Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 58 Disciplina generale delle aree a funzione agricola

Sono aree destinate all'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse con riferimento non solo alla funzione produttiva ma anche alla funzione di salvaguardia del paesaggio e delle risorse naturali del territorio. In queste zone, fatte salve le immediate pertinenze specializzate come parchi e giardini ed ulteriori specificazioni e limitazioni di cui ai punti successivi, sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 64/1995 e sue successive modifiche, nel rispetto degli indirizzi, criteri e parametri definiti dalla Provincia nell'ambito delle sue competenze.

Si definiscono aree ad esclusiva funzione agricola quelle comprese nel sub-sistema dell'agricoltura specializzata (Tav.33), tutte le altre sono definite a prevalente funzione agricola.

Gli effetti di qualsiasi intervento che comporti apprezzabili trasformazioni edilizie, ambientali, produttive, colturali, urbanistiche devono essere preventivamente valutati al fine di garantire che:

  • - nessuna risorsa naturale del territorio possa essere ridotta in modo significativo ed irreversibile, in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente;
  • - siano tutelati e valorizzati il paesaggio, i documenti materiali della cultura, il patrimonio edilizio ed infrastrutturale storico;
  • - non venga alterato in misura apprezzabile l'equilibrio idrogeologico della pianura se non per realizzare interventi di miglioramento idraulico ambientale;
  • - venga favorito lo sviluppo sostenibile dal territorio delle attività agricole, garantendo alle aziende uguali possibilità di crescita economica e sociale, sia in termini attuali che potenziali.

Per gli interventi che realizzano trasformazioni colturali che incidono in qualsiasi modo e misura sulla morfologia, sul consumo delle risorse, sulla permeabilità e sulla regimazione idraulica dei suoli, ivi compresa la produzione di piante in contenitore, deve essere prevista una preventiva valutazione degli effetti ambientali sulla base di criteri da stabilirsi prima della formazione del Regolamento Urbanistico.

I criteri di valutazione dovranno controllare, in primo luogo, le relazioni esistenti tra la trasformazione dell'uso agricolo e la tutela delle risorse essenziali presenti sul territorio comunale fissando ambiti di ammissibilità per le trasformazioni riferiti almeno ai seguenti tipi di intervento:

  • - impermeabilizzazione del suolo;
  • - alterazione dei livelli di campagna;
  • - modifica del reticolo idrografico, anche minore;
  • - modifica dell'organizzazione tradizionale del territorio;
  • - accentuazione nell'uso, senza recupero, della risorsa acqua;
  • - accentuazione nell'uso delle sostanze chimiche.

Il Regolamento Urbanistico dovrà recepire quanto specificato e previsto dallo Statuto dei Luoghi, ed agli indirizzi generali di gestione e obiettivi di governo del territorio espressi per ciascun sistema.

In particolare, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ciascun sub-sistema:

  • - Promuovere, anche attraverso specifici atti di pianificazione, una strategia di valorizzazione economica degli insediamenti e dei territori rurali in declino per garantirne l'assetto paesaggistico e culturale più specifico.
  • degli elementi qualificanti il paesaggio, di muri a secco e ciglionamenti, della rete di scolo, vie poderali, alberature e in genere la struttura territoriale storica, con finanziamenti ed incentivazioni fiscali o di aiuti connessi con i Regolamenti Comunitari.
  • - Sviluppare la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale. Definendo una disciplina puntuale degli interventi edilizi ammessi, nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche costruttive tradizionali.
  • - Disciplinare le destinazioni d'uso degli immobili, in raccordo con gli indirizzi programmatici di Piano.

Le nuove costruzioni, gli ampliamenti ed i lavori di manutenzione ristrutturazione e ripristino non dovranno arrecare pregiudizio alle preesistenze architettoniche individuate nell'Atlante delle Permanenze.

Ferme restando le disposizioni in materia di regolamento forestale e di tutela paesistico-ambientale, non è richiesta valutazione preventiva per le normali lavorazioni del terreno, concimazioni, livellazioni, zollature e ripristino dalle zollature.

Non dovranno essere consentiti, al di fuori dello stretto ambito di pertinenza di interventi edilizi autorizzati, l'asportazione dell'intero franco di terreno coltivabile o la trasformazione strutturale irreversibile del terreno vegetale, nel senso di una profonda modifica della sua composizione granulometrica-mineralogica, o delle sue caratteristiche chimico-biologiche, o della sua compattezza e consistenza.

Le aziende agricole con più corpi aziendali dovranno concentrare gli edifici nel corpo principale o in quello meglio collegato alla viabilità, al fine di evitare la disseminazione di edifici sul territorio agricolo ed il consumo di territorio per infrastrutture. Scelte diverse dovranno essere giustificate nel Programma di miglioramento agricolo-ambientale.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11