitrofi.

Come assetti agrari, secondo le definizioni indicate dal P.I.T. e nella relazione del Piano Strutturale, si tratta di "aree decentrate e marginali ad economia agricola debole "(Adec).

La funzione generale di connessione naturalistica e paesaggistica propria sia delle aree boscate che di quelle aperte risulta collegata all'uso ed alla valorizzazione delle attività pastorali e selvicolturali integrate, facenti parte del ciclo produttivo del bosco (coltivazione, raccolta, taglio, lavorazione del legname, reimpianto) che sono dunque confermate quali funzioni ammissibili ed anzi da sostenere per l'equilibrio ecologico e ambientale del sistema. Inoltre la già diffusa fruizione turistica di tipo escursionistico può essere integrata con attività agri-turistiche anche allo scopo di mantenere il patrimonio edilizio storico sparso e le relative sistemazioni morfologiche ed infrastrutturali.

Per ragioni paesaggistiche e per l'equilibrio generale del sistema, è opportuno favorire il mantenimento delle aree aperte contrastando la tendenza alla selva incolta.

Non sono ammesse attività vivaistiche. Possono tuttavia essere consentite, con specifiche prescrizioni di tutela ambientale e previa la sottoscrizione di una convenzione con il Comune, contenente un programma colturale, particolari attività vivaistiche compatibili con l'equilibrio ambientale, la tutela del paesaggio, la morfologia del suolo e che sono favorite dalle condizioni ambientali tipiche della collina o della montagna.

Sarà consentita per lo stretto periodo previsto dal ciclo colturale espressamente autorizzato, la coltivazione di essenze erbacee, bulbose, arbustive ed arboree. Al termine del programma colturale l'area dovrà essere rimessa in pristino.

Non sono consentite nuove costruzioni ma solo il recupero, l'adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d'uso di annessi ai fini residenziali;

La costruzione di nuovi annessi rurali è consentita se non comporta realizzazione di nuova viabilità, e nel rispetto degli elementi costitutivi lo statuto dei luoghi.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11